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Registrazione del contratto di convivenza

La Legge n. 76/2016, cosiddetta Legge Cirinnà, nell’introdurre nel nostro Ordinamento Giuridico la possibilità di unioni civili e di convivenze di fatto regolarizzate nonché contratti di convivenza, ha posto a carico dei Comuni la formalizzazione di determinati rapporti. I soggetti facenti parte di una coppia omosessuale o eterosessuale che vogliano provvedere alla registrazione del contratto di convivenza o registrare la loro convivenza dovranno rivolgersi al comune di residenza.

Tuttavia, essendo questa una procedura nuova, fino a pochi giorni fa non si era ancora in grado di dare esecuzione alla legge, non essendo state ancora emanate regole governative di attuazione della Legge stessa, ossia regole che dessero chiare indicazioni sulle modalità attraverso cui il comune avrebbe dovuto provvedere ad effettuare tali registrazioni.

La circolare 7/2916 del Ministero degli Interni

La circolare n. 7/2016 del 1 giugno del Viminale ha finalmente chiarito la procedura di registrazione delle “ convivenze di fatto” disponendo in merito che l’ufficio Anagrafe del Comune dovrà provvedere entro due giorni lavorativi dalla richiesta della coppia alla registrazione della convivenza nei propri registri anagrafici; i due giorni di tempo serviranno al comune per poter svolgere i dovuti gli accertamenti dell’esistenza dei requisiti di legge. Ove sarà stata effettuata la registrazione della convivenza di fatto ( risultante da certificato di stato di famiglia) potrà essere richiesta anche la registrazione del relativo “contratto di convivenza” che, ricordiamo, dovrà essere registrato dal notaio o dall’avvocato che lo avrà sottoscritto entro 10 giorni dalla stipula.

La registrazione del contratto di convivenza

L’ufficiale dell’anagrafe che riceverà una copia del contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato che avrà provveduto alla sottoscrizione dell’atto, dovrà provvedere alla registrazione con l’obbligo della “tempestività”. Egli fattivamente dovrà inserire i dati del contratto quale giorno, mese, anno nonché luogo di stipulazione nelle schede dei singoli conviventi nonché nella scheda di famiglia da cui si è possibile estrarre il certificato di stato di famiglia dei conviventi; inoltre l’ufficiale dovrà anche annotare e riportare tutti i riferimenti a riguardo della comunicazione avvenuta da parte del professionista di richiesta di registrazione. E’ fatto obbligo per l’ufficiale conservare agli atti la copia ricevuta del contratto di convivenza.

La risoluzione del contratto di convivenza

Ed in caso di risoluzione del contratto di convivenza? In questo caso, ove sopravvenga una delle cause previste dalla legge di cessazione degli effetti del contratto ( vedi Contratti di convivenza) sempre l’ ufficiale dell’anagrafe dovrà provvedere alla registrazione della risoluzione contrattuale, sia nella scheda di famiglia che nelle singole schede individuali degli ex conviventi, con le stesse modalità della registrazione del contratto. In particolare, dovrà riportare gli estremi della comunicazione di avvenuta risoluzione contrattuale, che a seconda delle cause, sarà una notifica da parte del professionista o una comunicazione dell’ufficiale di stato civile (si pensi, ad esempio, al caso in cui il contratto si risolva per morte o per matrimoni, con altra persona, da parte di uno dei conviventi).

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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