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Nuovo fidanzato e casa coniugale

A seguito di separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale ad uno dei due, solitamente alla moglie, può quest’ultima lasciare che un nuovo compagno vi si trasferisca stabilmente,  o vi è bisogno dell’autorizzazione dell’altro coniuge? Le ipotesi sono molteplici ed in queste rientrano anche i casi in cui la casa, benché assegnata alla moglie, sia di proprietà esclusiva del marito o che sia al 50% di proprietà di entrambi, o il caso in cui sia il marito tenuto a pagarne il mutuo.

La regola che trova applicazione, infatti, e che mette a tacere qualsiasi altro tipo di argomentazione, considerazione o giudizio in merito, è che ognuno è libero di ospitare a casa propria chi vuole, ed essendo venuto meno, con la separazione, l’obbligo per i coniugi alla fedeltà, la moglie potrà ospitare anche stabilmente il nuovo compagno.

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La libertà personale, infatti, non può trovare un limite in siffatte situazioni senza che si incorra nel rischio di una illegittima restrizione della libertà personale del coniuge separato.

Tuttavia, se in via di principio vige tale regola, è pur vero che la coabitazione con un nuovo compagno non è priva di conseguenze che dovranno essere volta per volta considerate.

In primis, la coabitazione con un nuovo partner può essere suscettibile di valutazione sotto il profilo economico: la presenza assidua di un nuovo individuo con un reddito proprio all’interno del nucleo familiare dell’ex moglie può incidere notevolmente sulla determinazione del valore del contributo al mantenimento eventualmente esistente a carico del marito. Se, cioè, quest’ultimo era tenuto a corrispondere un determinato assegno per il mantenimento della moglie, a seguito di separazione dei coniugi, il valore dell’importo potrà essere ridotto o addirittura annullato in ragione del nuovo assetto economico del nuovo nucleo familiare complessivamente considerato.

Oltre che sotto il profilo economico, la nuova convivenza può comportare delle conseguenze soprattutto ove vi siano dei figli minori. Sovente, in sede di separazione, vi è l’assegnazione della casa coniugale alla moglie con i figli minori. In questo caso, fermo restando la libertà della moglie di frequentare altre persone, il passaggio alla convivenza con un nuovo uomo non può essere trascurato o affrontato con eccessiva semplicità, dovendo tener conto l’esigenza primaria di tutela del benessere e degli interessi dei minori. La nuova convivenza, cioè, dovrà avvenire in modo graduale evitando di generare confusione nei minori circa le figure ed i corrispettivi ruoli genitoriali. In taluni casi, ove non ci si possa affidare al buon senso come linea guida, l’altro coniuge nonché genitore potrà, nell’interesse dei figli, chiedere che venga posta la condizione specifica di inibire una nuova convivenza per i primi anni di separazione, ciò al fine di fugare un possibile rischio di compromissione emotiva dei minori che convivono con la madre.

Pertanto, sebbene in linea puramente teorica e di principio non sia possibile né legittimo opporsi tout court al diritto dell’ex coniuge di rifarsi una vita con una nuova persona e di dare vita con quest’ultima anche ad una nuova convivenza nella casa coniugale, nelle ipotesi reali molteplici saranno i fattori che bisognerà valutare per averne la piena possibilità priva di alcuna conseguenza.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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