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Assegnazione della casa coniugale: a chi spetta e quando

§ Sintesi dei contenuti

Quando un matrimonio finisce, una delle prime domande che ci si pone è molto concreta: chi resta a vivere nella casa di famiglia? È una questione che tocca da vicino, perché quella casa non è solo un bene economico, ma il luogo degli affetti, delle abitudini dei figli, della vita quotidiana. Capire come funziona l’assegnazione della casa coniugale ti aiuta ad affrontare la separazione con più consapevolezza e meno ansia.

In questo articolo vediamo cosa dice la legge, con quali criteri il giudice decide a chi assegnare la casa, cosa succede quando l’immobile è di proprietà di uno solo dei coniugi, quando l’assegnazione può essere revocata e come tutto questo incide sull’assegno di mantenimento.

Cosa significa assegnazione della casa coniugale

Per casa coniugale (o casa familiare) si intende l’abitazione in cui la coppia ha vissuto stabilmente durante il matrimonio, il centro degli interessi e della vita domestica della famiglia. L’assegnazione è il provvedimento con cui il giudice stabilisce quale dei due coniugi continuerà ad abitarvi dopo la separazione o il divorzio.

È importante chiarire subito un punto che genera molti equivoci: l’assegnazione attribuisce un diritto di godimento, cioè il diritto di continuare a usare la casa, e non la proprietà. Chi ottiene l’assegnazione non diventa proprietario dell’immobile: potrà abitarvi, ma il bene resta di chi ne era titolare prima. Si tratta quindi di due piani distinti, che è bene non confondere.

A chi viene assegnata la casa: il criterio dell’interesse dei figli

Il criterio guida è uno solo, ed è scolpito nell’articolo 337-sexies del Codice civile: il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Non si tratta di premiare o punire uno dei coniugi, ma di garantire ai figli la continuità del loro ambiente di vita: la stessa casa, la stessa stanza, la stessa scuola, gli stessi punti di riferimento.

In concreto, la casa viene normalmente assegnata al genitore presso cui i figli vengono collocati in via prevalente (il cosiddetto genitore collocatario). Questo accade indipendentemente da chi sia il proprietario: anche un genitore che non ha alcun diritto sull’immobile può ottenerne l’assegnazione, se è quello con cui i figli vivono stabilmente.

La tutela riguarda i figli minori, ma anche i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti che continuano a convivere con il genitore. Finché il figlio convive e non è in grado di mantenersi da solo, l’esigenza di proteggere la sua continuità abitativa resta attuale.

Cosa succede se non ci sono figli

Qui si tocca un aspetto spesso frainteso. L’assegnazione della casa coniugale esiste in funzione della tutela dei figli. Se la coppia non ha figli, oppure i figli sono ormai economicamente autosufficienti e non convivono più, viene meno il presupposto stesso dell’assegnazione.

In queste situazioni il giudice non può assegnare la casa per proteggere la prole, semplicemente perché non c’è una prole da proteggere in quel senso. Conta allora la titolarità del bene: chi è proprietario, o comproprietario, regola i propri diritti secondo le ordinarie regole della proprietà. Se la casa è in comproprietà, ad esempio, si dovrà procedere alla divisione o agli accordi sul suo utilizzo, ma non a un’assegnazione a titolo di tutela familiare.

Casa di proprietà di un solo coniuge: posso essere costretto a lasciarla?

È una delle domande più frequenti e più dolorose. La risposta, per quanto possa sorprendere, è sì: anche se la casa è di tua esclusiva proprietà, il giudice può assegnarla all’altro genitore se è lui a vivere con i figli.

Questo perché, come abbiamo visto, prevale l’interesse dei figli alla continuità abitativa rispetto al diritto di proprietà del singolo genitore. Non significa che perdi la proprietà della casa: resti il proprietario, e potrai tornarne nel pieno possesso quando l’assegnazione cesserà. Ma per il periodo dell’assegnazione dovrai consentire all’altro genitore e ai figli di abitarvi.

Si tratta di un sacrificio importante, che però la legge bilancia in sede di rapporti economici: il valore del godimento gratuito della casa altrui viene infatti considerato nella determinazione dell’assegno di mantenimento, come vedremo tra poco.

L’assegnazione vale anche verso i terzi

Un altro profilo pratico riguarda l’opponibilità ai terzi, cioè la possibilità di far valere il diritto all’assegnazione anche nei confronti di chi, ad esempio, acquistasse la casa. Per questo motivo il provvedimento di assegnazione può essere trascritto nei registri immobiliari.

La trascrizione rende l’assegnazione opponibile anche a un eventuale acquirente dell’immobile: chi compra una casa già assegnata sa, o può sapere, che dovrà rispettare quel diritto di godimento. In assenza di trascrizione, secondo l’orientamento consolidato, l’assegnazione resta comunque opponibile ai terzi entro un determinato arco temporale. Curare la trascrizione è quindi un passaggio di tutela tutt’altro che formale.

Quando l’assegnazione può essere revocata

L’assegnazione della casa coniugale non è eterna né immutabile. La legge prevede alcune situazioni in cui il giudice può disporne la revoca:

  • quando l’assegnatario non abita più stabilmente nella casa familiare, perché in tal caso viene meno la ragione stessa dell’assegnazione;
  • quando l’assegnatario convive stabilmente con un nuovo partner (la cosiddetta convivenza more uxorio);
  • quando l’assegnatario contrae nuovo matrimonio.

Attenzione, però: la revoca non è automatica. La Corte costituzionale ha chiarito che il venir meno di queste condizioni non comporta una decadenza automatica dal diritto. Il giudice deve sempre verificare in concreto che la revoca sia compatibile con l’interesse dei figli. Se togliere la casa danneggiasse i figli, la nuova convivenza del genitore, da sola, non basta a far perdere l’assegnazione.

Come incide la casa sull’assegno di mantenimento

L’assegnazione della casa e l’assegno di mantenimento sono due aspetti collegati. Chi vive gratuitamente in una casa, magari di proprietà dell’altro coniuge, ha un’esigenza economica inferiore rispetto a chi deve invece pagare un affitto o un mutuo per una nuova abitazione.

Per questo il giudice, quando determina l’importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, tiene conto del valore del godimento della casa familiare. In linea di massima, chi beneficia dell’assegnazione potrà vedersi riconosciuto un assegno più contenuto, proprio perché parte del suo bisogno abitativo è già soddisfatto. È un meccanismo di equilibrio: la legge non vuole che lo stesso vantaggio venga conteggiato due volte.

Le situazioni particolari: affitto, comodato, coppie di fatto

Non sempre la casa familiare è di proprietà di uno dei coniugi. Vediamo i casi più ricorrenti.

Casa in locazione (affitto). Se la casa familiare è in affitto, il genitore assegnatario subentra nel contratto di locazione al posto dell’altro, anche se il contratto era intestato solo a quest’ultimo. In questo modo l’assegnatario diventa il nuovo conduttore e prosegue il rapporto con il proprietario.

Casa concessa in comodato. Capita spesso che la casa sia stata messa a disposizione gratuitamente da un familiare, ad esempio dai genitori di uno dei coniugi. Quando l’immobile è stato concesso proprio per destinarlo a casa familiare, secondo l’orientamento della giurisprudenza il comodante non può pretenderne la restituzione in qualsiasi momento e a suo piacimento, ma solo in presenza di un bisogno urgente e imprevisto. La destinazione a casa familiare offre quindi una tutela rafforzata.

Coppie non sposate. Le regole sull’assegnazione della casa familiare si applicano anche ai genitori non coniugati. Ciò che conta non è il vincolo matrimoniale, ma la presenza di figli e il loro interesse alla continuità abitativa. Anche i figli nati fuori dal matrimonio hanno pieno diritto a questa tutela.

Quando rivolgersi a un avvocato

L’assegnazione della casa coniugale è uno dei punti più delicati di ogni separazione, perché intreccia gli affetti, gli interessi dei figli e questioni economiche di grande peso. Le situazioni concrete sono tutte diverse: la titolarità dell’immobile, la presenza e l’età dei figli, l’esistenza di un mutuo, di un comodato o di una locazione cambiano radicalmente lo scenario.

Affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia ti permette di capire quali sono realmente i tuoi diritti, di impostare correttamente le richieste e di evitare errori che potrebbero penalizzarti per anni. Un confronto preliminare serve proprio a fare chiarezza prima di prendere decisioni importanti.

Se anche tu stai affrontando una decisione sull’assegnazione della casa coniugale e vuoi sapere quali sono le tue tutele, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.

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Domande frequenti

A chi viene assegnata la casa se non ci sono figli?

Se non ci sono figli, oppure se sono già autosufficienti e non convivono, viene meno il presupposto dell’assegnazione a tutela della prole. In questi casi conta la titolarità del bene: i diritti si regolano secondo le ordinarie regole della proprietà o della comproprietà.

Posso essere costretto a lasciare una casa di mia proprietà?

Sì. Se i figli vivono prevalentemente con l’altro genitore, il giudice può assegnare a quest’ultimo la casa anche se è di tua esclusiva proprietà. Resti comunque il proprietario e rientrerai nel pieno possesso del bene quando l’assegnazione cesserà.

L’assegnazione della casa coniugale è per sempre?

No. Può essere revocata, ad esempio se l’assegnatario non abita più stabilmente la casa, se convive con un nuovo partner o si risposa. La revoca però non è automatica: il giudice valuta sempre l’interesse dei figli prima di decidere.

Se chi ha la casa convive con un nuovo partner, la perde automaticamente?

No, non automaticamente. La nuova convivenza è un elemento che il giudice valuta, ma deve sempre verificare che l’eventuale revoca sia compatibile con l’interesse dei figli. Se i figli ne risultassero danneggiati, l’assegnazione può essere mantenuta.

Come incide l’assegnazione sull’assegno di mantenimento?

Chi gode gratuitamente della casa ha un’esigenza economica inferiore. Per questo il giudice tiene conto del valore del godimento dell’abitazione quando calcola l’assegno di mantenimento, che di norma risulta più contenuto per il genitore assegnatario.

La casa è in affitto: chi resta nel contratto?

Il genitore assegnatario subentra nel contratto di locazione al posto dell’altro, anche se il contratto era intestato solo a quest’ultimo. Diventa così il nuovo conduttore e prosegue il rapporto con il proprietario alle stesse condizioni.

Le regole valgono anche per le coppie non sposate?

Sì. L’assegnazione della casa familiare tutela i figli a prescindere dal matrimonio dei genitori. Anche le coppie di fatto con figli rientrano pienamente in queste regole, perché ciò che conta è l’interesse dei figli alla continuità abitativa.

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