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Nuova convivenza e assegno divorzile

Molto spesso si è portati a pensare che l’assegno divorzile venga meno non appena l’ex coniuge intraprenda una nuova relazione stabile.

Intanto va chiarito che per valutare la stabilità del nuovo legame si può far riferimento a:

  • dichiarazione anagrafica (art. 1 c. 37 legge 76/2016),
  • presenza di figli della nuova coppia,
  • cointestazione di conti bancari,
  • la contribuzione al ménage familiare.

In realtà ciò non è sempre automatico: infatti l’assegno divorzile può spettare anche in funzione compensativa ovvero in ragione del sacrificio e del contributo fornito dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 33665/2022 del 16 novembre 2022 ha chiarito che il diritto all’assegno divorzile decade  a fronte di una nuova convivenza stabile intrapresa dall’ex coniuge a meno che esso non debba essere riconosciuto nella sua funzione compensativa”  cioè a titolo di ricompensa per il coniuge – economicamente più debole – che, avendo rinunciato al proprio lavoro, ha contribuito alla crescita del progetto familiare e alla formazione del patrimonio personale dell’ex coniuge e di quello familiare.

In buona sostanza quindi la Suprema Corte ha eliminato il concetto di automatismo tra l’inizio di una nuova relazione  e la caducazione del diritto all’assegno divorzile.

Naturalmente chi ne fa richiesta deve dimostrare da un lato la propria posizione di debolezza economica nonché  l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento (come richiesto dall’art.5 della legge 898/70) e dall’altro deve provare di aver rinunciato – di comune accordo in costanza di matrimonio – a prospettive lavorative e di carriera per dedicarsi al progetto familiare, contribuendo cosi – con il proprio sacrificio – alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.

Di contro, il coniuge onerato dall’obbligo di versamento dell’assegno dovrà solo dimostrare l’esistenza di una nuova relazione.

L’impostazione seguita dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame  richiama del resto una posizione già consolidata nella giurisprudenza della Cassazione (inizialmente più ondivaga) ed espressa con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198 (pronunciata anch’essa a Sezioni Unite) con la quale la Corte aveva già chiarito che il diritto all’assegno divorzile  non si perde per il semplice fatto di aver instaurato una nuova relazione more uxorio  poiché l’assegno divorzile ha una duplice funzione, assistenziale e compensativa e laddove venisse meno la prima (per il fatto di aver intrapreso una nuova relazione) può sempre sussistere la seconda in ragione del contributo (da provare a cura del richiedente) fornito dall’ex coniuge al progetto di crescita familiare.

Riepilogando dunque la nuova convivenza more uxorio incide sulla componente assistenziale dell’assegno divorzile ma non su quella compensativa a patto che venga dimostrato il contributo fornito alla famiglia dall’ex coniuge e a patto che sussista il pre-requisito della mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità oggettiva di procurarseli.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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Un commento

  1. Buongiorno Avvocato, le chiedo se dopo essere separato consensualmente, omologa del giudice in data 02 novembre 2022, devo riconoscere parte del TFR a mia moglie in quanto a breve (gennaio 2023) l’azienda in cui lavoro ha dichiarato il licenziamento in parte del personale impegnato in determinati impianti che verrano fermati per crisi aziendale a causa del caro energia. Inoltre le chiedo, considerando la somma di mantenimento che ammonta a 330 euro mensili e che dal mese di febbraio andrò in disoccupazione (NASPI) fino al raggiungimento dei requisiti per l’avvio alla pensione con quota 103 inserita in finanziaria dal consiglio dei ministri per l’anno 2023 (i requisiti maturati al 31 dicembre 2023 sono 62 anni e 41 anni di contributi, più tre mesi di finestra mobile), in fase di divorzio (entro sei mesi dalla data di prima udienza) si può ottenere una revisione del mantenimento.
    Contenuto del verbale di separazione consensuale: I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente; I coniugi continueranno a vivere presso l’abitazione coniugale con l’impegno di procedere alla divisione in economia in modo che entrambi abbiano un alloggio autonomo; Il Concas si farà carico del pagamento delle rate di mutuo e delle utenze domestiche. Cordiali Saluti

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