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Assegnazione parziale della casa al coniuge non affidatario

Nelle separazioni l’assegnazione parziale della casa al coniuge non affidatario di figli minori è possibile. Nella realtà quotidiana osserviamo l’assegnazione esclusiva della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori, con conseguente esclusione d’uso della stessa per l’altro coniuge, situazione che sembrerebbe essere la regola generale ed unica.  Tale consuetudine però non può essere elevata a regola generale in quanto il Giudice, in determinati casi, ha tutte le facoltà di disporre l’assegnazione parziale della casa familiare al coniuge non affidatario consentendo così la condivisione tra i coniugi degli spazi della casa coniugale.

Ordinanza della Cassazione 11783/2016

Della possibilità di un’assegnazione parziale all’altro coniuge troviamo conferma in una recente Ordinanza della Cassazione, n. 11783 dell’8 giugno 2016, VI Sezione Civile, ove viene rigettata la richiesta di revisione della sentenza di Appello presentata dal marito, che si vedeva negata la possibilità dell’assegnazione parziale dell’immobile, come invece gli veniva concesso in sede di primo grado. La Cassazione nonostante nel caso di specie respinga la richiesta dell’ex coniuge, non affidatario di figli e proprietario esclusivo dell’immobile adibito a casa familiare, afferma chiaramente che per disporre un’assegnazione parziale della al coniuge non affidatario, devono necessariamente esistere due presupposti fondamentali:

1) la lieve conflittualità coniugale

2) maggior raggiungimento dell’interesse del minore cui deve essere garantito il diritto alla bigenitorialità.

In pratica, tenendo sempre presente la tutela primaria dell’interesse dei minori, l’assegnazione parziale della casa familiare al coniuge non affidatario, con conseguente condivisione di uno stesso spazio tra gli ex coniugi, potrà giustificarsi ove questa, resa possibile da un basso livello di conflittualità tra i genitori, permetta ai figli di stravolgere al minimo il proprio equilibrio domestico, così conservando quella dimensione di centro degli affetti che assicuri la sana crescita e la condivisione di interessi familiari.

La discrezionalità del Giudice chiamato a disporre in merito sarà molto ampia, dovendo contemperare varie esigenze ed interessi contrastanti, infatti, da un lato dovrà agevolare e garantire l’esercizio della bigenitorialità e dall’altro dovrà assicurare la tranquillità psicologica del minore.

Il Giudice, quindi, solo in caso di assenza o di trascurabili livelli di conflittualità, potrà disporre un’assegnazione parziale della casa familiare all’altro coniuge, cosa che consentirà al minore di godere contemporaneamente della doppia figura dei genitori. In caso di conflittualità si farà prevalere il diritto ad un habitat tranquillo e, pertanto, verrà negata l’assegnazione parziale della casa familiare.

La Cassazione dunque, riaffermando un principio già applicato, ribadisce in questa sentenza la possibilità dell’assegnazione parziale della casa familiare al coniuge non affidatario dei figli minori, precisando però che tale scelta si giustifica solo affinchè possa assicurare un maggior grado di benessere del minore, e non certamente perché questa assicuri una situazione di maggiore comodità per il coniuge. Come sempre, la tutela del minore è parametro intorno al quale far confluire tutte le decisioni che in qualche modo lo riguardino.

 

Avv. Marta Cuman
Avv. Marta Cuman

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