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Revocato l’assegno divorzile

L’assegno divorzile, inteso come sussidio a vita che un ex coniuge avrà diritto a percepire dall’altro, è ormai una certezza che vacilla sempre di più. Già in numerose occasioni, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte rivisitato i criteri in virtù dei quali l’assegno sia meritevole di essere attribuito e quantificato, fin anche a negarlo del tutto in taluni casi.

Si colloca nel solco già tracciato da questo filone giurisprudenziale, la recentissima sentenza (rectius decreto) del Tribunale di Napoli Nord con cui il Collegio ha ritenuto di disporre la revoca dell’assegno divorzile che l’ex marito era stato in precedenza condannato a pagare alla ex moglie. Si tratta di una decisione (il cui merito è da ascrivere all’Avvocato Alessandro Cavallaro, difensore del ricorrente), che probabilmente sarebbe stata impensabile fino a qualche anno fa.

Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza, ringraziando l’Avvocato Alessandro Cavallaro, per avercene concesso la pubblicazione.

Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE Il
Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

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Riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riservata dell’udienza camerale del 15 novembre 2018, nel procedimento n. ****/2018 V.G. vertente
TRA

M* F* elettivamente domiciliato in Marano di Napoli al Corso Italia n.81 presso lo studio dell’ avvocato Alessandro Cavallaro che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

E
M* A* elettivamente domiciliata in * alla via * presso lo studio dall’avv. * che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto modificarsi, ai sensi dell’art. 9 l. 898/1970, le statuizioni di cui alla sentenza n. 700/2008 del Tribunale di Napoli nella quale era stato previsto che il M* versasse alla resistente un assegno dell’importo complessivo di € 700,00 (settecento,00) mensili, oltre ISTAT, di cui: € 300,00 (trecento,00) a titolo di assegno divorzile; € 100,00 (cento,00) a titolo di mantenimento per la figlia A* (nata il 16.7.1987); € 300,00 (trecento,00) a titolo di mantenimento del figlio M* (nato il 28.12.1990), oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli. A sostegno della domanda ha esposto che erano intervenute circostanze nuove sopravvenute, tali da legittimare una modifica delle condizioni cristallizzate all’epoca del divorzio.

In particolare deduceva il miglioramento della posizione reddituale della resistente, essendo comproprietaria di tre immobili in Sessa Aurunca per una quota pari a 334 millesimi (cfr. visure immobiliari in atti, doc. 3 in fasc. parte ricorrente); la formazione di un autonomo nucleo familiare da parte della figlia A, avendo contratto matrimonio in data 14.6.2018 (cfr. certificato in atti, doc. 4 in fasc. parte ricorrente); infine la raggiunta indipendenza economica del figlio M, svolgendo impieghi nel settore della ristorazione (cfr. curriculum vitae all. 5 in fasc. parte ricorrente).

A tal fine, chiedeva in via principale la revoca sia dell’assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli che dell’assegno di divorzio; in subordine la riduzione degli import fissati in sede di divorzio, con la condanna alle spese di lite con attribuzione.

All’udienza collegiale del 15 novembre 2018 le parti concordavano sulla revoca dell’assegno di mantenimento, fissato in sede di divorzio in € 100,00, in favore della figlia A*, avendo contratto matrimonio e formato un nucleo familiare autonomo; per il resto si riportavano ai propri atti e scritti difensivi ed il Collegio riservava la causa in decisione.

La domanda avanzata dal ricorrente di revoca dell’assegno di divorzio è fondata per i motivi in seguito precisati.

Relativamente alla modifica dell’ assegno divorzile, va premesso che l’art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall’art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l’ an debeatur, l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., sentenza 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale – parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell’indipendenza economica dell’individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla recente pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..

Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell’ incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell’assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall’art. 143 c.c. (in questi termina le Sez. Un. 18287/2018).
L’accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale – definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi – ma della norma regolatrice del diritto all’assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.

Tale rilievo ha, quindi, l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’ età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.

Da ciò discende che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente.
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.

Tanto premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti.
Come si evince dalla documentazione in atti, per il ricorrente risultano redditi annui da lavoro dipendente per il 2015 pari ad € 29.993,00 e per il 2016 pari ad € 30.399, con una retribuzione netta di circa 1.600/1.700,00 euro al mese (buste paga marzo-giugno 2018 in atti).
Relativamente alla resistente, invece, va evidenziato che la stessa è proprietaria dell’abitazione, con annesso locale sotterraneo, in , ove vive unitamente al figlio M*; risulta comproprietaria, per una quota pari a 334 millesimi, di tre immobili in Sessa Aurunca,(cfr. visure immobiliari in atti, doc. 3 in fasc. parte ricorrente); allo stato è inoccupata, pur avendo pregresse esperienze lavorative (come si evince dall’estratto contributivo, doc. 7 in fasc. parte ricorrente); risulta affetta da varie patologie (cfr. certificato medico in atti).

In definitiva, valutando tutti i citati elementi in rapporto alla durata del matrimonio (di appena 8 anni); tenuto conto, altresì, che all’epoca della separazione (avvenuta nel lontano 1996) la M* A* aveva appena 27 anni; che, allo stato, la resistente è ancora giovane (ha 49 anni) ed abile al lavoro (nessun certificato di idoneità al lavoro risulta depositato) e che dispone di diverse proprietà immobiliari, il Collegio reputa che vada revocato, con decorrenza dalla domanda, l’assegno di divorzio fissato nella misura di € 300,00 mensili, oltre Istat, nella sentenza n. 700/2008 del Tribunale di Napoli. Ne discende il rigetto della domanda spiegata in via riconvenzionale di modifica in melius dell’assegno di divorzio.

Per quanto concerne il mantenimento del figlio M, in via preliminare va evidenziato che in virtù dell’art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l’abrogato art. 155 quinquies c.c.. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell’obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell’art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l’obbligazione di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis “c.c.: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l’autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest’ultima quale fatto estintivo di una obbligazione “ex lege”, spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione (nel caso di specie al M) fornire la prova di uno “status” di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 17808/2015; 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002).

Ciò premesso, nel caso di specie è rimasta sfornita di prova la circostanza dello stabile inserimento del figlio M nel mondo del lavoro e, nello specifico, nel settore della ristorazione, atteso che dall’unico documento prodotto (ovvero il curriculum vitae ) le ultime esperienze lavorative risalgono al 2012-2013, mentre è stato prodotto un certificato del 3.9.2018 attestante la disoccupazione del predetto il quale versa, peraltro, in precarie condizioni di salute, come da certificati in atti.
Ne deriva che, ritenuto sussistente l’obbligo del M
al mantenimento del figlio M*, maggiorenne ma non autosufficiente, in ordine alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell’art. 155, comma 4, c.c..
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell’età dei figli (nel caso di specie di quasi 28 anni), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell’inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre. Va, altresì, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall’istruttoria.

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare, equo fissare, all’attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00 da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese; somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del ricorrente l’obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo dei genitori, si specifica che sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.

Sono, invece, considerate spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Sono, invece, considerate spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: quelle relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Il Collegio, infine, precisa che, anche nell’ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all’uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Tenuto conto dell’esito della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio nella misura del 50% e per condannare la resistente al pagamento del restante 50% delle spese liquidate , come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, integrato dal D.M. 37/2018, per i giudizi di volontaria giurisdizione per le cause di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo:

a) Accoglie la domanda avanzata in via principale ex art. 9 della l. 898/1970 di revoca dell’assegno divorzile, con decorrenza dal deposito del ricorso;
b) Revoca l’assegno di mantenimento previsto in favore della figlia A*, difettando i presupposti di legge, con decorrenza dal deposito del ricorso;
per l’effetto
c) A modifica delle condizioni della sentenza n. */2008 del Tribunale di Napoli, conferma a carico di M* F* l’obbligo di corrispondere a M* A, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 300,00 (trecento,00), a titolo di contributo esclusivamente per il mantenimento del figlio M, maggiorenne ma non autosufficiente, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d’impiegati ed operai;
d) Rigetta la spiegata domanda riconvenzionale;
e) Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura del 50% e condanna la resistente a corrispondere in favore del ricorrente le spese di lite nella misura del residuo 50% che si liquidano complessivamente in € 1.112,50 per compensi, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all’avv. Alessandro Cavallaro procuratore antistatario

Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2018
Il giudice relatore

Redazione
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