Dopo la separazione, la madre o il padre presso cui vivono prevalentemente i figli può avere la necessità di cambiare casa o trasferirsi in un’altra città: per lavoro, per avvicinarsi alla propria famiglia o per iniziare una nuova relazione.
Ma il genitore collocatario può trasferirsi liberamente con i figli?
La risposta breve è: può scegliere liberamente dove stabilire la propria residenza, ma non può decidere da solo di spostare anche la residenza abituale del figlio quando il trasferimento incide sulla scuola, sui rapporti con l’altro genitore e sull’organizzazione dell’affidamento.
La residenza abituale del minore è una decisione di particolare importanza. Deve quindi essere concordata tra i genitori oppure, in mancanza di accordo, sottoposta al giudice.
Chi è il genitore collocatario?
Il genitore collocatario è quello presso il quale il figlio vive prevalentemente e ha normalmente la propria residenza anagrafica.
Il collocamento prevalente non deve essere confuso con l’affidamento esclusivo. Nella maggior parte dei casi l’affidamento resta condiviso: entrambi i genitori continuano a esercitare la responsabilità genitoriale e devono assumere insieme le decisioni più importanti.
La scelta della scuola, le cure sanitarie non ordinarie e la residenza abituale del minore rientrano tra queste decisioni.
Essere il genitore collocatario, quindi, non attribuisce automaticamente il diritto di portare il figlio a vivere altrove senza consultare l’altro genitore.
Residenza del genitore e residenza del figlio: non sono la stessa cosa
È fondamentale distinguere due situazioni.
Il genitore è libero di cambiare la propria residenza. Il giudice non può obbligare un adulto a continuare a vivere in una determinata città.
Diverso è stabilire se il figlio debba seguirlo.
Quando lo spostamento del minore comporta un cambio di scuola, una maggiore distanza dall’altro genitore o una modifica dei tempi di frequentazione, non si tratta più di una scelta personale del genitore. Diventa una decisione che riguarda direttamente l’interesse del figlio.
In caso di contrasto, il giudice non decide se il genitore adulto possa trasferirsi, ma se sia opportuno che si trasferisca anche il minore e presso quale genitore debba essere collocato.
Per cambiare la residenza del minore serve il consenso dell’altro genitore?
Di regola, sì.
Sul rapporto fra l’obbligo di comunicare il trasferimento entro trenta giorni e la necessità del consenso dell’altro genitore — che sembrano contraddirsi e non si contraddicono — abbiamo scritto a parte in la scelta della residenza del minore.
L’articolo 337-ter del Codice civile stabilisce che le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, alla salute, all’educazione e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo.
Il principio si applica anche quando i figli sono affidati congiuntamente ma vivono prevalentemente con uno dei genitori. Le stesse regole valgono, in generale, anche per i figli di genitori non sposati.
Se entrambi i genitori sono d’accordo, è opportuno formalizzare per iscritto:
- il nuovo luogo di residenza del figlio;
- la scuola che frequenterà;
- i nuovi tempi di permanenza con ciascun genitore;
- l’organizzazione dei fine settimana e delle vacanze;
- chi sosterrà le spese degli spostamenti;
- l’eventuale modifica del mantenimento.
Quando esiste già un provvedimento di separazione, divorzio o affidamento, un trasferimento importante può richiedere anche la modifica delle condizioni precedentemente stabilite.
Cosa fare se l’altro genitore non acconsente al trasferimento
Il genitore collocatario non dovrebbe trasferire prima il figlio e chiedere il consenso successivamente.
La strada più prudente consiste nel presentare all’altro genitore un progetto concreto, indicando:
- le ragioni del trasferimento;
- la nuova abitazione;
- la situazione lavorativa;
- la scuola individuata;
- la presenza di familiari o di una rete di sostegno;
- le modalità con cui sarà tutelato il rapporto con l’altro genitore;
- una proposta per gli spostamenti e le relative spese.
Se non si raggiunge un accordo, ciascun genitore può rivolgersi al giudice affinché risolva il contrasto e, se necessario, modifichi collocamento, tempi di permanenza e condizioni economiche.
Agire prima del trasferimento è particolarmente importante quando lo spostamento riguarda un’altra regione o rende impossibile mantenere l’organizzazione stabilita nel precedente provvedimento.
Cambio di residenza anagrafica del minore
Il cambio della residenza anagrafica non risolve il conflitto tra i genitori.
L’anagrafe registra il luogo in cui la persona vive abitualmente, ma non decide quale soluzione sia conforme all’interesse del minore. Non è quindi opportuno utilizzare la procedura amministrativa per anticipare o aggirare una decisione che dovrebbe essere concordata o adottata dal giudice.
Moduli, dichiarazioni e documenti richiesti possono variare tra i Comuni. Prima di presentare la domanda è consigliabile verificare:
- se occorra allegare il consenso dell’altro genitore;
- se esista un provvedimento che individua la residenza del figlio;
- se il trasferimento comporti un cambio di scuola;
- se sia necessario modificare le condizioni di affidamento;
- se la dichiarazione anagrafica corrisponda alla dimora effettiva del minore.
La semplice presentazione di un modulo non elimina il diritto dell’altro genitore di contestare il trasferimento davanti al giudice.
Il figlio può avere una residenza diversa da quella della madre?
Sì. Non esiste una regola secondo cui la residenza del figlio debba necessariamente coincidere con quella della madre.
Il minore può essere collocato prevalentemente presso il padre e avere con lui la residenza anagrafica. Può inoltre accadere che, dopo una modifica del collocamento, la residenza venga trasferita dall’abitazione materna a quella paterna.
La scelta dipende dalla situazione concreta e dall’interesse del figlio, non dal sesso del genitore.
Se il minore vive stabilmente con un genitore ma risulta residente altrove, è opportuno verificare che la situazione anagrafica, quella effettiva e quella prevista dal provvedimento giudiziario siano coerenti.
I figli di genitori separati possono avere una doppia residenza?
Il figlio può trascorrere periodi significativi presso entrambi i genitori, anche con una ripartizione quasi paritaria dei tempi. Questo, però, non comporta automaticamente una doppia residenza anagrafica.
Ai fini anagrafici viene individuata una residenza abituale. Il minore può avere spazi, effetti personali e una stabile organizzazione di vita in entrambe le abitazioni, ma ciò non equivale all’esistenza di due residenze anagrafiche.
La scelta della residenza non determina da sola la qualità del rapporto con ciascun genitore e non rende il genitore non residente meno importante nelle decisioni riguardanti il figlio.
Genitori separati in città o regioni diverse
Non esiste una distanza massima, espressa in chilometri, oltre la quale l’affidamento condiviso diventa automaticamente impossibile.
La distanza incide però sulla sua concreta organizzazione. Il giudice deve valutare se il programma proposto sia compatibile con:
- orari e frequenza scolastica;
- attività sportive ed extrascolastiche;
- relazioni del bambino;
- durata e frequenza degli spostamenti;
- età del minore;
- capacità dei genitori di collaborare;
- costi dei viaggi;
- possibilità di mantenere un rapporto continuativo con entrambi.
Vivere in regioni diverse non determina automaticamente l’affidamento esclusivo. Può però rendere impraticabili cambi di abitazione molto frequenti e richiedere periodi più lunghi presso il genitore non collocatario, ad esempio durante fine settimana, ponti e vacanze.
La Cassazione ha chiarito che la distanza tra le abitazioni può incidere sui tempi e sulle modalità di frequentazione, ma non esclude automaticamente l’affidamento condiviso.
Cosa valuta il giudice prima di autorizzare il trasferimento del figlio
Non esiste una regola per cui il trasferimento debba essere sempre autorizzato o sempre vietato. Il giudice confronta le diverse soluzioni possibili e individua quella maggiormente conforme all’interesse del minore.
Tra gli elementi normalmente valutati rientrano:
- le ragioni lavorative, economiche o familiari del trasferimento;
- la stabilità e concretezza del progetto;
- la distanza dalla precedente abitazione;
- il legame del figlio con scuola, amici e parenti;
- la presenza di una rete familiare nella nuova città;
- la possibilità di mantenere rapporti significativi con l’altro genitore;
- la disponibilità del genitore che si trasferisce a favorire tali rapporti;
- i tempi e i costi degli spostamenti;
- le capacità genitoriali;
- l’età, le esigenze e, quando rilevante, l’opinione del minore.
Non basta quindi affermare di avere trovato un nuovo lavoro o una casa più conveniente. Occorre dimostrare che il progetto sia serio e che tenga conto anche del rapporto tra il figlio e l’altro genitore.
Il trasferimento può comportare il cambio del genitore collocatario?
Sì, ma non è una conseguenza automatica.
Il giudice può ritenere che il figlio debba seguire il genitore collocatario nella nuova città. Può però anche decidere che sia preferibile farlo restare nel luogo in cui è cresciuto, modificando il collocamento in favore dell’altro genitore.
La scelta non dovrebbe avere carattere punitivo. Il trasferimento non rende, da solo, un genitore inidoneo.
La Corte di Cassazione ha affermato che il genitore che intende trasferirsi lontano non perde automaticamente la capacità di essere affidatario o collocatario. Il giudice deve valutare quale collocamento tuteli meglio il figlio, considerando anche le ragioni dello spostamento e le conseguenze di un’eventuale separazione dalla figura genitoriale con cui ha sempre vissuto. Il principio emerge, tra le altre, dalle ordinanze n. 21054 e n. 21425 del 2022, richiamate nella rassegna ufficiale della Corte di Cassazione.
Trasferimento e assegno di mantenimento
Il cambio di residenza del figlio non modifica automaticamente l’assegno di mantenimento.
Può tuttavia determinare nuove esigenze economiche, come:
- spese di viaggio;
- maggiore permanenza del figlio presso uno dei genitori;
- cambio di scuola;
- diversa organizzazione delle attività;
- costi abitativi differenti;
- trasferimento del collocamento da un genitore all’altro.
Se cambiano in modo rilevante i tempi di permanenza o il genitore presso cui il figlio vive prevalentemente, può essere richiesta una revisione del mantenimento.
Anche le spese degli spostamenti dovrebbero essere regolate espressamente. Non è sempre corretto attribuirle integralmente al genitore non collocatario, soprattutto quando la maggiore distanza dipende dalla scelta dell’altro genitore.
Se si separano i genitori, è obbligatorio cambiare residenza?
No. La separazione non comporta automaticamente l’obbligo di cambiare residenza.
I coniugi possono trovarsi temporaneamente nella stessa abitazione oppure avere già residenze differenti. La residenza anagrafica deve però corrispondere alla situazione reale.
Per il figlio, la separazione rende necessario stabilire dove vivrà abitualmente e come saranno organizzati i rapporti con entrambi i genitori. Se i genitori sono d’accordo, queste condizioni possono essere inserite nell’accordo di separazione o nel ricorso relativo all’affidamento.
Le stesse regole valgono per i genitori non sposati?
Sì. Le decisioni fondamentali relative al figlio non dipendono dal fatto che i genitori siano sposati.
Anche nelle coppie non sposate, la residenza abituale del minore deve essere decisa nell’esercizio comune della responsabilità genitoriale. In presenza di disaccordo, uno dei genitori può chiedere l’intervento del giudice.
Il genitore non può quindi trasferire unilateralmente il figlio sostenendo che non esista un procedimento formale di separazione.
Il genitore non collocatario può trasferirsi?
Il genitore non collocatario può cambiare città per ragioni personali o lavorative. Anche in questo caso, però, il trasferimento può rendere necessario modificare il calendario delle frequentazioni.
In presenza di figli minori, l’articolo 337-sexies del Codice civile prevede che ciascun genitore comunichi all’altro, entro trenta giorni, il cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Questa comunicazione serve a garantire la reperibilità del genitore. Non equivale però al consenso al trasferimento del figlio e non sostituisce l’eventuale modifica delle condizioni di affidamento.
Trasferimento all’estero con un figlio
Il trasferimento all’estero richiede particolare cautela.
Portare stabilmente il figlio in un altro Stato senza il consenso dell’altro genitore o senza un provvedimento del giudice può integrare una sottrazione internazionale di minore.
Non bisogna confondere una vacanza con il trasferimento della residenza abituale. Quando il progetto prevede una permanenza stabile all’estero è necessario definire preventivamente:
- consenso dell’altro genitore;
- Stato e città di destinazione;
- scuola del minore;
- tempi di rientro;
- diritto di visita;
- spese di viaggio;
- videochiamate e contatti a distanza;
- eventuale autorizzazione giudiziale.
Il Ministero della Giustizia pubblica indicazioni specifiche sui trasferimenti internazionali e sulla tutela del diritto di visita.
Cosa rischia chi trasferisce il figlio senza consenso
Un trasferimento unilaterale può essere valutato negativamente perché altera la vita del minore e ostacola il rapporto con l’altro genitore.
A seconda delle circostanze, il giudice può:
- ordinare il rientro del minore;
- modificare il collocamento;
- ridefinire i tempi di permanenza;
- attribuire diversamente le spese di viaggio;
- adottare provvedimenti a tutela della bigenitorialità;
- valutare la condotta nei successivi procedimenti sull’affidamento.
La conseguenza non è automatica. Contano la distanza, le ragioni del trasferimento, l’urgenza, il pregiudizio subito dal figlio e il comportamento complessivo dei genitori.
Come preparare correttamente un progetto di trasferimento
Prima di trasferirsi con il figlio è utile predisporre un progetto verificabile che comprenda:
- motivazioni concrete dello spostamento;
- disponibilità della nuova abitazione;
- situazione lavorativa;
- scuola e servizi presenti nella nuova zona;
- rete familiare e assistenziale;
- calendario delle frequentazioni;
- trasporti e costi;
- organizzazione delle vacanze;
- strumenti per mantenere i contatti quotidiani;
- eventuale proposta di modifica del mantenimento.
Un progetto completo rende più semplice raggiungere un accordo e consente al giudice, in caso di contrasto, di valutare soluzioni concrete anziché semplici dichiarazioni di principio.
Domande frequenti
Se la madre vuole trasferirsi con i figli può farlo?
La madre può cambiare la propria residenza, ma non può decidere unilateralmente di spostare anche la residenza abituale dei figli quando il trasferimento incide sull’affidamento e sui rapporti con il padre. Serve l’accordo oppure la decisione del giudice.
Posso cambiare la residenza del minore senza il consenso dell’altro genitore?
In presenza di disaccordo non è prudente procedere unilateralmente. La residenza abituale è una decisione di maggiore interesse e il contrasto deve essere sottoposto al giudice.
Il minore può avere una residenza diversa da quella della madre?
Sì. Il figlio può avere la residenza presso il padre o presso un altro luogo coerente con il suo effettivo collocamento. Non esiste un diritto automatico della madre alla residenza del minore.
Esiste una distanza massima tra genitori separati?
No. La legge non stabilisce un numero massimo di chilometri. La distanza viene valutata considerando scuola, età, tempi di viaggio e possibilità di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori.
Si può mantenere l’affidamento condiviso vivendo in regioni diverse?
Sì, in astratto. La distanza non esclude automaticamente l’affidamento condiviso, ma può richiedere una diversa distribuzione dei tempi di permanenza.
Il trasferimento modifica automaticamente il mantenimento?
No. Il mantenimento cambia soltanto con un nuovo accordo formalizzato o con un provvedimento del giudice. Il trasferimento può però giustificare una revisione quando modifica tempi di permanenza, spese o collocamento.
Il genitore collocatario può trasferirsi per lavoro?
Le ragioni lavorative sono rilevanti, ma non prevalgono automaticamente. Occorre dimostrare che il progetto sia concreto e compatibile con l’interesse del figlio.
Basta comunicare il cambio di residenza entro trenta giorni?
No. L’obbligo di comunicazione riguarda la residenza o il domicilio del genitore. Non sostituisce l’accordo necessario per modificare la residenza abituale del minore.