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La recente riforma Cartabia ha ampliato e modificato le regole relative all’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano.
In questa breve guida passeremo in rassegna le principali novità introdotte dall’art. 473 bis c.p.c. e seguenti.
In linea di principio in tutti i giudizi che coinvolgono figli minori, la legge prevede che si debba procedere al loro ascolto se il minore abbia almeno 12 anni o anche un’età inferiore ma abbia capacità di discernimento.
Come avevamo già avuto modo di sottolineare, l’esigenza di dare spazio ai minori nei procedimenti di famiglia è stata da sempre avvertita e la stessa disciplina internazionale se ne occupa già da tempo: si pensi alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del Fanciullo o ancora alla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale dell’Aja (29 maggio 1993).
Anche l’Italia si è quindi allineata ai principi internazionali che tutelano i minori in tutti quei procedimenti che li riguardano i quali possono esprimere le loro preferenze e le loro opinioni che verranno poi valutate dal Giudice tenuto conto dell’età del minore e del suo grado di maturità.

Quando è escluso l’ascolto del minore

L’ascolto è escluso solo quando il Giudice lo ritenga contrario agli interessi del minore o sia privo di utilità: la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude l’ascolto quando sia in contrasto con l’interesse del minore e sia per lui pregiudizievole oppure quando l’audizione si manifesti superflua e/o inutile. (Cass. 32876/2022)
In questi casi il Giudice deve motivare in maniera esaustiva i motivi per i quali ritiene di non dover procedere all’ascolto.
Nei procedimenti in cui invece vi sia accordo tra i genitori, il Giudice non procede all’ascolto a meno che non lo ritenga necessario.

Come si procede all’ascolto del minore

All’ascolto procede naturalmente il Giudice che può farsi assistere da esperti del settore e, di regola, i minori vengono ascoltati separatamente.
Dell’audizione viene effettuata una videoregistrazione e laddove ciò non sia possibile per motivi tecnici si procede a verbalizzare dettagliatamente l’audizione descrivendo il comportamento e il contegno del minore. Questo per evitare fraintendimenti o dubbi interpretativi circa le espressioni utilizzate durante l’ascolto.
Le nuove disposizioni attribuiscono dunque una grande importanza all’ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure volte ad incidere sua sfera individuale.
Tanto è vero che la norma prevede che il Giudice debba prendere in considerazione le opinioni espresse dal minore naturalmente valutandole in base alla sua età e alla sua capacità di discernimento.
La legge si occupa anche del caso in cui un minore rifiuti di incontrare uno dei genitori o entrambi: in questo caso il Giudice procede all’ascolto senza indugio e allo stesso modo procede quando vengono segnalati comportamenti di uno dei genitori tendenti ad escludere il rapporto con l’altro genitore.
Nei casi più gravi il Giudice può procedere alla nomina di un tutore e curatore del minore disponendo la sospensione o la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori (art. 473 bis.7)
Il curatore, analogamente al tutore, ha funzioni di natura sostanziale con compiti specificamente indicati dal provvedimento di nomina che consente al Giudice di adattare la misura al caso concreto. La figura si differenzia quindi dal curatore speciale (previsto dal successivo art. 473 bis.8) che esaurisce il suo ruolo quando si esaurisce il procedimento all’interno de quale è stato nominato.
Le norme che valgono per i figli minori si applicano per espressa previsione di legge anche ai figli maggiorenni portatori di handicap grave.
In sintesi l’obiettivo della riforma è quello di fornire al Giudice una vasta gamma di strumenti normativi da utilizzare caso per caso adottando provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più “adatti” al caso concreto e questo anche per superare la stigmatizzazione pervenuta dalla Corte di Strasburgo che accusava l’Italia di adottare provvedimenti eccessivamente stereotipati, scuramente conformi al dettato normativo, ma inidonei a risolvere in concreto le controversie relative ai minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale.
Da ultimo segnaliamo poi la possibilità per i genitori di avvalersi della “mediazione familiare”, in base all’art.473 bis.10.
Il Giudice in ogni momento può informare le parti della possibilità di rivolgersi ad un mediatore (soggetto terzo, che svolge la sua opera in un contesto che non è quello processuale ) e che può aiutare le parti in conflitto a trovare un punto di incontro e a superare le difficoltà comunicative nell’interesse della prole.
La mediazione è quindi un percorso teso alla ristrutturazione del rapporto tra le parti che vengono invitate a superare il conflitto in vista di un accordo. Naturalmente l’eventuale accordo raggiunto non risolve il procedimento giudiziario, in quanto sarà sempre necessario il provvedimento formale del Giudice a definizione del giudizio.
Lo strumento della mediazione familiare (già molto diffuso in altri Paesi) può dunque avere degli esiti interessanti e va comunque sempre intrapreso su base volontaria e quindi con consapevolezza e convinzione da parte di entrambi i genitori.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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Un commento

  1. Convivenza con figli 20. 15 13.
    Anni
    Convivente con contratto di lavoro ha diritto sul mio ditta individuale??
    E casa di proprietà?

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