Con l’espressione “alienazione parentale” si indica il comportamento di un genitore che, dopo la separazione, ostacola, svaluta o compromette il rapporto del figlio con l’altro genitore, fino a indurlo a rifiutarlo. È un tema delicato e dibattuto, su cui circolano molte semplificazioni. Vediamo cosa significa davvero, cosa dice la scienza e come reagisce il diritto, senza allarmismi.
Il fenomeno reale
Al di là delle etichette, esiste un fenomeno concreto: il genitore che denigra sistematicamente l’altro davanti al figlio, che ostacola gli incontri, che strumentalizza il bambino nel conflitto di coppia. Quando questi comportamenti sono reali e gravi, possono danneggiare il minore e il suo diritto a un rapporto sereno con entrambi i genitori. Su questo l’ordinamento interviene.
Attenzione: la “sindrome” non è riconosciuta dalla scienza
Va però fatta una precisazione importante, spesso trascurata. La cosiddetta “sindrome di alienazione genitoriale” (PAS) non è una sindrome scientificamente e clinicamente riconosciuta: la comunità scientifica non la annovera tra i disturbi validati. La stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato che la PAS, in quanto costrutto privo di solido fondamento scientifico, non può da sola fondare le decisioni sull’affidamento.
Questo significa che il giudice non può limitarsi a “diagnosticare” un’alienazione e cambiare l’affido: deve accertare fatti concreti e verificarne l’impatto reale sul minore. È una garanzia importante, che evita che un’etichetta venga usata in modo strumentale nel conflitto tra i genitori.
Cosa valuta il giudice
Di fronte alla denuncia di comportamenti alienanti, il giudice procede con cautela e in modo rigoroso. In particolare:
- accerta i comportamenti concreti attribuiti al genitore (cosa è stato fatto o detto, e con quali effetti);
- può disporre una consulenza tecnica (CTU) e l’intervento dei servizi, per valutare la situazione familiare e il vissuto del minore;
- ascolta il minore, se ha adeguata capacità di discernimento, cercando di comprendere le ragioni di un eventuale rifiuto;
- distingue il rifiuto indotto da un disagio autentico del bambino verso un genitore.
I rimedi previsti
Se accerta condotte gravemente pregiudizievoli, il giudice dispone di una gamma graduata di strumenti, sempre orientati all’interesse del minore:
- l’ammonimento e le misure dell’art. 709-ter c.p.c. (sanzioni, risarcimento);
- percorsi di sostegno alla genitorialità e di ricostruzione del rapporto;
- nei casi più gravi, la modifica dell’affidamento o del collocamento.
Le misure più drastiche, come l’allontanamento del minore dal genitore “alienante”, sono adottate solo con grande prudenza e quando indispensabili, perché possono a loro volta essere traumatiche per il bambino.
Un approccio equilibrato
Il messaggio di fondo è l’equilibrio: da un lato non si possono ignorare condotte reali che danneggiano il rapporto del figlio con un genitore; dall’altro non si può ricorrere a etichette pseudo-scientifiche per regolare i conti nel conflitto di coppia. La bussola resta sempre il benessere del minore, accertato sui fatti.
Per approfondire i rimedi leggi cosa fare quando un genitore ostacola le visite, gli strumenti dell’art. 709-ter e cosa fare quando il figlio rifiuta un genitore.
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Domande frequenti
Cos’è l’alienazione parentale?
È il comportamento di un genitore che ostacola o svaluta il rapporto del figlio con l’altro, fino a indurlo a rifiutarlo. È un fenomeno reale su cui il giudice può intervenire.
La sindrome di alienazione genitoriale (PAS) è riconosciuta?
No. Non è una sindrome scientificamente validata e la Cassazione ha stabilito che non può, da sola, fondare le decisioni sull’affidamento: contano i fatti concreti.
Cosa può fare il giudice?
Accertare i comportamenti reali, disporre consulenze e l’ascolto del minore, applicare le misure dell’art. 709-ter, attivare percorsi di sostegno e, nei casi gravi, modificare l’affidamento.
Si può perdere l’affido per alienazione?
Nei casi gravi e accertati il giudice può modificare affidamento o collocamento, ma con grande prudenza e solo nell’interesse del minore, non sulla base di una semplice etichetta.