

Ospitalità invece di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente
Con l’Ordinanza n. 3329/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già consolidato in tema di mantenimento dei figli: ovvero il principio secondo cui il genitore obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non può decidere arbitrariamente e unilateralmente come adempiere a tale obbligo.Pertanto, come nel caso affrontato dalla Suprema Corte all’esito del quale è stata emessa l’ordinanza in esame, il genitore obbligato non può sostituire l’assegno con la propria disponibilità ad ospitare il figlio