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Convivenza di fatto: quali diritti hanno i conviventi

§ Sintesi dei contenuti

I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate fra loro da parentela, affinità o adozione, né vincolate ad altri da matrimonio o unione civile. Dal 2016 la legge 76/2016 riconosce loro una serie di diritti — su salute, casa e alimenti — che prima non esistevano.

Attenzione però a non dedurne troppo: la convivenza di fatto non attribuisce diritti successori né la pensione di reversibilità. È la distanza che ancora la separa dal matrimonio e dall’unione civile, ed è il motivo per cui molte coppie affiancano alla convivenza un contratto.

Come si accerta la convivenza

La convivenza di fatto si accerta con la dichiarazione anagrafica resa al comune di residenza, quella con cui si costituisce la famiglia anagrafica. Non è un adempimento formale fine a sé stesso: è la porta d’accesso ai diritti che la legge riconosce, e senza di essa dimostrare la convivenza diventa una questione di prove.

Non è richiesto un periodo minimo di durata, ma la durata pesa: su alcuni diritti, come gli alimenti in caso di rottura, incide direttamente sulla loro estensione.

Quali diritti riconosce la legge

Salute e assistenza

In caso di malattia o di ricovero il convivente ha diritto di visita e di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse modalità previste per i familiari. Può inoltre essere designato dall’altro, con atto scritto, per assumere le decisioni in materia di salute in caso di incapacità, e per le scelte relative alla donazione di organi e alle esequie.

È il diritto che nella pratica conta di più, perché riguarda il momento in cui l’assenza di un titolo formale faceva più male.

La casa

Se muore il proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore, comunque non oltre cinque. Se con lui vivono figli minori o figli disabili, il periodo non può essere inferiore a tre anni.

Se invece la casa era in locazione e il conduttore muore o recede dal contratto, il convivente succede nel contratto.

Lavoro nell’impresa dell’altro

Al convivente che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro spetta una partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, proporzionata al lavoro prestato. È un riconoscimento importante per chi lavora nell’attività del partner senza un inquadramento formale.

Alimenti se la convivenza finisce

Se la convivenza cessa e uno dei due versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice può riconoscergli gli alimenti a carico dell’altro, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Va detto con chiarezza: sono alimenti, cioè il necessario per vivere, non un assegno di mantenimento parametrato al tenore di vita come avviene fra coniugi. La differenza, in cifre, è sostanziale.

Risarcimento del danno

Se il convivente muore per fatto illecito di un terzo, all’altro spetta il risarcimento con gli stessi criteri applicati al coniuge.

Che cosa invece non spetta

  • Nessun diritto ereditario: il convivente non è erede né legittimario. Se non c’è testamento non riceve nulla, e anche con testamento riceve solo quanto la legittima degli altri eredi lascia disponibile.
  • Nessuna pensione di reversibilità, per quanto lunga sia stata la convivenza e anche in presenza di figli.
  • Nessun assegno di mantenimento alla cessazione: solo gli alimenti, alle condizioni viste sopra.
  • Nessun regime patrimoniale automatico: non esiste una comunione legale dei beni fra conviventi.

Sono quattro assenze pesanti, ed è utile guardarle insieme: la convivenza di fatto protegge la coppia mentre dura, molto meno quando finisce o quando uno dei due muore.

Il contratto di convivenza: a che cosa serve davvero

È lo strumento con cui si colma una parte di quelle lacune. Con il contratto si può stabilire il regime patrimoniale, le modalità di contribuzione alla vita comune, l’uso della casa e le conseguenze della cessazione. Non si possono invece creare diritti successori: per quelli serve il testamento.

Come si redige, che cosa può contenere e un modello da adattare sono in contratto di convivenza: fac simile e guida completa; il passaggio anagrafico è descritto in come si registra il contratto di convivenza.

Vantaggi e svantaggi, in sintesi

Il vantaggio della convivenza di fatto è l’assenza di vincoli: nasce e finisce senza procedure, senza giudici e senza tempi di attesa. Lo svantaggio è lo stesso: proprio perché non c’è vincolo, non ci sono le tutele che dal vincolo derivano.

Chi cerca la libertà del legame informale e la protezione del legame formale ha una sola strada praticabile: convivenza registrata più contratto di convivenza, e un testamento per la parte successoria.

E se ci sono figli

Nessuna differenza. I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio, e in caso di rottura valgono le stesse regole su affidamento, collocazione e mantenimento: le trovi in affido condiviso. Lo stato civile dei genitori non incide sulla posizione dei figli.

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Domande frequenti

Il convivente eredita?

No. Il convivente di fatto non è erede né legittimario: senza testamento non riceve nulla dal patrimonio dell’altro.

Spetta la pensione di reversibilità al convivente?

No, in nessun caso, indipendentemente dalla durata della convivenza e dalla presenza di figli.

Che cosa spetta se la convivenza finisce?

Solo gli alimenti, e solo se uno dei due si trova in stato di bisogno: il giudice li riconosce per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Non è un assegno di mantenimento.

Serve registrarsi in comune?

Sì, se si vogliono far valere i diritti previsti dalla legge: la dichiarazione anagrafica è il modo con cui la convivenza si accerta.

Posso restare nella casa se il mio convivente muore?

Se era di sua proprietà, hai diritto di continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore, fino a un massimo di cinque; non meno di tre se con te vivono figli minori o disabili.

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