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Assegno divorzile una tantum (in un’unica soluzione)

Il presente contributo mira ad affrontare l’istituto del così detto assegno una tantum previsto dall’art.5 della legge n.898/70 (conosciuta come legge sul divorzio).

Partendo dal dato normativo, la citata norma così dispone

“(…) Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.

  In buona sostanza se nella coppia che sta per divorzire vi   è   una   importante differenza  di  risorse,  l’ex  coniuge  più  abbiente  è  tenuto  a  pagare  all’altro  un  assegno  divorzile  periodico, potenzialmente anche per tutta la vita.

Premesso che ci siamo già occupati in altri articoli dei criteri in presenza dei quali è possibile riconoscere il diritto alla percezione dell’assegno divorzile, in questo articolo ci occuperemo esclusivamente della possibilità di ricevere l’assegno divorzile  in un’unica soluzione e di quali sono i vantaggi e svantaggi di una simile scelta.

Va infatti precisato che la posibilità di pagare l’assegno divorzile una tantum è necessariamente concordata tra le parti e quindi deve essere frutto di un preciso accordo in tal senso. Per tale ragione è possibile optare per questa soluzione solo in sede di divorzio congiunto.

Quali sono gli effetti del pagamento dell’assegno divorzile in un’ unica soluzione?

Innanzitutto l’art. 5   comma  6,  L.898/70,   stabilisce  che  il  coniuge  che  accetta  di  ricevere  tale  pagamento  non potrà più avanzare richieste economiche nei confronti dell’altro coniuge.

La giurisprudenza ha chiarito il punto in diverse occasioni specificando che  “La corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude   la sopravvivenza,  in  capo  al  coniuge  beneficiario,  di  qualsiasi  ulteriore  diritto,  a  contenuto  patrimoniale  o  meno,  nei  confronti  dell’altro coniuge,  <…>  con la conseguenza  che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell’assegnatario” (tra le altre, Cass. sezione VI, sentenza 12 giugno 2014, n. 13424)

La prima conseguenza è dunque questa

Da un lato quindi  il coniuge più abbiente potrà cosi liberarsi dell’impegno economico una volta per tutte e dall’altro il beneficiario potrà trovare vantaggio nell’avere immediatamente a disposizione una somma che diversamente non avrebbe avuto o non riuscirebbe comunque ad accumulare facendo conto sull’importo  versato mensilmente a titolo di assegno divorzile (che tra l’altro è oggetto a tassazione).

Quando è possibile versare l’assegno divorzile una tantum?

La corresponsione dell’assegno divorzile una tantum, come abbiamo visto, è prevista esclusivamente in sede di divorzio e deve essere necessariamente frutto di un accordo: dunque è necessario procedere con un ricorso congiunto.

Una volta presentato il ricorso congiunto contenente l’accordo sull’una tantum, il Tribunale dovrà approvarlo: il pagamento dell’assegno divorzile in un’unica soluzione è infatti una libera scelta dei coniugi che ne determinano anche l’importo.

 Il Tribunale sarà quindi tenuto a valutare la congruità di tale corresponsione nonchè dell’importo concordato: il controllo sulla congruità dell’assegno una tantum è imposto dalla legge proprio a tutela del  coniuge più debole economicamente. Pertanto il Tribunale potrà non approvare un assegno una tantum  di entità troppo limitata: questo per evitare che il coniuge più debole, spinto dalla necessità economica, accetti cifre incongrue pur di avere una somma immediatamente disponibile.

Nel caso in cui quindi il Tribunale non dovesse approvare l’importo, la soluzione dell’una tantum non verrà confermata e non avrà valore tra gli ex coniugi.

Come stabilire l’ammontare dell’assegno una tantum

La misura dell’assegno divorzile UNA TANTUM non è specificamente indicata dalla legge. In linea generale la ratio di tale previsione è quella di consentire al coniuge economicamente più debole di mantenersi in modo indipendente.

Per tale ragione la soluzione che le parti possono scegliere è quella di una corresponsione di una somma di danaro, oppure il trasferimento della proprietà di un immobile, o di una parte di esso, da cui il coniuge più debole possa trarre profitto calcolato sulla base dell’importo dell’assegno di mantenimento mensile già riconosciuto in precedenza.

Come detto sopra la domanda di corresponsione di un assegno divorzile una tantum deve essere congiunta e  inequivocabilmente riconducibile all’ipotesi prevista dall’articolo 5 della legge n.898/70.

Ciò significa che dovrà essere utilizzata una formula precisa che non lasci spazio a dubbi: la domanda congiunta dovrà quindi riportare che detta corresponsione viene  effettuata  a titolo di pagamento dell’assegno divorzile in un unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 L. 898/70 e che pertanto il coniuge beneficiario non potrà avanzare alcuna rivendicazione o richiesta avente contenuto patrimoniale nei confronti dell’altro (ex) coniuge: diversamente infatti tale versamento potrebbe essere considerato  una semplice donazione e in tale ipotesi l’obbligato non verrebbe  sollevato dall’obbligo di versare l’eventuale assego divorzile. La volontà dele parti deve essere quindi chiara e precisa in tal senso.

Vantaggi e svantaggi del pagamento una tantum

Uno dei primi vantaggi è senz’altro quello di liberarsi definitivamente dell’obbligo di mantenimento  dell’ex coniuge il quale a sua volta avrebbe il vantaggio di avere a sua disposizione un’ immediata somma di danaro (o  un immobile o  una quota di esso), somma che diversamente non riuscirebbe  ad accantonare ben potendo quindi essere vantaggioso  disporne nell’immediatezza anziché contare su  un importo mensile.

Tale opzione è anche utile  ad esempio quando il coniuge obbligato intenda fare carriera e aumentare quindi le proprie risorse economiche : questo perché come sappiamo l’importo dell’assegno divorzile è parametrato alle capacità economiche dell’obbligato con la conseguenza che il beneficiario potrebbe agire in un momento successivo per richiedere un aumento dell’assegno divorzile in presenza di miglioramenti significativi delle condizioni economico – reddituali dell’obbligato.

Regime fiscale dell’assegno divorzile e dell’assegno una tantum

I vantaggi e gli svantaggi riguardano anche e soprattutto il regime fiscale dei due emolumenti, e anche tale profilo incide sulla scelta dell’una o dell’altra soluzione: laddove infatti l’assegno divorzile periodico consente all’obbligato di detrarne l’importo dal proprio imponibile non altrettanto può fare nel caso di versamento dell’assegno una tantum; er converso la percezione dell’assegno periodico impone al beneficiario  di dichiararne l’importo mentre ciò non è dovuto nel caso in cui si riceva l’assegno una tantum, che non rappresenta reddito imponibile.

Un altro aspetto da considerare, ai fini della scelta di una o dell’altra soluzione, è quella relativa alle proprie scelte personali di vita: se il beneficiario dell’assegno ha intenzione di contrarre nuove nozze o avviare una convivenza more uxorio potrebbe conveniente optare per la scelta dell’assegno una tantum: il diritto all’assegno divorzile periodico infatti può venir meno nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze o avvii una convivenza more uxorio dopo il divorzio.

Conseguenze sul tfr percepito dal coniuge obbligato

Come abbiamo già riportato in precedenti contributi, la percezione dell’assegno divorzile concede poi, al coniuge percipiente l’assegno che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del TFR (trattamento di fine rapporto) erogato in favore del l’ex coniuge obbligato.

Il pagamento in un’unica soluzione invece preclude tale possibilità.

Sarà dunque opportuno considerare l’entità del TFR che andrà a percepire l’ex coniuge obbligato tenendo conto del fatto che la quota di TFR a cui si ha diritto va calcolata sulla base degli anni di matrimonio (compreso il periodo della separazione)  che sono coincisi con il rapporto lavorativo da cui scatursice il TFR.

Discorso affine può farsi anche per la pensione di reversibilità : anche in questo caso infatti mentre il beneficiario dell’assegno divorzile periodico ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, nel caso della corresponsione in un’unica soluzione tale possibilità è preclusa. Anche in tal caso dunque sarà opportuno valutare l’eventuale ammontare della futura pensione in relazione all’età dell’ex coniuge per decidere se rinunciare o meno all’assegno divorzile optando per il pagamento una tantum.

Si tratta come si è visto dunque di scelte complesse tenuto conto della ratio sottesa all’assegno divorzile che, non va dimenticato, è unicamente quella di tutelare il coniuge più debole economicamente tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio,come imposto dalla legge n.898/70.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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