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Ospitalità invece di mantenimento per il figlio maggiorenne

§ Sintesi dei contenuti

Un genitore tenuto a mantenere il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente può decidere di offrirgli ospitalità in casa propria al posto dell’assegno in denaro? È una soluzione che a volte viene proposta, ma che incontra precisi limiti. Vediamo cosa è possibile e cosa no.

Il mantenimento del figlio maggiorenne

Il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente conserva il diritto al mantenimento finché non raggiunge l’indipendenza o non è messo in condizione di raggiungerla per sua colpa. Questo mantenimento può essere assolto in forme diverse: con un assegno, oppure provvedendo direttamente alle sue esigenze (vitto, alloggio, spese).

Offrire ospitalità: una possibilità, non un’imposizione

In linea di principio, il genitore può proporre di adempiere al proprio obbligo accogliendo il figlio in casa e provvedendo direttamente al suo mantenimento, anziché versare un assegno. È una forma di adempimento “in natura” che, in alcuni casi, può essere ammessa.

Ci sono però due limiti importanti:

  • l’ospitalità non può essere imposta unilateralmente come alternativa all’assegno: occorre la condivisione del figlio o la valutazione del giudice;
  • deve essere una soluzione idonea a soddisfare effettivamente le esigenze del figlio e adeguata alla sua situazione (età, percorso di studi, rapporti familiari).

Quando l’offerta non è adeguata

L’offerta di ospitalità può non essere ritenuta sufficiente quando, ad esempio, i rapporti tra genitore e figlio sono fortemente conflittuali, oppure quando la convivenza non è concretamente praticabile (figlio che studia o lavora altrove, situazioni di disagio). In questi casi il giudice può ritenere che l’obbligo vada assolto con un assegno, perché è la forma che meglio tutela il figlio.

L’obiettivo, in ogni caso, è l’interesse del figlio: la forma del mantenimento (denaro o ospitalità) è strumentale a garantirgli ciò di cui ha bisogno per raggiungere l’autonomia.

Per approfondire leggi il versamento diretto al figlio maggiorenne e come si calcola l’assegno. Il riferimento è l’art. 337-septies del Codice civile.

Se stai valutando l’ospitalità come alternativa all’assegno per tuo figlio, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.

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Domande frequenti

Posso ospitare il figlio maggiorenne invece di pagargli il mantenimento?

Puoi proporlo: il mantenimento può essere assolto anche in forma diretta, ospitando il figlio e provvedendo alle sue esigenze. Ma non puoi imporlo unilateralmente.

L’ospitalità può sostituire sempre l’assegno?

No. Deve essere una soluzione idonea e adeguata alle esigenze del figlio. Se non lo è — ad esempio per forte conflittualità o impraticabilità — il giudice può imporre l’assegno.

Chi decide se l’ospitalità è sufficiente?

Il giudice, valutando l’interesse del figlio e la concreta idoneità della soluzione a soddisfare le sue esigenze, oppure le parti se trovano un accordo.

Fino a quando spetta il mantenimento al figlio maggiorenne?

Finché non raggiunge l’autosufficienza economica o non è messo in condizione di raggiungerla per sua colpa, a prescindere dalla forma (assegno o mantenimento diretto).

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