L’affido esclusivo è la scelta residuale. La regola resta l’affidamento condiviso, e il giudice se ne discosta solo quando la partecipazione di uno dei due genitori alle decisioni sul figlio risulterebbe dannosa per lui. Non basta la conflittualità fra gli ex, e non basta che uno dei due sia un genitore mediocre: serve un pregiudizio concreto per il minore, allegato e provato.
Chi lo ottiene decide da solo sulla vita quotidiana del figlio e, di regola, anche sulle scelte di maggiore interesse. Ma l’altro genitore non sparisce: conserva il diritto di visita, il dovere di mantenere il figlio e il potere di vigilare su istruzione, educazione e salute.
Che cos’è l’affido esclusivo e cosa comporta
La materia è regolata dall’art. 337-quater del codice civile, introdotto nel 2013 in sostituzione dei vecchi artt. 155 e 155-bis: il giudice può disporre l’affidamento a un solo genitore quando ritiene che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
In concreto significa che:
- il genitore affidatario esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio, salvo diversa disposizione del giudice;
- le decisioni di maggiore interesse — indirizzo scolastico, salute, residenza, educazione — spettano a lui, a meno che il provvedimento non stabilisca che restino comuni a entrambi;
- il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare su istruzione ed educazione del figlio, e può rivolgersi al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli;
- resta intatto il diritto del figlio a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a conservare i legami con i nonni e con i parenti di ciascun ramo familiare.
Tre equivoci da sciogliere subito. L’affido esclusivo non fa decadere la responsabilità genitoriale: la decadenza è un istituto diverso e più grave, che semmai ne costituisce il presupposto. Non cancella il diritto di visita, che viene regolato e non soppresso. E non sospende l’obbligo di mantenimento, che resta pieno.
Le situazioni pregiudizievoli
Ma quali situazioni sono pregiudizievoli per i minori al punto da determinare il rimedio estremo, da parte del Giudice, dell’affidamento esclusivo ad un genitore escludendo l’altro?
Per una valutazione che sia più completa possibile dovrebbe, essere fatto un lavoro di raccolta delle varie sentenze pronunciatesi sul tema. Queste hanno determinato un repertorio ampio in cui riconoscere le situazioni che giustificano l’affidamento esclusivo ma, non si può prescindere, in primis, dal dato normativo.
Fra queste situazioni rientra il caso in cui la sofferenza psichica di un genitore incida sulla capacità di occuparsi del figlio: lo abbiamo trattato in affidamento esclusivo e disagi psichici.
- L’art. 330 c.c. parla di casi gravi in cui vi siano i presupposti per la decadenza della responsabilità genitoriale, quindi in caso di responsabilità genitoriale abusata fino a determinare grave pericolo e pregiudizio per il figlio; si tratta di quei casi ove vi siano chiari abusi o violenze sui figli esercitati da uno solo dei genitori. L’abuso o il sopruso può essere anche di carattere psicologico e, pertanto, ove il Tribunale accerti l’esistenza di una tale situazione di pregiudizio del bambino, deciderà immediatamente per l’affido esclusivo all’altro coniuge.
- L’art. 333 c.c parla invece di condotta disdicevole e pregiudizievole anche se non grave al punto di chiedere ed ottenere la decadenza della responsabilità genitoriale; tra tali condotte è da evidenziare il disinteresse nei confronti del figlio. In tale condotta si riconosce quel comportamento del genitore che mostri una totale carenza di interesse per la vita del minore sia sul piano affettivo che su quello materiale. Ciò comporta l’assenza del genitore in tutti quei momenti importanti di crescita del minore o rappresentativi dell’unione familiare. In tale condotta rientra anche il mancato versamento dell’assegno di mantenimento che, altro non è, che un mancato sostegno alla crescita, indice di chiaro disinteresse al benessere del bambino.
- Vi è poi un altro motivo che giustifica la richiesta di affidamento esclusivo, che apre un’ampia casistica, ed è la circostanza che ove si applicasse l’affido condiviso ne deriverebbe un danno o comunque un pregiudizio per il minore.
I casi di affidamento esclusivo
La casistica è ampia in quanto si fonda su decisioni giurisprudenziali che tuttavia possono trovare una propria sintetica sistemazione.
- alti livelli di conflittualità tra i coniugi a seguito di separazione o divorzio: in tutti quei casi ove non si riesca a mantenere in presenza dei figli un livello di pacificità ma anzi il rapporto conflittuale con l’altro coniuge degeneri in episodi di violenza, intollerabili per un minore che ne subisce il trauma, l’affidamento condiviso deve ritenersi impossibile da applicarsi motivo per cui si propenderà per l’affido esclusivo;
- continue critiche all’altro genitore, comportamento alla base della cosiddetta “sindrome da alienazione parentale”, che determina oltre alla perdita dell’affidamento condiviso anche l’obbligo al risarcimento danni a carico di chi critica, questo si sostanzia essenzialmente nell’opera smantellamento agli occhi del figlio dell’altro genitore, da parte di quel genitore (solitamente la madre) che, incapace di controllare e gestire la propria personale disapprovazione nei confronti dell’ex coniuge, esprime di continuo critiche allo stesso in presenza del minore che ne subirà le conseguenze identificandosi con un genitore ed allontanandosi dall’altro. Il presupposto per l’affido esclusivo in tal caso è quindi il fatto di sminuire la figura dell’ex coniuge (ex marito o dell’ex moglie) dinanzi al minore determinando l’inasprimento fino all’estrema rottura dei rapporti.
- rifiuto del figlio di una figura genitoriale : spesso i minori nell’ambito della separazione o divorzio dei genitori diventano vittime delle circostanze fino a generare inconsapevolmente un rifiuto nei confronti di uno dei due genitori. In questi casi in cui i bambini si schierino, pur se istintivamente e non con coscienza, con uno solo delle due figure il Giudice può decidere, per il bene del minore, dei percorsi di riavvicinamento del genitore rifiutato col figlio, ma stabilendo nel frattempo un affido esclusivo del genitore che assicuri tranquillità al bambino.
- lo stato di salute di uno dei genitori che abbia il carattere della precarietà, ovvero per in presenza di una determinata patologia che non consenta al genitore di prendersi cura del minore, pur se non per sua volontà, il Giudice potrà decidere l’affido esclusivo nei confronti del coniuge sano.
- un ulteriore limite all’affido condiviso e pertanto presupposto per quello esclusivo è la distanza geografica tra i genitori. E’ ovvio infatti che in presenza di due genitori che hanno l’affido condiviso, ove il genitore collocatario del minore decida di spostarsi geograficamente, si renderà molto più difficile per il genitore non collocatario condividere la quotidianità col figlio lontano, motivo per cui il Giudice potrà decidere di stabilire a favore del coniuge col quale vive il minore il suo affidamento esclusivo.
I casi ove sia opportuno da parte del Giudice provvedere con l’affidamento esclusivo di certo non si fermano a quelli sopra elencati, la complessità della materia nonché la sua delicatezza impediscono una sistemazione unitaria della casistica potendosi creare in ragione della singola situazione trattata altri ipotesi in cui per la tutela del minore corrisponda a giustizia sottrarre l’affidamento ad entrambi per assegnarlo ad uno solo.
Tuttavia non sarà sufficiente una generica motivazione a convincere il giudice della non appropriatezza del regime condiviso, essendo invece fondamentale dimostrare che il regime condiviso rappresenti addirittura un pericolo per il minore.
È stata infatti una scelta precisa del nostro Legislatore non codificare i vari casi in modo rigido lasciando sempre la possibilità al Giudice di valutare caso per caso e decidere secondo il proprio prudente apprezzamento nel caso concreto.
In un siffatto contesto dai risvolti anche di natura psicologica appare fondamentale che i genitori si facciano guidare da esperti in quanto, in questa materia soprattutto, solo l’esperienza e le capacità del legale assicureranno il raggiungimento della soluzione migliore arrecando meno pregiudizio possibile a tutte le parti in causa.
Come si chiede l’affido esclusivo
La domanda si propone al giudice e può essere formulata:
- nel ricorso introduttivo di separazione o di divorzio, oppure nella comparsa di risposta se è l’altro genitore ad aver promosso il giudizio;
- con ricorso per la modifica delle condizioni, quando la situazione è mutata dopo un provvedimento che aveva disposto l’affido condiviso;
- nei procedimenti che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio, con le stesse regole.
Dopo la riforma Cartabia il ricorso è molto più esigente di prima: vanno indicati fin dal primo atto i fatti, i mezzi di prova e i documenti, e va depositato il piano genitoriale con la proposta di organizzazione della vita del figlio. Le allegazioni generiche — «è un padre assente», «è una madre inaffidabile» — non superano il vaglio: servono fatti databili e documentabili.
Che cosa portare, in pratica: comunicazioni scritte fra i genitori, referti e certificazioni sanitarie, segnalazioni della scuola o dei servizi sociali, prova dei mancati versamenti dell’assegno, verbali di eventuali interventi delle forze dell’ordine. Se il quadro resta controverso il giudice dispone una consulenza tecnica, di cui parliamo in la CTU nei giudizi di separazione.
Un’avvertenza che conviene conoscere prima di depositare: il giudice valuta anche il comportamento del genitore che ha chiesto l’affidamento esclusivo in modo manifestamente infondato. Una domanda costruita sul risentimento, e non su fatti, può ritorcersi contro chi la propone.
Affido esclusivo e mantenimento
L’affido esclusivo non incide sull’obbligo di mantenere il figlio: il genitore non affidatario continua a versare l’assegno e a contribuire alle spese straordinarie.
Può però incidere sull’importo, perché i tempi di permanenza presso ciascun genitore sono uno dei criteri di determinazione: se il figlio vive stabilmente con uno solo, il contributo dell’altro tende a essere più alto rispetto a un assetto paritario. Restano fermi, di norma, l’assegnazione della casa familiare al genitore con cui il figlio convive e la ripartizione ordinaria delle spese straordinarie.
Nei casi più estremi, quando anche le decisioni della quotidianità devono essere sottratte all’altro genitore, si parla di affido superesclusivo: è una figura ulteriore, con presupposti ancora più stringenti.
Per approfondire
Per il quadro generale leggi la guida all’affidamento dei figli minori, l’affido condiviso e l’affido superesclusivo. Il riferimento è l’art. 337-quater del Codice civile.
Se stai affrontando una separazione e hai dubbi sull’affidamento dei figli, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
Leggi anche
- Affidamento dei figli minori
- Affido condiviso
- Affido paritario e collocamento paritario: cosa dice la legge
- Affido superesclusivo: cos'è e quando viene disposto
Domande frequenti
Quando si dispone l’affido esclusivo?
Quando l’affido condiviso sarebbe contrario all’interesse del minore: ad esempio per disinteresse, inadeguatezza o condotte pregiudizievoli di un genitore.
Nell’affido esclusivo l’altro genitore perde tutto?
No. Di regola conserva il diritto di visita e quello di vigilare sull’educazione del figlio; le decisioni di maggiore interesse restano spesso di entrambi.
L’affido esclusivo elimina il mantenimento?
No. Il genitore non affidatario resta tenuto a mantenere il figlio in proporzione ai propri redditi.
Come si chiede l’affido esclusivo?
Va chiesto al giudice dimostrando che l’affido condiviso danneggerebbe il minore: la decisione è sempre fondata sull’interesse del figlio.