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L’obbligo di rimborsare le spese straordinarie

Un aspetto che determina spesso incomprensioni tra genitori separati è quello relativo al recupero delle spese cosiddette straordinarie affrontate da uno dei genitori (solitamente il geitore collocatario).
Va premesso che a tutt’oggi vari Tribunali – in collaborazione con organisimi di rappresentanza – hanno redatto “protocolli di intesa” relativi alla determinazione delle spese ordinarie e straordinarie, con la finalità di ridurre il contenzioso fra i genitori in materia di distinzione tra le une e le altre spese.
Tuttavia, l’insorgenza di conflittualità tra i genitori sul tema è ancora molto alta.
Per tale ragione la Giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte per dettare delle linee guida alle quali rimettersi in caso di conflitto: vediamo dunque insieme quali sono gli spunti principali offerti dalla Corte di Cassazione.
Intanto va chiarito che con la dicitura “spese straordinarie” si intendono due tipi di spese :

  • le spese routinarie per le quali non serve il previo assenso dell’altro genitore;
  • le spese straordinarie in senso stretto per le quali è necessario invece un preventivo accordo.

Spese ordinarie

Le prime (come è intuibile) sono quelle che riguardano esborsi relativi ad esigenze ordinarie e prevedibili nella vita di un figlio, e perciò stesso spese quasi sempre “certe” nel loro verificarsi: si pensi alle spese di istruzione o alle spese mediche, per le quali quindi non è sarà necessario un preventivo accordo ma sarà sufficiente la presentazione della relativa documentazione di spesa per ottenerne il rimborso in favore del genitore che le ha anticipate.

Spese straordinarie

Le spese straordinarie in senso stretto sono invece quelle imprevedibili, eccezionali ed imponderabili . Esse sono caratterizzate da due elementi fondamentali: 1- l’imprevedibilità ed eccezionalità; 2- la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.
In presenza di tali spese sarà sempre necessario il previo accordo tra i genitori (salvo l’urgenza della spesa quando non può essere differita) e per ottenerne il rimborso sarà necesaria un’apposita azione di accertamento.
Come sostiene la Suprema Corte, iInfatti, «solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione […]» (Cass. 379/2021).
In buona sostanza in questo ultimo caso, non c’è un diritto automatico al rimborso della spesa sostenuta, in assenza di preventivo accordo (salvo casi di eccezionale urgenza e indifferibilità dell’esborso) e di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta.
La Corte di Cassazione ha da tempo sancito il principio secondo cui sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza la previa concertazione con l’altro, richiesta normalmente dal titolo giudiziale vincolante tra le parti (provvedimento di separazione /divorzio).

L’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 793/2023)

A titolo di esempio richiamiamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 793/2023), con cui si rigettava il ricorso presentato da una madre, che chiedeva il rimborso di spese straordinare affrontate ma non concordate, sulla base del fatto che – poichè il provvedimento presidenziale prevedeva come obbligo inderogabile per il rimborso la preventiva concertazione tra i genitori delle spese straordinarie, ad accezione solo di alcune categorie di spese per le quali è sufficiente la presentazione della relativa documentazione – non poteva essere così riconosciuto il diritto della madre ricorrente ad ottenere il rimborso di tali spese, con conseguente irripetibilità delle stesse.

In conclusione

Pertanto in conclusione va ribadito il principio che – ad eccezione di determinate categorie di spese straodinarie urgenti ed indifferibili , che pure vengono elencate nei vari protocoli di intesa a disposizione nei diversi Tribunali – le spese straordinarie vanno rimborsate solo se preventivamente concordate tra i genitori e dietro presentzione della relativa docuentazione di spesa. Diversamente, esse sono irripetibili.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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