Tra i temi più discussi dopo una separazione c’è l’affido paritario, spesso confuso con l’affido condiviso. In gioco c’è la possibilità che il figlio trascorra tempi sostanzialmente uguali con entrambi i genitori, con una doppia collocazione. Ma è un diritto automatico? E cosa ne pensa la giurisprudenza? Facciamo chiarezza.
Affido condiviso e collocamento paritario: non sono la stessa cosa
Occorre distinguere due piani. L’affido condiviso — modello ordinario dopo la separazione — riguarda la responsabilità genitoriale: entrambi i genitori partecipano alle decisioni importanti per il figlio. Il collocamento, invece, riguarda dove e con chi il figlio vive in concreto, e quanto tempo trascorre con ciascun genitore.
Il collocamento paritario (o affido “materialmente” paritario) si ha quando i tempi di permanenza presso i due genitori sono tendenzialmente equivalenti, spesso con una doppia residenza. È una modalità del condiviso, non un istituto a sé.
Non è un automatismo
Il punto centrale, ribadito dalla giurisprudenza, è che il collocamento paritario non è un diritto automatico dei genitori, né un obbligo per il giudice. Il criterio guida resta sempre l’interesse del minore: la soluzione adottata deve essere quella che meglio risponde ai suoi bisogni di stabilità, continuità affettiva e organizzazione di vita.
Questo significa che la parità dei tempi è possibile e auspicabile quando le condizioni concrete la favoriscono, ma può essere esclusa quando contrasta con il benessere del bambino.
Cosa valuta il giudice
Per stabilire se un collocamento paritario sia praticabile, il giudice considera elementi concreti:
- l’età del figlio e le sue esigenze di stabilità (più delicata la situazione dei bambini molto piccoli);
- la vicinanza delle abitazioni dei genitori e la sostenibilità degli spostamenti, anche rispetto alla scuola;
- la capacità dei genitori di collaborare e di comunicare senza esporre il figlio al conflitto;
- l’organizzazione di vita di ciascun genitore (lavoro, disponibilità di tempo, spazi adeguati).
Dove queste condizioni ci sono, il collocamento paritario può funzionare bene e garantire una piena bigenitorialità; dove mancano, una rigida parità rischia di danneggiare il minore.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema, anche con l’ordinanza n. 3652 del 2020. L’orientamento è coerente: il principio di bigenitorialità va garantito, ma la parità dei tempi non è un dogma da applicare meccanicamente. Va perseguita quando è concretamente nell’interesse del minore, mentre il giudice può discostarsene quando emergano elementi che la rendano sconsigliabile (forte conflittualità, distanze incompatibili, esigenze particolari del bambino).
In sostanza, la giurisprudenza valorizza la presenza equilibrata di entrambi i genitori nella vita del figlio, ma rifiuta automatismi: ogni caso va calibrato sulla situazione reale.
Affido paritario e mantenimento
Anche con tempi paritari, il mantenimento dei figli non si azzera automaticamente: se tra i genitori c’è una rilevante differenza di reddito, quello più abbiente versa comunque un contributo, per garantire al figlio lo stesso tenore di vita presso entrambe le case.
Per approfondire leggi la guida all’affidamento dei figli minori, all’affido condiviso e a come incidono i tempi di permanenza sul mantenimento. Il riferimento è l’art. 337-ter del Codice civile.
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Domande frequenti
Che differenza c’è tra affido condiviso e collocamento paritario?
L’affido condiviso riguarda le decisioni e la responsabilità verso il figlio; il collocamento paritario riguarda i tempi di permanenza tendenzialmente uguali presso entrambi i genitori, spesso con doppia residenza.
L’affido paritario è un diritto automatico?
No. Non è un automatismo: il criterio guida è l’interesse del minore. Il giudice lo dispone quando le condizioni concrete lo favoriscono, e può escluderlo quando contrasta col benessere del figlio.
Cosa valuta il giudice per i tempi paritari?
L’età del figlio, la vicinanza delle case, la capacità dei genitori di collaborare e la loro organizzazione di vita. La parità è possibile dove queste condizioni ci sono.
Con l’affido paritario si paga il mantenimento?
Può essere dovuto comunque: se i redditi dei genitori sono molto diversi, quello più abbiente versa un contributo, per garantire al figlio lo stesso tenore di vita presso entrambe le case.