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Indennità per l’occupazione della casa

Il coniuge comproprietario della casa familiare, il quale a seguito di separazione non stia godendo della proprietà poiché occupata esclusivamente dall’altro coniuge, senza tuttavia che quest’ultimo ne abbia titolo esclusivo per opera dell’assegnazione del giudice, ha diritto ad ottenere un’indennità di occupazione per il mancato godimento, rapportabile alla metà del canone di locazione che si potrebbe trarre dalla locazione della casa stessa.

Questo è quanto stabilito con una recente sentenza, la n. 473/2016, dal Tribunale di Roma il quale, dinanzi alla richiesta del coniuge lasciato fuori casa per opera dell’ex moglie che aveva cambiato la serratura senza tuttavia fornirgli copia delle nuove chiavi, ha disposto che la donna versasse all’ex un’indennità di occupazione dato che la casa, il cui mutuo era stato cointestato ad entrambi i coniugi, veniva goduta esclusivamente dalla moglie pur non essendole stata assegnata in modo esclusivo in sede di separazione.

Secondo la Cassazione

Questa sentenza conferma l’indirizzo della Cassazione che in materia con sentenza 5 settembre 2013, n. 20394  già stabiliva “ Il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile”.

L’assenza di un titolo (provvedimento di assegnazione della casa familiare ad un solo coniuge), infatti, riporta la fattispecie nell’ambito di operatività dell’art. 1102 c.c. secondo cui nessuno dei comproprietari può decidere di escludere l’altro dal godimento del bene, ragion per cui la violazione di tale obbligo dà diritto al comproprietario illegittimamente escluso a ricevere un’indennità.

Una simile situazione si potrà riscontrare:

caso 1) i coniugi non si siano ancora separati legalmente ed uno cambi la serratura per non fare più entrare l’altro,

caso 2) via sia stato il provvedimento di separazione da parte del Tribunale, ma la casa non sia stata assegnata esclusivamente a nessuno dei due ( tipico è il caso in cui non vi siano figli minori ed entrambi i coniugi abbiano autosufficienza economica),

caso 3) il Tribunale abbia provveduto disponendo l’ assegnazione della casa familiare a favore di un solo coniuge in ragione, ad esempio, della minore età dei figli, ma a seguito del venir meno del motivo che giustificava l’assegnazione della casa, questa continui ad essere detenuta in modo esclusivo dal coniuge, impedendo all’altro di tornarne a godere in qualità di comproprietario.

Inoltre è bene ricordare che un siffatto comportamento può integrare, a carico di chi lo pone in essere, un reato quale la VIOLENZA PRIVATA previsto e disciplinato dall’ art. 610 codice penale.

Cassazione sent. 25626/2016

Ciò è quanto afferma la Cassazione, da ultimo con sentenza n. 25626/2016,  la quale condanna ad una reclusione di giorni 15 il coniuge (la moglie nel caso di specie) che abbia cambiato la serratura della casa familiare, così impedendo al marito di entrarvi, benché la stessa fosse stata assegnata ad entrambi in sede di separazione. In particolare i giudici fanno notare che per aversi tale reato non vi è necessità di una violenza “propria”, potendo la violenza essere esercitata su di un soggetto anche mediante comportamenti che lo privino, contro la propria volontà, della sua libertà di azione. Tali comportamenti possono ben consistere anche nell’utilizzo di mezzi, quale una serratura nuova, che siano diretti a limitare la libera determinazione altrui.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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