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Affido paritario e collocamento paritario: cosa dice la legge

§ Sintesi dei contenuti

Tra i temi più discussi dopo una separazione c’è l’affido paritario, spesso confuso con l’affido condiviso. In gioco c’è la possibilità che il figlio trascorra tempi sostanzialmente uguali con entrambi i genitori, con una doppia collocazione. Ma è un diritto automatico? E cosa ne pensa la giurisprudenza? Facciamo chiarezza.

Affido condiviso e collocamento paritario: non sono la stessa cosa

Occorre distinguere due piani. L’affido condiviso — modello ordinario dopo la separazione — riguarda la responsabilità genitoriale: entrambi i genitori partecipano alle decisioni importanti per il figlio. Il collocamento, invece, riguarda dove e con chi il figlio vive in concreto, e quanto tempo trascorre con ciascun genitore.

Il collocamento paritario (o affido “materialmente” paritario) si ha quando i tempi di permanenza presso i due genitori sono tendenzialmente equivalenti, spesso con una doppia residenza. È una modalità del condiviso, non un istituto a sé.

Non è un automatismo

Il punto centrale, ribadito dalla giurisprudenza, è che il collocamento paritario non è un diritto automatico dei genitori, né un obbligo per il giudice. Il criterio guida resta sempre l’interesse del minore: la soluzione adottata deve essere quella che meglio risponde ai suoi bisogni di stabilità, continuità affettiva e organizzazione di vita.

Questo significa che la parità dei tempi è possibile e auspicabile quando le condizioni concrete la favoriscono, ma può essere esclusa quando contrasta con il benessere del bambino.

Cosa valuta il giudice

Per stabilire se un collocamento paritario sia praticabile, il giudice considera elementi concreti:

  • l’età del figlio e le sue esigenze di stabilità (più delicata la situazione dei bambini molto piccoli);
  • la vicinanza delle abitazioni dei genitori e la sostenibilità degli spostamenti, anche rispetto alla scuola;
  • la capacità dei genitori di collaborare e di comunicare senza esporre il figlio al conflitto;
  • l’organizzazione di vita di ciascun genitore (lavoro, disponibilità di tempo, spazi adeguati).

Dove queste condizioni ci sono, il collocamento paritario può funzionare bene e garantire una piena bigenitorialità; dove mancano, una rigida parità rischia di danneggiare il minore.

Cosa dicono i tribunali

Il quadro va letto per strati: da un lato i protocolli con cui alcuni tribunali hanno incoraggiato la parità dei tempi, dall’altro le pronunce di merito che l’hanno concessa, dall’altro ancora la Cassazione, che continua a rifiutare ogni automatismo.

I protocolli dei tribunali

Il primo passo è del Tribunale di Perugia, che già nel 2014 ha adottato un protocollo per il processo di famiglia in cui invita espressamente i genitori a prevedere nelle proprie istanze «tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori», tenendo conto delle esigenze dei figli e di ciascun genitore.

Nel 2017 hanno seguito la stessa linea i Tribunali di Brindisi, con le linee guida della sezione famiglia, e di Salerno, entrambi però raccomandando una valutazione prudente caso per caso.

Sono documenti organizzativi, non norme: orientano le richieste degli avvocati e la prassi dell’ufficio, non vincolano il singolo giudice.

Le pronunce di merito

Le decisioni che hanno riconosciuto il collocamento paritario esistono, ma restano una minoranza. Fra le più citate:

  • Tribunale di Catanzaro, decreto 28 febbraio 2019 n. 443: la ripartizione paritetica dei tempi è preferibile dove ci sono le condizioni di fattibilità, valutando l’età del minore, gli impegni lavorativi dei genitori e la disponibilità di un’abitazione adeguata.
  • Tribunale di Roma, decreto n. 21191/2018: collocamento paritetico alternato fra i genitori, con mantenimento diretto a carico di ciascuno.
  • Tribunale di Firenze, 19 luglio 2016: dopo l’ascolto del minore, frequentazione a settimane alterne presso l’abitazione di ciascun genitore.

La rassegna completa delle massime, con i casi in cui il paritario è stato invece negato, è in collocamento paritario: cosa dicono i tribunali.

La posizione della Corte di cassazione

È lo strato che pesa di più. Con la sentenza 8 aprile 2019 n. 9764 la Suprema Corte ha affermato che la bigenitorialità deve tradursi in una situazione di fatto capace di garantire la presenza di ciascun genitore nella quotidianità del figlio.

Con l’ordinanza n. 3652 del 2020 è però tornata a ribadire il criterio del collocamento prevalente: la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori «non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza», dovendo essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito, che parta dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita.

La conseguenza pratica va detta con chiarezza: dove resta il collocamento prevalente restano anche l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario e l’assegno di mantenimento a suo favore. È il motivo per cui la richiesta di tempi paritetici, nella pratica, si intreccia sempre con quelle due questioni.

Il quadro internazionale

Fuori dall’Italia la shared custody è molto più diffusa, e la letteratura scientifica anglosassone ne documenta i benefici sullo sviluppo psicofisico del minore rispetto ai regimi in cui uno dei due genitori — di norma il padre — vede il figlio per tempi ridotti.

Sul piano delle fonti sovranazionali contano due atti. La Convenzione sui diritti dell’infanzia di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991, riconosce al minore separato da uno o entrambi i genitori il diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi, salvo che ciò sia contrario al suo interesse preminente. E la risoluzione n. 2079 del 2 ottobre 2015 del Consiglio d’Europa, sottoscritta anche dall’Italia, che invita gli Stati membri a promuovere la shared residence — la forma di affidamento in cui i figli trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e presso la madre — e ad incentivare piani genitoriali dettagliati.

E il decreto Pillon?

Il disegno di legge Pillon, che avrebbe reso il collocamento paritario il modello ordinario con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, non è mai stato approvato: si è arenato in commissione ed è decaduto con la fine della legislatura. Chi lo cerca come normativa vigente cerca qualcosa che non esiste.

Una parte di quell’impostazione è però arrivata per altra via: dopo la riforma Cartabia i genitori depositano un piano genitoriale che descrive tempi e organizzazione della vita del figlio. È lì che una proposta di tempi paritetici va costruita e documentata, non affidata a una richiesta generica.

Affido paritario e mantenimento

Anche con tempi paritari, il mantenimento dei figli non si azzera automaticamente: se tra i genitori c’è una rilevante differenza di reddito, quello più abbiente versa comunque un contributo, per garantire al figlio lo stesso tenore di vita presso entrambe le case.

Per approfondire leggi la guida all’affidamento dei figli minori, all’affido condiviso e a come incidono i tempi di permanenza sul mantenimento. Il riferimento è l’art. 337-ter del Codice civile.

Se vuoi capire se nel tuo caso è possibile un collocamento paritario, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.

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Domande frequenti

Che differenza c’è tra affido condiviso e collocamento paritario?

L’affido condiviso riguarda le decisioni e la responsabilità verso il figlio; il collocamento paritario riguarda i tempi di permanenza tendenzialmente uguali presso entrambi i genitori, spesso con doppia residenza.

L’affido paritario è un diritto automatico?

No. Non è un automatismo: il criterio guida è l’interesse del minore. Il giudice lo dispone quando le condizioni concrete lo favoriscono, e può escluderlo quando contrasta col benessere del figlio.

Cosa valuta il giudice per i tempi paritari?

L’età del figlio, la vicinanza delle case, la capacità dei genitori di collaborare e la loro organizzazione di vita. La parità è possibile dove queste condizioni ci sono.

Su come i giudici abbiano deciso nei casi concreti — quando il paritario è stato concesso e quando negato — abbiamo raccolto la rassegna delle pronunce dei tribunali sul collocamento paritario.

Con l’affido paritario si paga il mantenimento?

Può essere dovuto comunque: se i redditi dei genitori sono molto diversi, quello più abbiente versa un contributo, per garantire al figlio lo stesso tenore di vita presso entrambe le case.

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