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Sottrazione di minori, come evitarla

§ Sintesi dei contenuti

La sottrazione di minori, soprattutto dall’estero, è una problematica di grande attualità e rappresenta un fenomeno la cui diffusione è in grandissima ascesa.

Il clima sempre più cosmopolita che si vive nelle nostre città, anche ad opera delle numerosissime ondate di immigrati che arrivano nel nostro Paese per sfuggire a regime assolutistici propri dei loro governi, ha portato ad un boom di nascite di bambini figli di genitori parte di matrimoni misti, dove uno dei due è straniero.

La tutela accordata dalla nostra Legge a questa tipologia di minori tuttavia non è sufficiente a garantire loro la protezione prevista anche da norme internazionali contenute nei trattati, questo soprattutto nei casi, purtroppo non rari, della sottrazione da parte del coniuge straniero del bambino condotto e  tenuto all’estero contro la volontà dell’altro coniuge che, in tal modo, perde ogni contatto e relativo diritto.

A questo comportamento, illecito da ogni punto di vista, non sempre si riesce a porre rimedio, nonostante la previsione di tanti strumenti giuridici di repressione, difficile da attuarsi concretamente. Pertanto, in presenza di una crisi coniugale, che faccia anche solo sospettare la possibilità di una sottrazione del minore da parte del coniuge straniero nei confronti dell’altro che esercita la potestà genitoriale, è sempre auspicabile che quest’ultimo metta in atto una serie di accorgimenti volti a prevenire la possibilità di tale evenienza.

Sottrazioni di minori

Oltre, naturalmente, alla opportunità del ricorso a soggetti esperti terzi, capaci di mediare nelle situazioni di conflitto all’interno di questa particolare coppia di coniugi, che tentino di appianare soprattutto i motivi di crisi nascenti dalla mancata condivisione di una stessa cultura, vi sono delle accortezze  che possono essere fondamentali per evitare il peggio. Esaminiamole:

  • Evitare di autorizzare il rilascio del passaporto per l’espatrio del figlio;
  • Sottoscrivere una dichiarazione di revoca dell’autorizzazione ove già sia stata concessa e già vi sia un passaporto per l’espatrio del minore. Tale revoca va fatta presso la Questura;
  • Avvisare il Consolato del paese ove è previsto il visto d’ingresso qualora si abbia timore che il minore possa essere lì trasferito;
  • Ove fosse proprio necessario che il minore sia condotto per un periodo all’estero, firmare davanti ad un’autorità terza, quale notaio o console, un accordo di rientro del minore dopo un determinato periodo.

E’ importante tentare di dare maggiore stabilità possibile al minore rispetto alla sua permanenza sul territorio italiano, ciò si ottiene soprattutto con un provvedimento del Tribunale che, nello stabilire l’affidamento del minore, ponga la sua residenza in Italia ed obblighi al consenso di entrambi i genitori per la possibilità, anche limitata nella durata, di un suo possibile espatrio. Quest’ultimo provvedimento deve essere fatto riconoscere anche nel paese di origine dell’altro genitore o in quello in cui si possa temere che il figlio venga condotto. Tale riconoscimento è molto importante in ogni caso ma, in particolare, diviene di fondamentale importanza nel caso in cui il genitore straniero provenga da un Paese non presente tra i firmatari della Convenzione dell’Aja del 1980. In quest’ultimo caso infatti, l’autorità italiana avrà la possibilità di rendere esecutivo il provvedimento italiano anche all’estero solo ove tale provvedimento sia stato esplicitamente riconosciuto.

Nel caso in cui, viceversa, il Paese in cui vi è rischio che il genitore straniero conduca il minore sia firmatario di detta convenzione, il riconoscimento del provvedimento italiano avviene sempre automaticamente.

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