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Unioni civili: diritti e doveri dei conviventi

La Legge Cirinnà, approvata lo scorso 11 maggio, il 5 giugno è entrata in vigore. Ciò ha determinato l’attuale  possibilità di costituzione legalmente riconosciuta, anche per le coppie omosessuale, di una propria unione civile con effetti simili a quelli del matrimonio tra soggetti eterosessuali.

In primis, però, è da chiarire che per le coppie omosessuali, come per quelle eterosessuali, ancora prima  delle unioni civili vi è l’opportunità di vedersi riconosciute determinate conseguenze giuridiche anche essendo semplicemente “conviventi di fatto”, o conviventi che hanno aderito ad un contratto di convivenza.

Al di là di tale possibilità la legge Cirinnà riconosce le Unioni Civili prevedendo per esse una specifica disciplina che molto si accosta a quella prevista per i matrimoni, pur differenziandosi in taluni aspetti per ovvie ragioni.  Innanzitutto l’unione civile, diversamente dal matrimonio, rappresenta una  “formazione sociale specifica”, per questa, almeno attualmente, è stata esclusa l’applicazione in via generale della normativa relativa alla possibilità di adozione da parte della coppia (esclusione della “stepchild adoption” dal testo di legge definitivo), fermo restando la possibilità del Tribunale adito di accogliere la richiesta legittimandola con un provvedimento specifico per il caso concreto, nel primario interesse del minore.

Le unioni civili vengono celebrate dai Sindaci o dagli Ufficiali di stato civile, che raccolgono la dichiarazione della coppia gay alla presenza di due testimoni. L’unione civile verrà tempestivamente registrata nell’archivio di stato civile. Non sono previste le pubblicazioni in Comune.

Cause impeditive

Come per il matrimonio, le cui cause impeditive previste dal codice civile si applicano estensivamente, anche per le unioni civili vi sono cause che ne impediscono la costituzione, di modo che l’ esistenza di una di queste condizioni determina la nullità dell’unione civile stessa. Escluderanno la validità dell’unione:

  • il non aver compiuto ancora 18 anni
  • l’esistenza di legami di affinità o addirittura parentela tra le parti
  • l’essere già sposato o unito civilmente
  • essere stato condannato  per omicidio consumato o anche solo tentato nei confronti di chi sia stato precedentemente  coniuge o partner di unione civile dell’altro soggetto (tale causa impeditiva opera fin quando non vi sia la sentenza di proscioglimento definitiva)
  • l’interdizione per infermità mentale.

Diritti e doveri

Nella dichiarazione resa davanti all’Ufficiale di Stato la coppia dovrà fissare la comune residenza  concordando l’indirizzo della vita familiare; in assenza di specifica richiesta si applicherà automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni, fermo restando la possibilità di scelta di diverso regime quale la separazione dei beni nonché altra formula specificata in apposita convenzione. Entrambi i membri dell’unione potranno scegliere di portare lo stesso cognome scelto tra i propri, o anche di anteporre o posporre al proprio quello dell’altro.

Dall’unione civile, come dal matrimonio, sorgono dei diritti e dei doveri per ciascuno dei componenti nell’interesse comune della sopravvivenza dell’unione stessa.

Diversamente dal matrimonio con l’unione civile non sorge l’obbligo alla fedeltà, mentre restano intatti gli obblighi mutuati dai coniugi quali quello all’assistenza morale e materiale; l’obbligo di ciascuno di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze nonché alla propria capacità di lavoro sia esso professionale o anche casalingo; l’obbligo di coabitazione fissando una comune residenza e fissando concordemente l’indirizzo della vita familiare.

Eredità

Nell’unione civile  al partner che sopravvive al defunto vengono riconosciuti ampi diritti successori, che vanno dal riconoscimento di erede legittimo a cui spetterà sempre,  una quota di eredità ( cd quota di legittima) anche in caso vi sia un i testamento che preveda diversamente.

Trattamento di fine rapporto

Nelle unioni civili il partner ha diritto alla pensione di reversibilità del partner lavoratore defunto. Ove  vi sia stata non la morte ma  lo scioglimento dell’unione, al partner spetterà solo nel caso in cui egli/ella  già riceveva un assegno di mantenimento a seguito di scioglimento dell’unione , a condizione però che  non si leghi in altro rapporto di matrimonio o di nuova  unione civile o non conviva ex novo in modo da dar costituire una nuova e viva famiglia di fatto.

Contratto d’affitto di casa

Qualora il partner intestatario del contratto di locazione della casa familiare muoia è prevista la possibilità di subentro dell’altro partner in veste di conduttore. Diritto di Abitazione nella casa di residenza familiare: nella stessa ottica si riconosce al partner superstite il diritto di abitazione nella casa familiare che fosse stata di proprietà del partner defunto.

Scioglimento dell’unione civile

Lo scioglimento dell’unione civile ripercorre a grandi linee la disciplina prevista dalla Legge sul divorzio, specie per tutta la normativa relativa alle cause di scioglimento. Anche alle unioni civili si applicheranno le nuove modalità previste in ordine alla facoltà di procedere con negoziazione assistita o direttamente rivolgendosi all’Ufficiale di Stato civile. Tuttavia una prerogativa propria solo delle unioni civili è quella di anticipare i tempi non essendo stato previsto come obbligatorio il periodo di separazione, condizione invece  imprescindibile per lo scioglimento del matrimonio.

 

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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