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Procedure per la modifica delle condizioni

Una domanda frequente è se le condizioni stabilite in sede di separazione e/o divorzio (derivino esse da un accordo tra le parti o da un provvedimento del Giudice emesso all’esito di un procedimento giudiziale) siano o meno modificabili in futuro.

Ebbene la risposta è affermativa.

Tale possibilità è riconosciuta infatti sia dal codice di procedura civile (art.710) relativamente al caso della separazione sia dalla Legge sul divorzio (art. 9 Legge 898/70) per il caso del divorzio.

Le condizioni stabilite in sede di separazione (consensuale o giudiziale ) e/o divorzio (congiunto o giudiziale) sono infatti assunte sempre sic rebus stantibus: ovvero in presenza di “quelle determinate circostanze, di quei determinati requisiti ed in quel determinato momento”.

Cosa accade se però quelle circostanze e quei requisiti subiscono nel tempo delle modifiche?

Si pensi ad esempio al caso di un figlio che raggiunga l’indipendenza economica e non ha più diritto al mantenimento; o al caso dell’ ex coniuge che reperisca  un’occupazione lavorativa perdendo così  diritto all’assegno di mantenimento o divorzile, se con il proprio lavoro risulterà essere in grado di  essere autosufficiente economicamente; o ancora si pensi al caso in cui l’obbligato a versare il mantenimento si trovi nella impossibilità oggettiva o soggettiva di mantenere l’impegno (a causa di un licenziamento o di un drastico ridimensionamento delle proprie capacità reddituali).

In questi casi quindi sarà possibile richiedere al Giudice competente (ovvero il Tribunale) una revisione delle condizioni stabilite in sede di separazione e/o divorzio, al fine di riequilibrare le rispettive posizioni.

Va precisato, infatti, che in assenza di un apposito provvedimento del Tribunale – che va a modificare e sostituire le condizioni stabilite in precedenza – non sarà possibile procedere ad alcuna modifica che – se posta in essere da uno dei coniugi– non potrà che essere arbitraria e quindi illegittima.

Presupposti per la revisione delle condizioni di separazione /divorzio

Da quanto sopra appare chiaro quindi che il presupposto per richiedere una modifica delle condizioni è che – dopo la separazione o il divorzio – siano intervenuti dei fatti modificativi importanti delle condizioni esistenti al momento della pronuncia: tali fatti modificativi possono riguardare – come abbiamo scritto sopra – aspetti economici, personali o lavorativi delle parti: ciò che è indispensabile, al fine di vedere accolta la domanda di revisione, è che tali modifiche siano  oggettive e concrete e siano tali da determinare una revisione delle condizioni vigenti tra le parti.

Non basta quindi un qualsiasi mutamento delle condizioni personali, economiche o lavorative delle parti per poter richiedere la revisione delle condizioni: occorre che esso abbia portato come conseguenza uno squilibrio oggettivo nei rapporti tra i coniugi oppure nei confronti dei figli. Solo in questo caso sarà quindi possibile richiedere, e ottenere, una revisione delle condizioni di separazione o divorzio.

Per tale motivo sarà importante valutare con cura – tramite l’assistenza di un avvocato esperto – tutti i vari aspetti prima di procedere, proprio al fine di scongiurare il rischio di vedersi respinta la domanda presentata.

Come si ottiene la modifica delle condizioni di separazione /divorzio?

Una volta appurata l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per ottenere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, sarà possibile rivolgersi al Tribunale competente mediante la presentazione di un “ricorso”.

La presentazione del ricorso potrà essere congiunta (laddove entrambi gli ex coniugi siano d’accordo sulle modifiche da apportare) oppure ad istanza della parte che vi ha maggiore interesse (nel caso in cui non via sia una comune volontà di procedere alla revisione delle condizioni assunte in precedenza).

In seguito al deposito del ricorso (congiunto o giudiziale) verrà fissata un’udienza dinnanzi al Giudice designato, avviando un procedimento che si concluderà con un provvedimento che – in caso di accoglimento – andrà a stabilire le nuove condizioni di separazione o divorzio che semplicemente sostituiranno quelle vigenti in precedenza.

Le procedure alternative previste dal d.l. n. 132/2014

Un cenno va fatto anche ai nuovi procedimenti previsti dal DL 132/2014: convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e le dichiarazioni dei coniugi rese al sindaco.

Nel primo caso i coniugi possono concordare una modifica delle loro condizioni di separazione tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. In sostanza le parti hanno la possibilità di trovare un accordo per risolvere la controversia grazie all’assistenza dei rispettivi avvocati.

L’accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione e/o divorzio.

Vanno però distinte due situazioni:

  • se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il  quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi;
  • se, viceversa, vi sono figli  minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza.

Quando, viceversa, ritiene  che  l’accordo non risponda all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

L’altra procedura facoltativa, consiste nelle separate dichiarazioni dei coniugi rese al Sindaco, nella veste di ufficiale dello stato civile. In tal caso i coniugi possono facoltativamente (ma è consigliabile) farsi assistere da un avvocato.

Ricevute le dichiarazioni l’accordo viene immediatamente compilato dallo stesso ufficiale di stato civile.

Il medesimo accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziari senza bisogno di omologazione giudiziale e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio.

La legge però stabilisce che non si può ricorrere alla procedura davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, non solo  nel caso in cui non vi sia alcun accordo tra i coniugi, ma anche nel caso in cui vi siano minorenni  ovvero maggiorenni ma incapaci di intendere e volere, portatori di handicap, o non economicamente autosufficienti.

Considerata la delicatezza della materia, è comunque sempre consigliabile assumere la decisione di scegliere una o l’altra strada insieme ad un legale esperto di propria fiducia, il quale – valutate tutte le circostanze del caso – sarà in grado di stabilire se procedere in un senso o nell’altro.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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