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ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

Assegno divorzile: chi ne ha diritto, come si calcola e quanto dura

§ Sintesi dei contenuti

L’assegno divorzile è il contributo economico che un ex coniuge può essere tenuto a versare all’altro dopo lo scioglimento del matrimonio. Non spetta automaticamente e non è la prosecuzione dell’assegno di mantenimento stabilito in separazione: si ottiene solo se chi lo chiede non ha mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Questa guida risponde alle domande che si pongono quasi tutti: chi ne ha diritto, con quali criteri il giudice decide, come si arriva all’importo, quanto dura e in quali casi si perde.

Assegno divorzile e assegno di mantenimento non sono la stessa cosa

È la confusione più frequente, e non è una sottigliezza da avvocati: cambia il presupposto e cambia l’esito. Durante la separazione il matrimonio non è sciolto e resta il dovere reciproco di assistenza materiale: l’assegno di mantenimento serve a non far crollare la condizione economica del coniuge più debole rispetto a quella che aveva quando la famiglia era unita.

Con il divorzio quel vincolo si scioglie. Viene meno il dovere di assistenza e con esso la logica che lo sorreggeva: l’assegno divorzile non serve più a conservare una condizione, serve a riequilibrare una posizione. È per questo che una persona può ricevere il mantenimento in separazione e vedersi negare l’assegno in sede di divorzio, senza che nulla sia cambiato nella sua vita. Se il tuo problema riguarda la fase precedente, la trovi trattata nella pagina su come si calcola l’assegno di mantenimento.

A chi spetta l’assegno divorzile: i presupposti

La legge sul divorzio subordina l’assegno a una condizione precisa: che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. Sono due requisiti che viaggiano insieme, e il secondo è quello che decide la maggior parte delle cause.

Non basta guadagnare meno dell’altro. Occorre che quello squilibrio non sia colmabile con le proprie forze, e le ragioni devono essere oggettive: l’età, lo stato di salute, la lunga assenza dal mercato del lavoro, la cura dei figli o di un familiare non autosufficiente, la mancanza di una qualificazione spendibile. Un quarantenne in salute, senza figli piccoli e con un titolo di studio utilizzabile difficilmente supera questo scalino, per quanto il divario di reddito sia ampio.

L’onere della prova è di chi chiede l’assegno. È un punto pratico che pesa più di molte argomentazioni: redditi, patrimoni, tentativi di ricollocazione, rinunce professionali fatte per la famiglia vanno documentati, non raccontati.

Due precisazioni che tolgono altrettanti equivoci. L’assegno non ha sesso: vale per entrambi i coniugi, e nelle condizioni che elenchiamo nella pagina su quando l’assegno spetta al marito. E il reddito che conta è quello reale, non quello dichiarato: se l’ex coniuge lavora senza contratto la circostanza si può dimostrare, come spieghiamo in assegno divorzile anche con lavoro in nero.

I criteri dell’articolo 5 della legge sul divorzio

Il riferimento normativo è l’articolo 5 della legge 898/1970. La norma non contiene alcuna tabella e non nomina il tenore di vita: indica al giudice una serie di elementi da valutare, tutti insieme e in rapporto alla durata del matrimonio.

  • le condizioni dei coniugi, cioè la loro situazione complessiva e non solo la busta paga;
  • le ragioni della decisione, quindi il modo in cui il matrimonio è finito;
  • il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi;
  • il reddito dell’uno e dell’altro;
  • la durata del matrimonio, che funziona da moltiplicatore di tutto il resto.

L’ultimo criterio merita attenzione perché è quello che nella pratica sposta di più. Un matrimonio di tre anni e uno di trenta producono conseguenze economiche incomparabili, anche a parità di redditi: nel secondo caso le scelte fatte insieme hanno inciso sulla vita professionale di entrambi in modo che non si può più annullare.

Le Sezioni Unite del 2018: funzione assistenziale, compensativa e perequativa

Il quadro attuale nasce dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018, che ha stabilito un criterio composito: l’assegno di divorzio ha natura al tempo stesso assistenziale, compensativa e perequativa, e va determinato attraverso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei due ex coniugi, dando rilievo particolare al contributo che il richiedente ha dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro.

Tradotto in pratica, il giudice si pone tre domande diverse e le tiene insieme. La prima è assistenziale: questa persona riesce a mantenersi? La seconda è compensativa: che cosa ha messo nel matrimonio, e a che cosa ha rinunciato per farlo? La terza è perequativa: quel divario che oggi separa i due è frutto delle scelte fatte insieme o di percorsi indipendenti?

È la seconda domanda quella che decide le cause meno scontate. Chi ha lasciato il lavoro per seguire i trasferimenti dell’altro, chi ha tenuto in piedi la casa e i figli mentre l’altro costruiva una carriera, chi ha lavorato senza inquadramento nell’azienda di famiglia: sono situazioni in cui la componente compensativa può reggere l’assegno anche quando quella puramente assistenziale sarebbe debole. Ma vanno dimostrate.

Il tenore di vita conta ancora?

No, non come parametro dell’assegno. Ed è una risposta che vale la pena spiegare, perché la domanda arriva quasi sempre da chi ha ricevuto un’informazione ferma a molti anni fa.

Fino al 2017 la giurisprudenza commisurava l’assegno al tenore di vita goduto durante il matrimonio: l’idea era che lo scioglimento del vincolo non dovesse produrre un crollo economico per il coniuge più debole. Il modello aveva una sua logica ma un difetto evidente, perché trasformava il matrimonio in un assetto economico permanente, senza alcun orizzonte di autonomia.

Con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 (il cosiddetto caso Grilli) la Cassazione ha rovesciato l’impostazione, ancorando l’assegno all’autosufficienza economica di chi lo chiede: non più conservare un livello di vita, ma verificare se quella persona sia in grado di mantenersi da sola. L’oscillazione fu brusca e produsse decisioni molto severe.

Le Sezioni Unite del 2018 hanno superato entrambi gli estremi. Oggi il tenore di vita matrimoniale non è il metro dell’assegno, ma non è nemmeno irrilevante: resta uno degli elementi che aiutano a misurare quanto profondo sia lo squilibrio e quanto abbia inciso il contributo dato da ciascuno. Il parametro, però, è un altro: l’adeguatezza dei mezzi e il contributo prestato, letti insieme alla durata del matrimonio.

Attenzione a non estendere questa conclusione alla separazione: lì il matrimonio non è sciolto e il quadro resta diverso. È uno degli errori che portano più spesso a un’aspettativa sbagliata sull’esito del divorzio.

Come si calcola l’importo: perché non esiste una formula

Non esiste alcuna percentuale del reddito prevista dalla legge, non esistono tabelle ministeriali e non esiste un importo minimo. Le percentuali che circolano in rete — un terzo dello stipendio, il trenta per cento del netto — non hanno base normativa: sono medie ricavate da qualche prassi locale e usarle per farsi un’idea porta quasi sempre fuori strada.

Quello che il giudice fa davvero è confrontare due situazioni complessive. Da un lato i redditi di entrambi, ma anche gli immobili, i risparmi, le rendite, i diritti pensionistici maturati e quelli in maturazione; dall’altro i carichi: i figli a carico, il canone di locazione di chi ha lasciato la casa familiare, le spese sanitarie stabili. Su questo confronto pesano poi la durata del matrimonio e il contributo dato.

C’è un limite che vale la pena conoscere: l’assegno non può ridurre chi lo paga in condizioni di indigenza. Non è sufficiente che uno dei due sia in difficoltà, serve che l’altro abbia una capacità economica reale.

Una volta stabilito, l’assegno periodico è soggetto ad adeguamento automatico: la sentenza indica il criterio di rivalutazione, di norma gli indici ISTAT.

Quanto dura l’assegno divorzile: a vita o a termine?

Nessuna delle due cose per definizione. La legge non fissa una durata e non prevede la perpetuità: l’assegno dura finché durano i presupposti che lo giustificano.

Nella pratica si sono consolidati due scenari. Quando il coniuge beneficiario è in età attiva e ha prospettive concrete di reinserimento, i giudici tendono sempre più spesso a costruire l’assegno come uno strumento di accompagnamento: importi che si riducono nel tempo, o una durata definita, calibrata sul tempo necessario a completare una formazione e rientrare nel mercato del lavoro. Quando invece il matrimonio è stato lungo, l’età è avanzata e le possibilità di ricollocazione sono realisticamente nulle, l’assegno tende a mantenersi senza termine.

In ogni caso l’importo non è scolpito nella pietra: se i fatti cambiano, ciascuno dei due può chiedere la revisione. È il tema che trattiamo per esteso nella pagina sulla revoca dell’assegno divorzile.

Quando l’assegno divorzile non spetta o si perde

I casi sono quattro, e conviene tenerli distinti perché hanno conseguenze molto diverse.

Mezzi adeguati. Se chi lo chiede dispone di risorse sufficienti, o è in grado di procurarsele, il presupposto non esiste e l’assegno non viene riconosciuto. È l’esito più frequente nei matrimoni brevi fra persone entrambe attive.

Nuove nozze. Se il beneficiario si risposa, l’obbligo cessa. È l’unica ipotesi di estinzione automatica prevista dalla legge sul divorzio: non serve una nuova causa.

Nuova convivenza stabile. Qui la risposta è cambiata e in molti hanno ancora in mente quella vecchia. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021 hanno escluso l’estinzione automatica: la convivenza di fatto non è equiparata alle nuove nozze. Quello che si perde è la componente assistenziale; può sopravvivere quella compensativa, a condizione che l’ex coniuge provi il contributo dato alla famiglia, le rinunce professionali e l’apporto al patrimonio dell’altro. Abbiamo dedicato al tema la pagina su nuova convivenza e assegno divorzile.

Mutamento dei fatti. Un’occupazione stabile trovata dal beneficiario, un’eredità, il maturare della pensione, oppure sul fronte opposto la perdita del lavoro di chi paga: sono circostanze che legittimano la richiesta di revisione. Attenzione però a una distinzione che in giudizio fa la differenza: contano i mutamenti di fatto, non i mutamenti di orientamento. Il fatto che la giurisprudenza sia diventata più severa non consente, da solo, di rimettere in discussione un assegno stabilito anni fa con una sentenza ormai definitiva.

Un’ultima ipotesi va esclusa in partenza: non è possibile decidere prima, con un patto, che in caso di divorzio non si chiederà nulla. Gli accordi preventivi sull’assegno divorzile sono nulli, anche se firmati davanti a un notaio.

Chiudere tutto subito: l’assegno una tantum

La legge consente, su accordo delle parti, di sostituire l’assegno periodico con una corresponsione in un’unica soluzione. Non è una scorciatoia: il tribunale deve valutarne l’equità, e soprattutto l’effetto è definitivo, perché dopo il pagamento non si possono più avanzare domande di contenuto economico. È la scelta giusta per chi vuole chiudere ogni legame, la scelta sbagliata per chi sottovaluta quanto la propria situazione possa peggiorare negli anni. Le condizioni e le conseguenze sono nella pagina sull’assegno divorzile una tantum.

Assegno divorzile, TFR e pensione di reversibilità

Chi è titolare dell’assegno divorzile ha, a certe condizioni, due diritti ulteriori che con l’assegno non vanno confusi. Il primo è una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’ex coniuge durante gli anni di matrimonio: la spieghiamo in il TFR per il coniuge separato o divorziato. Il secondo riguarda ciò che accade alla morte dell’obbligato, quando l’assegno si estingue ma può aprirsi il diritto alla pensione di reversibilità in favore dell’ex coniuge. Sul patrimonio, invece, la posizione è diversa da quella del coniuge separato: ne parliamo nei diritti ereditari del divorziato.

Se l’ex coniuge non paga

Il ritardo e l’inadempimento non sono la stessa cosa, e gli strumenti a disposizione cambiano di conseguenza: dal recupero forzoso al sequestro dei beni, fino al pagamento diretto da parte del datore di lavoro. Trovi il percorso completo nella pagina su cosa fare quando il mantenimento arriva in ritardo.

Approfondimenti

Prima di farti un’idea sull’importo

Sull’assegno divorzile le previsioni fatte a distanza sbagliano quasi sempre, perché il risultato dipende da elementi che stanno nei documenti: quanto è durato il matrimonio, che cosa ciascuno ha messo e a che cosa ha rinunciato, quali redditi e quali patrimoni esistono davvero. Una valutazione fatta sulle carte vale più di qualsiasi percentuale letta in rete.

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Domande frequenti

Il tenore di vita conta ancora per l’assegno divorzile?

Non come parametro. Dopo le Sezioni Unite del 2018 il giudice valuta l’adeguatezza dei mezzi di chi chiede l’assegno e il contributo che ha dato alla famiglia e al patrimonio dell’altro, in rapporto alla durata del matrimonio. Il tenore di vita matrimoniale resta al più un elemento di raffronto per misurare lo squilibrio.

L’assegno divorzile spetta a vita?

Non per definizione. Dura finché durano i presupposti. Nei matrimoni lunghi, con beneficiario in età avanzata e senza prospettive di reinserimento, tende a mantenersi senza termine; quando invece esiste una possibilità concreta di autonomia, i giudici lo costruiscono sempre più spesso come sostegno temporaneo, di importo decrescente o di durata definita.

Esiste un importo minimo dell’assegno divorzile?

No. Non esistono né un minimo di legge né tabelle né percentuali fisse del reddito. L’importo nasce dal confronto fra le condizioni economiche complessive dei due ex coniugi, letto insieme alla durata del matrimonio e al contributo dato da ciascuno.

Spetta anche a chi percepisce una pensione minima o l’assegno sociale?

Percepire una pensione non esclude di per sé il diritto: la legge chiede che i mezzi siano adeguati, e l’adeguatezza si valuta in concreto, non sulla base della semplice esistenza di un reddito. Una pensione di importo molto contenuto, in presenza di un divario significativo e di un contributo dato al matrimonio, non chiude la questione: la decide il giudice caso per caso.

Si perde l’assegno se l’ex coniuge convive con un’altra persona?

Non automaticamente. A differenza delle nuove nozze, la convivenza stabile non estingue di diritto l’assegno: fa venire meno la componente assistenziale, mentre quella compensativa può sopravvivere se l’ex coniuge dimostra le rinunce fatte e il contributo dato durante il matrimonio.

L’assegno divorzile si può chiedere anche dopo il divorzio?

La sede naturale è il giudizio di divorzio. Se in quel momento non ci sono i presupposti e le condizioni cambiano in seguito, la strada è il procedimento di revisione, che però presuppone un mutamento di fatto sopravvenuto e documentabile.

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