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Affidamento esclusivo e disagi psichici

I casi di affidamento esclusivo sono limitati alle ipotesi in cui si ravvisi un pregiudizio per il bambino ad un affidamento bigenitoriale.

Questa situazione può verificarsi quando uno dei due genitori sia affetto da una psicopatologia.

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Un caso concreto

Recentemente il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato una madre  decaduta dalla responsabilità genitoriale in quanto affetta da una patologia psichica che influenzava in maniera negativa il rapporto con la figlia. La patologia della madre si manifestava con un bisogno fusionale nei confronti della bambina.

In questo legame simbiotico non c’era posto per una terza figura: il padre, letteralmente estromesso dalla relazione con la figlia. Al padre era addirittura impedito prendere in braccio la piccola, cambiarla, darle da mangiare, fino ad arrivare a non poterla più nemmeno vedere, dopo la separazione della coppia.

In sostanza la madre viveva la figlia come una parte di sé e vedeva il padre della minore come un ostacolo al rapporto totalizzante con la bambina. Il Tribunale, dopo aver riscontrato come il comportamento della madre fosse dannoso per la piccola, ne dichiarava la decadenza, affidandola in via esclusiva al padre.

L’interesse del minore

Quando siamo in presenza di figli di malati psichici qual è il preminente diritto da tutelare, il diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata o il diritto alla genitorialità?

I disturbi psichici possono modificare la disponibilità affettiva del genitore, condizionando negativamente la sua capacità di educarlo e aiutarlo nelle fasi di crescita e sviluppo. I dati statistici dicono che purtroppo i casi di genitori affetti da malattie mentali sono numerosi e può accadere che questi problemi inducano a forme di alienazione parentale nei confronti dell’altro genitore.

Quando la patologia ha una certa rilevanza essa costituisce un impedimento all’esercizio della funzione genitoriale.

La depressione

Tra i disturbi più comuni vi rientra anche la depressione che influenza la capacità affettiva di un genitore. Una grave forma depressiva può portare anche ad un vero e proprio stato di abbandono del bambino.

Per tali ragioni è necessario che vengano effettuati degli accertamenti riguardo alle relazioni tra genitore affetto da problemi mentali e minore in fase evolutiva. La finalità è quella di determinare quali misure adottare per aiutare il genitore sofferente a costruire un rapporto “nutriente” e non “distruttivo” con il figlio.

Al fine di garantire ai minori il diritto di crescere, essere amati, educati, istruiti e mantenuti da entrambi i genitori, il legislatore ha dunque previsto la possibilità, in presenza di gravi patologie psichiche, di dichiarare il genitore che ne è affetto decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Tale provvedimento comporta la sospensione dalla titolarità e dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Non comporta però necessariamente la sospensione dei contatti con i figli, incontrati durante visite in forma protetta.

Il genitore decaduto rimane in ogni caso obbligato a mantenere il figlio.

Quando la decadenza riguarda un solo genitore, all’altro spetta l’affidamento in via esclusiva del minore.

Domande frequenti

Come posso tutelare mio figlio?
Occorre presentare un ricorso ai sensi dell’art. 330 c.c. tramite avvocato matrimonialista e spesso è necessario procedere con degli accertamenti da fare in corso di causa a mezzo di tecnici quali psichiatri, psicologi che siano in grado di valutare il quadro clinico del genitore affetto da problemi psichici.

Il genitore dichiarato decaduto, può essere reintegrato nella sua funzione genitoriale?
Si, se la sintomatologia regredisce in seguito a  psicoterapie e cure farmacologiche, nonché sempre che vengano seguite le prescrizioni impartite dagli specialisti che seguono il caso.

I minori vengono ascoltati dal giudice?
Si. Il minore ultradodicenne, o anche di età inferiore, se capace di discernimento, viene ascoltato in merito al rapporto che ha con entrambi i genitori.

Avv. Rossana Tavani
Avv. Rossana Tavani

L'Avv. Rossana Tavani dirige la sede di Bologna di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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