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Quando la madre non fa vedere i figli al padre

Assistiamo spesso purtroppo a situazioni in cui un genitore (generalmente il genitore collocatario che il più delle volte è la mamma) ponga in essere comportamenti ostativi nei confronti dell’altro genitore impedendo o comunque rendendo difficoltosa la sua frequentazione con i figli minori.

Cosa succede dunque se la madre non fa vedere il figlio al padre?

Tale comportamento è certamente grave e lesivo del principio della bigentorialità ed assume rilevanza tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto sil profilo civilistico.
Come sappiamo infatti il diritto alla bigennitorialità (ovvero il diritto del minore a conservare un solido e continuativo rapporto con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione) è un principio cardine del nostro ordinamento e può essere derogato solo in presenza di situazioni che possano porre a rischio il minore.

Cosa rischia la madre che ostacola i rapporti tra il figlio e il padre?

I RIMEDI PENALISTICI
Come abbiamo scritto sopra, tale comportamento assume rilevanza penalistica in quanto costituisce un reato. Infatti la madre che ostacola le frequentazioni tra padre e figlio, come disposte dal Giudice in sede di separazione (consensuale o giudiziale) commette il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario”. Il provvedimento giudiziario è naturalmente costituito dalla sentenza (o dall’omologa) della separazione o di divorzio.
Il padre che dovesse trovarsi ad essere ostacolato nelle visite con i figli, potrà quindi sporgere una formale denuncia querela nei confronti della madre che con il proprio comportamento rende difficili o impossibili le sue visite con i figli.
Appare utile evidenziare che le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che il semplice inadempimento non è sufficiente a configurare il reato di elusione del provvedimento. Più precisamente: il reato si configura quando il genitore collocatario si sottrae dolosamente con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire al genitore non affidatario le visite ai figli ostacolandole o impedendole.
Ricordiamo infatti che qualunque modifica al regime delle frequentazioni va sempre richiesta al Tribunale competente mediante ricorso. Qualunque modifica non autorizzata sarà pertanto illegittima (salvo i casi in cui, in presenza di ragioni eccezionali, la visita non possa aver luogo e sia impossibile rivolgersi all’Autorità competente).

Non solo.
Il comportamento ostatitvo della madre assume rilevanza anche civilistica.
La legge infatti consente al padre, che veda ostacolati i propri diritti di visita, di agire sotto il profilo civilistico.

I RIMEDI CIVLISTICI
Sotto tale profilo il padre potrà adìre il Tribunale competente per ottenere la tutela dei propri diritti mediante un apposito ricorso (sul punto rimandiamo all’articolo specifico in tema di violazione dell’obbligo di bigenitorialità)
Una volta presentato il ricorso il Giudice potrà prenedere i seguenti specifici provvedimenti, tenenedo sempre conto dell’interesse superiore del minore:
– l’affidamento del figlio al solo padre;
– la collocazione della residenza del figlio presso il padre.
– l’ammonimento del genitore inadempiente;
– il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
– il risarcimento dei danni a carico del genitore inadempiente nei confronti dell’altro;
– la condanna del genitore inadempiente a una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro, anche congiuntamente ai provvedimenti appena elencati.
L’ammonimento è chiaramente la sanzione meno severa; vi si ricorre , ad esempio, quando si intende punire un solo inadempimento, o comunque quando l’inadempimento non è reiterato nel tempo e non ha procurato danni a carico dell’altro genitore o del minore stesso.
In tutte queste ipotesi è bene comunque valutare insieme al proprio legale di fiducia la strada più adatta da percorrere evitando il ricorso alle vie legali senza aver prima esaminato ogni aspetto utile alla ricostruzine dei fatti.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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6 commenti

  1. Salve. Hó vissuto una convivenza difficile dalla quale è nata mia figlia che adesso ha 11 anni. Sono passati 2 anni dalla separazione,io adesso abito con mio padre che há 95 anni io ne hó quasi 50,da allora in un principio a mia figlia gli era stato detto che se mi vedeva io non gli avrei fatto rivedere mai più sua madre così hó sofferto per mesi prima di poter rivedere mia figlia,adesso pretende 80 euro a settimana anche se io non stó lavorando e mio padre prende una misera pensione di 500 euro al mese. Non vedo mia figlia durante la settimana,a volte la vedo venerdì ho sabato. Non só dove la porti,la manda a dormire a casa delle sue amiche senza chiedermi niente,la manda a scuola da sola senza avermi detto una sola parola. In fini,io non conto niente per mia figlia di 11 anni secondo la madre e non’hó nessun diritto. Vorrei solo che un giudice analizi la mia situazione e mi dia il diritto di poter vedere mia figlia. Grazie

  2. Buongiorno avvocato,sono nonno e padre.Mio figlio convive con una compagna,hanno avuto una splendida bambina che noi nonni non vediamo mai per esempio negli ultimi 2 mesi forse un paio d’ore le scuse sono le piu’ svariate dal dorme deve mangiare.La cosa piu’grave e’ che non la vede neanche il padre,la porta al nido alle 8 lui alle 13 va’ al lavoro e smonta alle 10 11 di sera.Quando rientra la bambina e’ancora sveglia,quando entra a casa la compagna prende la bimba e se ne vanno a dormire naturalmente la bimba dorme con lei nel lettone mai nella culla , e mio figlio nel divano Il sabato e la domenica quando il padre non lavora,la signora va dalla madre.Il padre (ha l’ardire)qualche volta di andare a fare un giro da solo con la bimba non puo’ la figlia e sua se lei a voglia escono assieme (mai) .In questa situazione irreale veniamo noi dipendiamo dall’umore della signora e fino ad adesso non siamo stati fortunati.Mi scusi le sarei grato se esprimesse un suo parere umano oltre che professionale.La ringrazio in anticipo .Cordialmente Antoniomaria Uras

  3. Salve.ho in piccolo inconveniente con la madre di mio figlio,sono mesi che purtroppo faccio fatica a vedere mio figlio,o meglio lo vedo solo come e quando dice la madre,non siamo sposati né nulla.mi ha fatto mandare una lettera dal suo avvocato dove in sostanza chiedono regolarità nelle visite.premetto che non ho mai corrisposto un mantenimento almeno in via tracciabile ma sempre sbagliando ovviamente in contanti.abbiamo fatto un incontro con gli avvocati ed ognuno ha esposto le sue richieste,io ho chiesto semplicemente di vedere mio figlio,diciamo che questa “mediazione” non ha portato a nulla visto che non c e nulla di scritto o comunque depositato in tribunale.ma la controparte continua a imporre le mie visite ribadendo che nostro figlio abita con lei quindi e lei a decidere.mi impone di vedere mio figlio un sabato e domenica si e uno no,ed alla mia richiesta di prenderlo il venerdì mi viene risposto che i weekend partono il sabato e che posso prenderlo alle 10.00del mattino del sabato e riportarlo la domenica alle 19.00 cosa che non è scritta da nessuna parte,senza contare le prese di posizione su ogni cosa.ad oggi sono in po’ stanco,perché ogni volta sono obbligato a prendere mio figlio come e quando dice lei,e ciò compromette la mia vita a volte e leie organizzazioni.per di piu ha dichiarato il falso sui moduli della scuola dichiarando che lei ha l’affidamento esclusivo in attesa di provvedimento giudiziale,cosa che non è veritiera perché nemmeno una mediazione abbiamo.l’avvocato che ho scelto sembra pensare solo ai soldi e non ad aiutarmi,ad oggi a distanza di mesi ne sto pagando solo io le conseguenze non vedendo mio figlio quando dovrei.cosa posso fare? Grazie in anticipo

  4. Mia nipote è cresciuta con un uomo che non è suo padre quindi non conosce la sua vera famiglia oggi ha 13 anni se l incontro per strada le posso dire di essere la non a paterna?

  5. Buongiorno, sono divorziata con affidamento congiunto..ma il figlio ha indirizzo abitazione padre..adesso ha 12 anni ..e spesso e volentieri ha degli impegni..pero ultimamente il papà trova sempre delle scuse per non passare una giornata intera con me oppure dormire da me. Dice sempre di chiedere al figlio. Può decidere il figlio avendo solo 12 anni ? Oppure devo rispettare quello che c’è scritto sulla sentenza?

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