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Assegnazione parziale della casa al coniuge non affidatario

§ Sintesi dei contenuti

Quando ci sono figli minori, la regola che tutti conoscono è che la casa familiare viene assegnata per intero al genitore affidatario, con esclusione dell’altro. Ma è davvero sempre così? In realtà no: in determinati casi il giudice può disporre l’assegnazione parziale della casa anche al coniuge non affidatario, permettendo ai due di condividere gli spazi. Vediamo quando e a quali condizioni.

La regola generale e la sua eccezione

Nella pratica quotidiana osserviamo quasi sempre l’assegnazione esclusiva della casa al genitore affidatario dei figli minori, con la conseguente esclusione dell’altro coniuge dall’uso dell’immobile. Questa consuetudine, però, non può essere elevata a regola assoluta.

Il giudice, infatti, in determinate situazioni ha la facoltà di disporre l’assegnazione parziale della casa familiare al coniuge non affidatario, consentendo così la condivisione di parte degli spazi tra i due ex coniugi.

Cosa dice la Cassazione

La possibilità di un’assegnazione parziale trova conferma in una pronuncia della Corte di Cassazione: l’ordinanza n. 11783 dell’8 giugno 2016 (VI Sezione Civile). Con questa decisione i giudici hanno riconosciuto che l’assegnazione della casa familiare non deve necessariamente essere totale ed esclusiva: in presenza di determinati presupposti, può riguardare solo una parte dell’immobile.

Il fondamento resta sempre lo stesso: l’interesse dei figli. La soluzione parziale è praticabile quando consente comunque di tutelare la continuità di vita dei minori, senza sacrificare del tutto la posizione dell’altro genitore.

Quando l’assegnazione parziale ha senso

Questa soluzione può rivelarsi utile soprattutto quando:

  • l’immobile è ampio o strutturalmente divisibile, tanto da consentire una convivenza separata e dignitosa (ad esempio con zone notte distinte e spazi autonomi);
  • esistono ragioni economiche che rendono difficile, per il coniuge non affidatario, reperire una diversa abitazione;
  • la coabitazione, pur tra persone separate, non pregiudica l’equilibrio dei figli.

Va detto con chiarezza che si tratta di una soluzione non frequente e da valutare con grande attenzione: la convivenza forzata tra ex coniugi può generare tensioni, e il giudice la dispone solo quando ne ricorrano davvero i presupposti.

Cosa valutare prima di chiederla

Se stai pensando di chiedere un’assegnazione parziale, è importante valutare la concreta divisibilità dell’immobile, il grado di conflittualità con l’altro coniuge e, soprattutto, l’impatto sui figli. Una soluzione che sulla carta sembra conveniente può rivelarsi insostenibile nella vita reale.

Per il quadro generale sui criteri di assegnazione, leggi la guida all’assegnazione della casa coniugale. Se invece non ci sono figli, vedi cosa succede alla casa senza figli. Il riferimento normativo è l’art. 337-sexies del Codice civile.

Se vuoi capire se nel tuo caso l’assegnazione parziale sia praticabile, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.

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Domande frequenti

La casa va sempre assegnata per intero al genitore affidatario?

No. È la soluzione più frequente, ma il giudice può disporre un’assegnazione parziale anche al coniuge non affidatario, se ciò è compatibile con l’interesse dei figli e l’immobile lo consente.

Su cosa si basa l’assegnazione parziale?

Sull’interesse dei figli, sempre. La Cassazione (ordinanza 11783/2016) ha riconosciuto che l’assegnazione non deve necessariamente essere totale, purché resti garantita la continuità di vita dei minori.

Quando conviene chiedere l’assegnazione parziale?

Soprattutto quando l’immobile è ampio o divisibile, ci sono difficoltà economiche a trovare un’altra casa e la coabitazione tra i genitori separati non danneggia i figli.

È una soluzione diffusa?

No, è piuttosto rara. La convivenza forzata tra ex coniugi è delicata, quindi il giudice la dispone solo quando ne ricorrono concretamente i presupposti.

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