Nel caso di separazione o divorzio in presenza di figli minori, uno dei nodi principali è quello relativo al collocamento dei figli. Da diversi anni si parla sempre più spesso anche in Italia del cosiddetto parental sharing, ovvero del collocamento paritario tra i genitori.
Su che cosa sia l’affido paritario e cosa preveda la legge ci siamo occupati in un articolo dedicato. Qui facciamo una cosa diversa e più concreta: passiamo in rassegna che cosa hanno deciso i giudici — la Cassazione e i tribunali di merito — quando è stato chiesto un collocamento paritetico. Perché è dalle pronunce, più che dalla norma, che si capisce quando questa soluzione viene concessa e quando invece viene negata.
Affido condiviso e collocamento: due cose diverse
È la distinzione da cui parte ogni ragionamento, e quella su cui si equivoca più spesso. L’affido è condiviso: la responsabilità genitoriale sui figli è esercitata in modo congiunto da entrambi i genitori. Il collocamento è un’altra cosa: riguarda dove il minore vive in concreto e con quale genitore trascorre la maggior parte del tempo.
Il presupposto di tutto resta l’affido condiviso: il collocamento paritario ne è una modalità attuativa, non un istituto autonomo.
Generalmente i figli minori vengono collocati prevalentemente presso un genitore — il cosiddetto genitore collocatario, che nella prassi è individuato il più delle volte nella madre. Questo per garantire al minore una stabilità e una continuità nelle proprie abitudini e nel proprio stile di vita che, a seguito della separazione dei genitori, non può e non deve subire alterazioni troppo significative.
Il collocamento paritario ribalta questa impostazione: i tempi di permanenza vengono ripartiti in modo sostanzialmente uguale fra i due genitori. Non è una modalità prevista in via generale dalla legge come regola, ed è proprio per questo che la giurisprudenza ha un peso decisivo.
Cosa dice la Corte di Cassazione
La posizione della Suprema Corte è netta e va conosciuta prima di impostare qualsiasi richiesta:
“La regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”.
Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n. 19323
In altri termini: il tempo paritario non è un automatismo né un diritto. È una delle soluzioni possibili, e va misurata sul caso concreto.
I criteri che pesano nella decisione del giudice
Dalla lettura delle pronunce emergono alcuni elementi che ricorrono con costanza e che, nella pratica, fanno la differenza fra una richiesta accolta e una respinta.
- La distanza fra le due abitazioni. Per la Cassazione non si applica il criterio del tempo paritario se, ad esempio, il padre abita lontano rispetto alla madre: i continui spostamenti influirebbero in modo negativo sull’attività scolastica e sulla vita sociale e ricreativa del minore. La vicinanza fra le rispettive abitazioni è senz’altro un punto a favore del riconoscimento del collocamento paritario.
- Gli orari di lavoro dei genitori. Se un genitore osserva orari incompatibili con la vita quotidiana dei figli, sarà più difficile che ottenga un collocamento paritario. Orari compatibili, al contrario, facilitano la scelta di questa opzione.
- L’età del minore. Ricorre in più pronunce fra le “caratteristiche del caso concreto” da valutare: più il bambino è piccolo, più il giudice tende a privilegiare la continuità con una figura di riferimento prevalente.
- La disponibilità di un’abitazione adeguata presso entrambi i genitori.
- Il livello di conflittualità fra i genitori, che in alcune decisioni ha portato non a escludere il paritario, ma a declinarlo in forme particolari.
Quando i tribunali hanno negato il collocamento paritario
“In tema di divorzio, la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire. La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.”
Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n. 680
“Nell’ambito del divorzio, la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore”.
Tribunale Messina sez. I, 07/10/2020, n. 1399
Quando invece lo hanno riconosciuto
“In tema di divorzio e provvedimenti riguardanti la prole, la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore ad una stabilità logistica, ma è (ai sensi dell’art. 337-ter c.c.) il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. […] Far coincidere l’interesse morale e materiale del minore sempre e comunque con una collocazione prevalente appare francamente riduttivo e contraddetto dai sempre più numerosi casi giudiziari di affido paritario”.
Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n. 3539
“Il collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia. Non deve essere disposto l’assegno di mantenimento della minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore”.
Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n. 6447
“In materia di affidamento del minore, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è sempre da preferire; tuttavia, essa è preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc.)”.
Tribunale di Catanzaro, 28/02/2019, n. 443
“Il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta un modello generale di affidamento che, in ragione delle peculiarità del caso concreto (ad esempio, forte conflittualità tra i genitori), può prevedere particolari declinazioni, tra le quali la domiciliazione a settimane alterne presso il padre e presso la madre”.
Tribunale di Firenze, 02/11/2018, n. 2945
“In virtù del cd. affidamento condiviso paritetico, la frequentazione di figli da parte della madre e del padre deve ispirarsi al principio secondo cui ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, seguendone il progressivo venir meno della figura del ‘coniuge prevalente collocatario’ e l’assunzione dell’impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si trova di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio. In considerazione di ciò è legittima la modalità di collocamento del figlio minore che preveda l’alternanza dei genitori a vivere con il figlio presso l’abitazione di uno dei due coniugi”.
Tribunale Rieti, 11/10/2018, n. 489
Cosa se ne ricava, in pratica
Messe in fila, queste pronunce raccontano una tendenza chiara: il collocamento paritario non è la regola, ma non è più l’eccezione impensabile che era fino a pochi anni fa. Viene riconosciuto quando ci sono le condizioni materiali per reggerlo — abitazioni vicine, orari compatibili, due case adeguate — e quando il genitore che lo chiede può dimostrare una partecipazione reale e continuativa alla quotidianità del figlio, non soltanto la volontà di ottenere più tempo.
Chi intende chiederlo dovrebbe quindi costruire la propria posizione su elementi concreti e documentabili, molto più che su richiami di principio alla bigenitorialità. E chi lo subisce può contestarlo sugli stessi presupposti, mostrando che quelle condizioni non ci sono.
Collocamento paritario e mantenimento: l’assegno perequativo
La domanda che segue subito quella sui tempi è se, dividendoli a metà, l’assegno sparisca. La risposta è no, non automaticamente.
Con il collocamento paritario ciascun genitore provvede direttamente alle spese del figlio nei periodi in cui lo tiene con sé: è il cosiddetto mantenimento diretto. Se però fra i due c’è una differenza di reddito significativa, il genitore più abbiente versa comunque un contributo — spesso chiamato assegno perequativo — che serve a evitare che il figlio viva in due case con tenori di vita molto distanti.
Restano in ogni caso fuori dal mantenimento diretto le spese straordinarie, che continuano a essere divise pro quota secondo quanto stabilito nel provvedimento.
C’è poi un punto che pesa sulle trattative più di quanto si ammetta: finché il collocamento resta prevalente, al genitore collocatario spettano di norma anche l’assegnazione della casa familiare e l’assegno di mantenimento. È il motivo per cui una richiesta di tempi paritetici viene quasi sempre letta dall’altra parte come una richiesta economica, e va argomentata sull’interesse del figlio se si vuole che regga.
Come si formula la richiesta
Non esiste un modulo da compilare: chi cerca un fac-simile cerca in realtà l’elenco delle cose che una proposta di collocamento paritario deve contenere per non essere respinta come generica.
- Il calendario concreto — settimane alterne, ritmo 2-2-3, alternanza infrasettimanale — con orari e luoghi degli scambi.
- La distanza fra le due abitazioni e i tempi di percorrenza verso la scuola, dimostrati e non affermati.
- Gli orari di lavoro di entrambi i genitori e la loro compatibilità con il calendario proposto.
- La descrizione degli spazi di cui il figlio dispone in ciascuna casa.
- La gestione di vacanze, festività e imprevisti, compreso chi interviene in caso di malattia.
- La ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, e l’eventuale contributo perequativo.
Dopo la riforma Cartabia questa proposta prende la forma del piano genitoriale depositato in giudizio. Più il piano è dettagliato e verificabile, più diventa difficile liquidarlo come una richiesta di principio.
Domande frequenti
Il collocamento paritario è un diritto del genitore?
No. La Cassazione ha escluso che la ripartizione dei tempi debba essere simmetrica per definizione: il criterio è l’interesse del minore, valutato caso per caso dal giudice di merito.
A che età si può chiedere il collocamento paritario?
Non esiste una soglia fissata dalla legge. L’età del minore rientra però fra le “caratteristiche del caso concreto” che i tribunali valutano: con bambini molto piccoli prevale di norma l’esigenza di continuità con la figura di riferimento, mentre con figli più grandi l’alternanza è considerata più sostenibile.
Con il collocamento paritario si paga ancora il mantenimento?
Non necessariamente. Il Tribunale di Roma, nella pronuncia sopra richiamata, ha escluso l’assegno in presenza di condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e di un contributo diretto pienamente paritario. Restano invece dovute, di norma, le spese straordinarie secondo i criteri stabiliti.
Si può ottenere modificando le condizioni già in vigore?
Sì. Il collocamento non è cristallizzato: può essere rivisto con un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, quando mutano le circostanze di fatto — un trasferimento che avvicina le abitazioni, un cambio di orari di lavoro, la crescita del figlio.
Rassegna aggiornata ad agosto 2026. Per il quadro normativo generale si veda affido paritario e collocamento paritario: cosa dice la legge; sui tempi di permanenza nell’affido condiviso, l’articolo dedicato.