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Quando la madre non fa vedere i figli al padre

Assistiamo spesso purtroppo a situazioni in cui un genitore (generalmente il genitore collocatario che il più delle volte è la mamma) ponga in essere comportamenti ostativi nei confronti dell’altro genitore impedendo o comunque rendendo difficoltosa la sua frequentazione con i figli minori.

Cosa succede dunque se la madre non fa vedere il figlio al padre?

Tale comportamento è certamente grave e lesivo del principio della bigentorialità ed assume rilevanza tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto sil profilo civilistico.
Come sappiamo infatti il diritto alla bigennitorialità (ovvero il diritto del minore a conservare un solido e continuativo rapporto con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione) è un principio cardine del nostro ordinamento e può essere derogato solo in presenza di situazioni che possano porre a rischio il minore.

Cosa rischia la madre che ostacola i rapporti tra il figlio e il padre?

I RIMEDI PENALISTICI
Come abbiamo scritto sopra, tale comportamento assume rilevanza penalistica in quanto costituisce un reato. Infatti la madre che ostacola le frequentazioni tra padre e figlio, come disposte dal Giudice in sede di separazione (consensuale o giudiziale) commette il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario”. Il provvedimento giudiziario è naturalmente costituito dalla sentenza (o dall’omologa) della separazione o di divorzio.
Il padre che dovesse trovarsi ad essere ostacolato nelle visite con i figli, potrà quindi sporgere una formale denuncia querela nei confronti della madre che con il proprio comportamento rende difficili o impossibili le sue visite con i figli.
Appare utile evidenziare che le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che il semplice inadempimento non è sufficiente a configurare il reato di elusione del provvedimento. Più precisamente: il reato si configura quando il genitore collocatario si sottrae dolosamente con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire al genitore non affidatario le visite ai figli ostacolandole o impedendole.
Ricordiamo infatti che qualunque modifica al regime delle frequentazioni va sempre richiesta al Tribunale competente mediante ricorso. Qualunque modifica non autorizzata sarà pertanto illegittima (salvo i casi in cui, in presenza di ragioni eccezionali, la visita non possa aver luogo e sia impossibile rivolgersi all’Autorità competente).

Non solo.
Il comportamento ostatitvo della madre assume rilevanza anche civilistica.
La legge infatti consente al padre, che veda ostacolati i propri diritti di visita, di agire sotto il profilo civilistico.

I RIMEDI CIVLISTICI
Sotto tale profilo il padre potrà adìre il Tribunale competente per ottenere la tutela dei propri diritti mediante un apposito ricorso (sul punto rimandiamo all’articolo specifico in tema di violazione dell’obbligo di bigenitorialità)
Una volta presentato il ricorso il Giudice potrà prenedere i seguenti specifici provvedimenti, tenenedo sempre conto dell’interesse superiore del minore:
– l’affidamento del figlio al solo padre;
– la collocazione della residenza del figlio presso il padre.
– l’ammonimento del genitore inadempiente;
– il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
– il risarcimento dei danni a carico del genitore inadempiente nei confronti dell’altro;
– la condanna del genitore inadempiente a una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro, anche congiuntamente ai provvedimenti appena elencati.
L’ammonimento è chiaramente la sanzione meno severa; vi si ricorre , ad esempio, quando si intende punire un solo inadempimento, o comunque quando l’inadempimento non è reiterato nel tempo e non ha procurato danni a carico dell’altro genitore o del minore stesso.
In tutte queste ipotesi è bene comunque valutare insieme al proprio legale di fiducia la strada più adatta da percorrere evitando il ricorso alle vie legali senza aver prima esaminato ogni aspetto utile alla ricostruzine dei fatti.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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