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Spese straordinarie: linee guida

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Le spese straordinarie sono tutte quelle spese che vengono computate in aggiunta all’ordinario assegno di mantenimento, riconosciuto in capo ai figli.

Ne consegue, che non è possibile determinare preventivamente il loro ammontare, paradossalmente un mese potrebbe non esserci alcuna spesa straordinaria ed il mese successivo potrebbe essere computata una somma consistente.

Generalmente, tali spese sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno, tuttavia, nulla vieta che i genitori possano accordarsi di porre l’obbligo della contribuzione di tali spese in misura maggiore su uno di loro, nell’ipotesi in cui tale genitore abbia una conclamata maggiore capacità contributiva rispetto all’altro.

Tali spese si definiscono, per l’appunto, STRAORDINARIE perché sono spese che si riferiscono sempre alla vita dei figli, ma riguardano eventi e/o circostanze non consuetudinari e, pertanto, suddette spese non sono quantificabili aprioristicamente e nemmeno prevedibili.

Al fine di ridurre al minimo la conflittualità tra i genitori separati, in merito alla gestione dei figli, in particolare relativamente alla richiesta di corresponsione delle spese straordinarie, quindi di un ulteriore esborso economico, da parte del genitore non collocatario, in data 14 novembre 2017 sono state sottroscritte le linee guida d’intesa fra Corte d’Appello, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

Precisamente, per le spese straordinarie, connotate dalla occasionalità o sporadicità, oppure dalla gravità delle stesse, si deve distinguere tra spese che devono essere preventivamente concordate e spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori.

In particolare, per le spese che devono essere preventivamente concordate dai genitori, nelle linee guida si stabilisce che il genitore che intende sostenere tale spese, dovrà inviare una richiesta scritta all’altro genitore, il quale potrà esprimere il suo dissenso entro 10 gg dalla comunicazione, diversamente, in mancanza di riscontro, il silenzio varrà come silenzio-assenso.

Per quanto riguarda il rimborso, sia delle spese concordate che di quelle spese che non necessitano di alcun preventivo accordo, il genitore che avrà anticipato il pagamento delle stesse dovrà inviare all’altro genitore la documentazione “comprovante l’esborso sostenuto entro 30 gg, ed il rimborso dovrà avvenire entro 15 gg dalla richiesta”.

Concludendo, è possibile distinguere tra

spese comprese nell’assegno di mantenimento periodico: vitto, mensa, spesa di casa, abbigliamento, spese di cancelleria ricorrenti nell’anno, ricarica cellulare, baby sitter se già esistenti nell’organizzazione familiare e medicinali da banco;

spese straordinarie obbligatorie senza consenso: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture sanitarie pubbliche che private;

spese straordinarie con consenso: scolastiche: iscrizioni orette di scuole private, spese ludiche o parascolastiche: corsi attività artistiche o di informatica, attività sportive compreso acquisto attrezzatura, spese medico sanitarie (esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche).

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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