Per lungo tempo si è dato per scontato che, dopo la separazione, i figli vivessero con la madre. Oggi non è più così in modo automatico: anche il padre può essere il genitore collocatario, quello presso cui i figli risiedono in via prevalente. Vediamo quando accade e in base a quali criteri.
Affido condiviso e collocamento: due piani diversi
Va chiarita subito una distinzione. Dopo la separazione, l’affido condiviso è la regola: entrambi i genitori conservano la responsabilità genitoriale. Il collocamento, invece, indica presso quale genitore il figlio vive prevalentemente. Dire che il padre è “collocatario” non toglie nulla alla madre sul piano della responsabilità: significa solo che la residenza abituale del figlio è col padre.
Il criterio non è il sesso del genitore
Il principio guida nella scelta del genitore collocatario è uno solo: l’interesse del minore. Non esiste alcuna preferenza di legge per la madre o per il padre. Conta quale sistemazione garantisca al figlio maggiore stabilità, continuità e benessere. Per questo il padre può essere preferito come collocatario tutte le volte in cui ciò risponda meglio alle esigenze del bambino.
Quando viene scelto il padre
Il collocamento prevalente presso il padre può essere disposto, ad esempio, quando:
- il padre garantisce una situazione abitativa e organizzativa più stabile e adeguata;
- la madre non è nelle condizioni di occuparsi in via prevalente del figlio (per ragioni di salute, lavoro o altro);
- il figlio ha con il padre un legame e una quotidianità più consolidati;
- vi sono condotte materne pregiudizievoli per il minore (ad esempio gravi ostruzionismi al rapporto con l’altro genitore).
In ogni caso, la decisione nasce da una valutazione concreta della situazione, non da automatismi.
Il ruolo dei desideri del figlio
Quando il figlio ha adeguata capacità di discernimento, il giudice ne ascolta le opinioni anche sul luogo di vita. Se un ragazzo manifesta il desiderio di vivere col padre, questo elemento viene considerato, ma sempre alla luce del suo effettivo interesse e non come scelta vincolante.
L’affermarsi della figura del padre collocatario riflette un’evoluzione culturale e giuridica verso una genitorialità paritaria, in cui ciò che conta è la capacità di prendersi cura del figlio, non il genere.
Per approfondire leggi la guida all’affidamento dei figli minori e all’affido condiviso. Il riferimento sono gli artt. 337-ter e 337-quater del Codice civile.
Se desideri che i tuoi figli siano collocati presso di te, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
Leggi anche
- Affidamento dei figli minori
- Il genitore collocatario può trasferirsi altrove con i figli?
- Allontanarsi da casa con i figli minori: si può?
- Come comunicare la separazione ai figli
Domande frequenti
I figli possono essere collocati presso il padre?
Sì. Non esiste alcuna preferenza di legge per la madre: il giudice sceglie il genitore collocatario in base all’interesse del minore, e può essere il padre.
Essere collocatario toglie diritti all’altro genitore?
No. L’affido resta di norma condiviso: entrambi conservano la responsabilità genitoriale. Il collocamento indica solo presso chi il figlio vive in via prevalente.
Quando il padre viene preferito come collocatario?
Quando offre maggiore stabilità, quando la madre non può occuparsene in via prevalente, quando il legame quotidiano col padre è più consolidato o di fronte a condotte materne pregiudizievoli.
Conta la volontà del figlio?
Se ha capacità di discernimento viene ascoltato, e il desiderio di vivere col padre è considerato, ma sempre alla luce del suo reale interesse, non come scelta vincolante.