La residenza abituale di un figlio minore non la sceglie lui e non la sceglie da solo il genitore con cui vive: la decidono entrambi i genitori, di comune accordo, anche dopo la separazione. È la regola che genera più equivoci in assoluto, perché convive con una norma che sembra dire il contrario — quella che impone soltanto di comunicare il cambio di residenza entro trenta giorni.
Chi decide la residenza abituale del figlio
La libertà di scegliere dove vivere è garantita dalla Costituzione, ma spetta a chi ha raggiunto la maggiore età. Per il minore la scelta rientra nella responsabilità genitoriale, che i genitori esercitano di comune accordo.
Questo vale nella famiglia unita e continua a valere dopo la separazione: salvo i casi rari in cui la responsabilità genitoriale sia attribuita a uno solo, entrambi i genitori restano titolari della decisione. Nella pratica la residenza del figlio coincide con quella del genitore collocatario, ma coincidenza non significa competenza esclusiva: il collocatario non ha per ciò solo il potere di spostarla.
Il minore può scegliere dove vivere?
Formalmente no. Il suo parere però conta, e cresce di peso con l’età: il figlio che ha compiuto dodici anni, e anche il più piccolo capace di discernimento, viene ascoltato dal giudice. È un elemento di valutazione, non una decisione. Su quanto pesa davvero abbiamo scritto in la scelta del genitore da parte del minore.
Comunicare o chiedere il consenso? La norma dei trenta giorni
Qui sta il punto che manda in confusione quasi tutti. Il codice civile, all’art. 337-sexies, secondo comma, prevede che in presenza di figli minori ciascun genitore sia obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, e che la mancata comunicazione obblighi al risarcimento del danno eventualmente subito dal coniuge o dai figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
Letta da sola, la norma sembra autorizzare il genitore a spostare la residenza e limitarsi a informare l’altro. Non è così, e il contrasto è soltanto apparente.
Va letta insieme al principio del comune accordo, e il risultato è questo: è legittimo il trasferimento comunicato entro trenta giorni che lasci inalterata la possibilità di rapporto con l’altro genitore, cioè che resti compatibile con quanto il giudice ha disposto in tema di tempi e di compiti genitoriali. Se invece il cambio non concordato incide negativamente su quel rapporto, o comporta comunque un pregiudizio per il figlio, legittimo non è — a prescindere dalla comunicazione.
In sintesi: il trasloco a pochi chilometri che non tocca il calendario delle visite si comunica; il trasferimento in un’altra città, che quel calendario lo rende impraticabile, si concorda o si chiede al giudice.
Il risarcimento per la mancata comunicazione
L’obbligo dei trenta giorni non è un adempimento formale privo di conseguenze. Chi lo viola risponde del danno che l’altro genitore o i figli abbiano subito per la difficoltà di reperirli: spese sostenute per rintracciarli, incontri saltati, pregiudizio alla relazione. È una responsabilità autonoma, che si aggiunge alle conseguenze del trasferimento illegittimo in sé.
Che cosa succede se l’accordo non c’è
Quando i genitori non trovano un’intesa, la decisione passa al giudice, che sceglie nell’esclusivo interesse del minore. Può autorizzare il trasferimento come richiesto, oppure individuare una soluzione diversa che garantisca il benessere del figlio e, soprattutto, la continuità del rapporto con entrambi i genitori.
Che cosa viene valutato in concreto — distanza, motivi del trasferimento, radicamento scolastico e affettivo, sostenibilità dei nuovi tempi di frequentazione — lo abbiamo trattato nella guida su il cambio di residenza del minore e il trasferimento con i figli, insieme al caso del trasferimento all’estero e alle ricadute sul mantenimento.
Quando il trasferimento diventa reato
Il genitore che porta con sé il figlio senza il consenso dell’altro non commette soltanto un illecito civile. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 33452 del 2014, ha ravvisato in una condotta di quel tipo sia la sottrazione di persona incapace sia la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, condannando a nove mesi di reclusione una madre che si era trasferita in un’altra città con la figlia minore, a seicento chilometri dal padre.
Il ragionamento della Corte è che allontanarsi con il minore dal luogo stabilito — o trattenerlo presso di sé, nel caso del genitore non collocatario — impedisce all’altro di esercitare le funzioni di cura, assistenza, educazione e persino la semplice manifestazione di affetto, compromettendo il rapporto genitore-figlio. La pronuncia si colloca in linea con l’orientamento precedente, non lo inaugura.
Sulle forme più gravi di questa condotta si veda sottrazione di minori: come prevenirla e cosa rischia chi la commette.
Residenza anagrafica e residenza abituale non sono la stessa cosa
L’iscrizione all’anagrafe è un dato formale; la residenza abituale è il luogo in cui il minore vive effettivamente, e su cui si misurano gli obblighi dei genitori. Cambiare l’una senza spostare l’altra non risolve nulla, e spostare l’altra senza accordo non diventa legittimo per il fatto di aver aggiornato la prima.
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Domande frequenti
Devo chiedere il permesso all’altro genitore per cambiare casa?
Devi sempre comunicarglielo entro trenta giorni. Se il trasferimento incide sui tempi di frequentazione stabiliti, non basta comunicarlo: serve l’accordo o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice.
Che cosa rischio se mi trasferisco con mio figlio senza accordo?
Sul piano civile la modifica dei provvedimenti sull’affidamento e il risarcimento del danno; sul piano penale la contestazione della sottrazione di persona incapace e della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che la Cassazione ha già ritenuto configurabili.
Mio figlio di quattordici anni vuole vivere con me: basta?
No. Il minore viene ascoltato e la sua opinione pesa, ma la decisione resta dei genitori e, in caso di disaccordo, del giudice, che valuta l’interesse del figlio nel suo complesso.
Vale lo stesso per i genitori non sposati?
Sì. Le regole sulla responsabilità genitoriale e sulla residenza del minore non dipendono dal matrimonio dei genitori.