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ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

Affidamento esclusivo e disagi psichici

§ Sintesi dei contenuti

Il fatto che un genitore soffra di un disturbo psichico non comporta, di per sé, la perdita dell’affidamento del figlio. Quello che il giudice valuta non è la diagnosi, ma se e quanto quella condizione incida in concreto sulla capacità di prendersi cura del bambino. Solo quando l’incidenza è tale da esporre il figlio a un pregiudizio si arriva all’affidamento esclusivo all’altro genitore o, nei casi più gravi, alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La diagnosi non basta: conta l’effetto sulla funzione genitoriale

L’affidamento condiviso resta la regola. Vi si deroga quando l’affidamento a entrambi risulterebbe pregiudizievole per il minore, e una psicopatologia di uno dei genitori può essere una delle situazioni in cui questo accade.

La distinzione è decisiva e viene spesso fraintesa: non esiste un elenco di patologie che fanno perdere il figlio. Ci sono disturbi gravi compatibili con una genitorialità adeguata, se curati e monitorati, e situazioni in cui un quadro clinico apparentemente meno serio compromette il rapporto in modo profondo. Il criterio è sempre lo stesso: l’interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata.

Un caso concreto: il legame fusionale e il padre estromesso

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato una madre decaduta dalla responsabilità genitoriale perché affetta da una patologia psichica che condizionava negativamente il rapporto con la figlia. La patologia si manifestava con un bisogno fusionale nei confronti della bambina.

In quel legame simbiotico non c’era spazio per una terza figura. Al padre era impedito prendere in braccio la piccola, cambiarla, darle da mangiare, fino a non poterla più vedere dopo la separazione della coppia: la madre viveva la figlia come una parte di sé e il padre come un ostacolo a un rapporto totalizzante. Riscontrato il danno per la bambina, il Tribunale ha dichiarato la decadenza e l’ha affidata in via esclusiva al padre.

È l’esempio di come funziona il ragionamento del giudice: non si parte dall’etichetta diagnostica, si parte da che cosa succede al bambino.

I disturbi che ricorrono più spesso

I disturbi psichici possono modificare la disponibilità affettiva del genitore e condizionarne la capacità di educare e accompagnare il figlio nelle fasi di crescita. Fra i più frequenti c’è la depressione: una forma grave può arrivare a tradursi in un vero e proprio stato di trascuratezza del bambino.

Può inoltre accadere che la sofferenza psichica si esprima in condotte che ostacolano il rapporto del figlio con l’altro genitore. Su come vengono valutate quelle condotte abbiamo scritto a parte, nell’articolo sull’alienazione parentale.

Come il giudice accerta la capacità genitoriale

Poiché la valutazione riguarda la relazione e non la sola diagnosi, il tribunale dispone quasi sempre accertamenti tecnici affidati a psichiatri e psicologi, chiamati a esaminare il rapporto fra il genitore e il minore in fase evolutiva.

La finalità non è punitiva: serve a stabilire quali misure adottare, compresa la possibilità di sostenere il genitore che soffre perché costruisca con il figlio un rapporto nutriente anziché distruttivo. Su come si svolge questo accertamento nel processo si veda la CTU nei giudizi di separazione.

Affidamento esclusivo e decadenza sono due misure diverse

Vale la pena tenerle distinte, perché nel linguaggio comune si sovrappongono.

  • Con l’affidamento esclusivo le decisioni sul figlio spettano a un solo genitore, ma l’altro conserva la responsabilità genitoriale e il diritto-dovere di vigilare su istruzione, educazione e salute.
  • Con la decadenza dalla responsabilità genitoriale il genitore perde la titolarità e l’esercizio della funzione: è la misura più grave, riservata ai casi in cui la permanenza di quel ruolo è essa stessa fonte di danno.

Fra le due esiste una fascia intermedia di provvedimenti che il tribunale può adottare quando la condotta di un genitore è pregiudizievole ma non tale da giustificare la decadenza: prescrizioni, limitazioni dei tempi, incontri sorvegliati, allontanamento nei casi estremi.

Che cosa comporta, in concreto, la decadenza

La decadenza sospende la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale, ma non cancella il legame:

  • non comporta necessariamente l’interruzione dei contatti con il figlio, che possono proseguire in forma protetta;
  • non libera dall’obbligo di mantenimento, che resta pieno;
  • quando riguarda un solo genitore, l’affidamento esclusivo spetta all’altro;
  • non è definitiva: se la sintomatologia regredisce con le cure, il genitore può essere reintegrato.

Quest’ultimo punto è quello che i genitori coinvolti chiedono più spesso, e la risposta è che il percorso di reintegro esiste ed è concreto, a condizione che le prescrizioni degli specialisti vengano seguite nel tempo.

Il figlio viene ascoltato?

Sì. Il minore che ha compiuto dodici anni, e anche quello più piccolo se capace di discernimento, viene ascoltato sul rapporto con entrambi i genitori. È un passaggio delicato, che si svolge con modalità protette: ne parliamo in l’ascolto del minore nei giudizi di famiglia.

Come si chiede la tutela del figlio

Lo strumento è il ricorso ai sensi dell’art. 330 c.c., da proporre tramite un avvocato matrimonialista. Nella quasi totalità dei casi è necessario chiedere in corso di causa gli accertamenti tecnici di cui si è detto: senza di essi il racconto di una parte resta la parola di un genitore contro quella dell’altro.

Chi si trova in questa situazione arriva quasi sempre dopo mesi di tentativi informali. È comprensibile, ma quando il pregiudizio per il bambino è in corso il tempo lavora contro: la documentazione raccolta per tempo (referti, segnalazioni scolastiche, relazioni dei servizi) è ciò che rende sostenibile il ricorso.

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Domande frequenti

Un genitore con un disturbo psichico perde automaticamente il figlio?

No. Conta l’incidenza concreta della condizione sulla capacità di occuparsi del bambino. Molti disturbi, se trattati e monitorati, sono compatibili con l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Come posso tutelare mio figlio?

Presentando un ricorso ai sensi dell’art. 330 c.c. tramite un avvocato matrimonialista e chiedendo gli accertamenti tecnici necessari a valutare il quadro clinico e, soprattutto, il suo effetto sulla relazione con il minore.

Il genitore dichiarato decaduto può essere reintegrato?

Sì, se la sintomatologia regredisce con la psicoterapia e le cure farmacologiche e se vengono seguite le prescrizioni degli specialisti che seguono il caso.

La decadenza fa venire meno l’obbligo di mantenimento?

No. Il genitore decaduto resta obbligato a mantenere il figlio, e i contatti possono comunque proseguire in forma protetta.

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