L’introduzione delle unioni civili con la legge Cirinnà non ha cambiato solo i diritti delle coppie italiane dello stesso sesso: ha avuto effetti importanti anche per i cittadini stranieri. L’equiparazione sostanziale tra unione civile e matrimonio si riflette infatti anche sul diritto dell’immigrazione. Vediamo come.
L’equiparazione al matrimonio
Il principio cardine è questo: la legge Cirinnà prevede che, salvo eccezioni, le norme che si riferiscono al matrimonio e ai coniugi si applichino anche all’unione civile e alle parti dell’unione. Significa che, ogni volta che una legge attribuisce un diritto al coniuge, quel diritto spetta — di regola — anche alla parte di un’unione civile.
Questa clausola di equiparazione ha una portata molto ampia e tocca anche la disciplina dell’immigrazione e del soggiorno degli stranieri.
Gli effetti sul permesso di soggiorno
La conseguenza più rilevante riguarda il permesso di soggiorno per motivi familiari. Così come il coniuge straniero di un cittadino italiano o di uno straniero regolarmente soggiornante può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, lo stesso vale per la parte straniera di un’unione civile.
In questo modo, una coppia dello stesso sesso in cui uno dei due è cittadino straniero può vedersi riconosciute, attraverso l’unione civile, le stesse tutele in materia di soggiorno e ricongiungimento familiare previste per le coppie sposate.
Un riconoscimento di tutela
Si tratta di un passaggio di grande importanza sul piano dei diritti: prima della legge Cirinnà, le coppie dello stesso sesso con un partner straniero non avevano uno strumento equivalente al matrimonio per regolarizzare la posizione del convivente straniero. L’unione civile ha colmato questo vuoto, offrendo una via di tutela prima inesistente.
Trattandosi di una materia che incrocia diritto di famiglia e diritto dell’immigrazione, è opportuno verificare i requisiti specifici caso per caso, perché possono variare in base alla situazione delle persone coinvolte.
Per approfondire leggi le unioni civili: diritti e doveri e la disciplina di unioni civili e convivenze. L’equiparazione è prevista dalla legge 76/2016 (Cirinnà).
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Domande frequenti
Il partner straniero di un’unione civile può ottenere il permesso di soggiorno?
Sì. Grazie all’equiparazione al matrimonio prevista dalla legge Cirinnà, la parte straniera di un’unione civile può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, come il coniuge.
L’unione civile vale per il ricongiungimento familiare?
In linea di principio sì: le norme sul ricongiungimento riferite al coniuge si applicano anche alla parte dell’unione civile, salvo i requisiti specifici da verificare caso per caso.
Vale anche per le convivenze di fatto?
L’equiparazione piena riguarda l’unione civile. Per le convivenze di fatto le tutele sono più limitate, anche se la convivenza può rilevare in alcuni ambiti del diritto dell’immigrazione.
Le coppie dello stesso sesso straniere possono unirsi civilmente in Italia?
Sì, nel rispetto dei requisiti di legge. L’unione civile è aperta alle coppie dello stesso sesso, e ha effetti anche sulla posizione di soggiorno del partner straniero.