È possibile modificare le condizioni della separazione o del divorzio? Sì, a certe condizioni.
Quando i coniugi ottengono la separazione, avvenuta in modo consensuale o in modo giudiziale, vengono fissate alcune condizioni in base alle quali la loro vita dovrà proseguire da separati ma pur sempre in considerazione del vincolo matrimoniale avuto alle spalle. Lo stesso discorso vale nel caso di divorzio, anche qui il rapporto per certi versi viene regolamentato con precise condizioni che gli ex coniugi dovranno rispettare.
È possibile che la vita degli ex coniugi subisca delle variazioni, in meglio o in peggio, in tal caso la legge prevede che, alla luce di tali cambiamenti, uno dei due possa avere interesse a far modificare le condizioni della separazione o del divorzio.
La legge prevede la possibilità di domandare in qualunque momento, una revoca o la revisione di quanto sia stato stabilito nella regolamentazione dei rapporti nella separazione o nel divorzio.
Per poter domandare la modifica delle condizioni è però indispensabile capire che devono sussistere alcuni presupposti, infatti, il procedimento di revoca o revisione instaurerà un vero e proprio nuovo giudizio affinché si valuti la possibilità di modificare le condizioni stabilite.
Presupposti per domandare una modifica delle condizioni.
In modo generico la legge parla di “sopravvenuti giustificati motivi” per chiedere la revisione, vediamo quali sono precisamente questi presupposti indispensabili:
- la separazione/il divorzio non deve essere impugnabile, quindi deve essere diventato definitivo;
- devono esserci dei cambiamenti, cioè devono essere accaduti fatti nuovi che non esistevano al momento della separazione o del divorzio. Tali fatti non devono essere transitori bensì devono creare una situazione nuova stabile.
I fatti nuovi sopraggiunti, che giustifichino una domanda di revisione possono essere di varia natura, i più comuni sono:
- il mutamento delle condizioni economiche di uno dei coniugi che di conseguenza crea una disparità tra le due situazioni economiche. Pensiamo alla perdita di lavoro del coniuge obbligato al mantenimento, oppure ad un notevole miglioramento economico della parte che ha diritto al mantenimento;
- un nuovo matrimonio o una convivenza more uxorio del beneficiario di assegno di mantenimento;
- cambio di residenza che obblighi alla revisione del calendario delle visite del genitore con i propri figli;
- il diniego del diritto di visita al genitore non affidatario o altri atteggiamenti che ostacolino il rapporto con i figli;
- il sopraggiungere di una malattia del coniuge affidatario;
- il raggiungimento di un’indipendenza economica di un figlio che è beneficiario di assegno di mantenimento
Come procedere per la modifica delle condizioni
Sono tre le procedure che possono essere seguite per ottenere la modifica delle condizioni, in base ad alcuni presupposti si può scegliere quello più vantaggioso.
- In Tribunale
Il coniuge interessato alla richiesta di modifica delle condizioni, di solito relativa all’assegno di mantenimento o all’affidamento dei figli, e che non trovi un accordo con l’altro, deve presentare ricorso al Tribunale competente ove si provvederà con un procedimento più veloce rispetto a quello ordinario. Nel procedimento instaurato per la revisione dei provvedimenti relativi ai figli sarà obbligatoria la presenza del Pubblico Ministero. Naturalmente l’ex coniuge convenuto potrà costituirsi con un proprio avvocato per difendere la propria posizione. Il Giudice valuterà la necessità di ammissione delle prove per meglio comprendere il cambiamento posto alla base della domanda, quali ad esempio la prova testimoniale, la consulenza tecnica, le indagini patrimoniali ecc..
Il provvedimento conclusivo potrà essere impugnato innanzi alla Corte d’Appello con il reclamo.
- Negoziazione assistita
Atro modo per gli ex coniugi di ottenere quanto voluto è di procedere con la convenzione di negoziazione assistita da avvocati. Questa è una via facoltativa di recente introduzione, settembre 2014, e consiste nel trovare un accordo per risolvere la questione in modo pacifico, in tale caso però ognuno dovrà essere assistito da un proprio legale di fiducia.
L’accordo raggiunto sarà sottoscritto dagli ex-coniugi e dai legali che si assumeranno tutte le responsabilità, infatti, garantiranno che l’accordo sia conforme alle norme imperative ed all’ordine pubblico, autenticheranno le firme delle parti e provvederanno a tutte le incombenze necessarie affinché l’accordo diventi formale e acquisti valore legale. In questa procedura, l’accordo sarà comunque vagliato dal Tribunale che, solo laddove lo ritenga strettamente necessario, potrebbe chiedere la comparizione degli ex-coniugi.
- Al Comune
Infine è possibile trovare un accordo sulla modifica delle condizioni di separazione o divorzio presentandosi innanzi al Sindaco o all’Ufficiale di Stato Civile che lo sostituisce.
Tale procedura è circoscritta ad alcuni casi, infatti, è possibile solo ed esclusivamente se non vi sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi ed altresì se non è previsto alcun tipo di trasferimento patrimoniale, eccezion fatta per l’assegno periodico.