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Versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne

§ Sintesi dei contenuti

Di norma il mantenimento per i figli viene versato da un genitore all’altro, quello con cui i figli convivono. Ma quando i figli diventano maggiorenni, la legge prevede una possibilità diversa: il versamento diretto dell’assegno nelle mani del figlio. Vediamo quando è possibile, come si dispone e che effetti produce.

La regola generale per i figli minorenni

Finché i figli sono minorenni, l’assegno di mantenimento viene corrisposto al genitore presso cui vivono in via prevalente (il cosiddetto genitore collocatario). È questo genitore a gestire le somme nell’interesse del figlio, provvedendo alle sue esigenze quotidiane.

Il versamento diretto al figlio maggiorenne

Quando il figlio diventa maggiorenne ma non è ancora economicamente autosufficiente, il diritto al mantenimento non si estingue: prosegue finché il ragazzo non raggiunge l’indipendenza o non è messo nelle condizioni di raggiungerla per sua colpa. Cambia però chi può ricevere le somme.

La legge stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre che l’assegno sia versato direttamente al figlio maggiorenne. Si tratta di una facoltà del giudice, non di un automatismo: serve una valutazione del caso concreto.

Quando il giudice lo dispone

Il versamento diretto viene di solito disposto quando:

  • il figlio maggiorenne non convive più stabilmente con il genitore collocatario (ad esempio studia fuori sede);
  • il figlio gestisce in autonomia le proprie spese e ha una propria organizzazione di vita;
  • lo richiede lo stesso figlio o uno dei genitori e il giudice lo ritiene opportuno.

La finalità è responsabilizzare il giovane e adeguare le modalità di pagamento alla sua effettiva situazione di vita.

Cosa cambia in pratica

Con il versamento diretto, il genitore obbligato paga l’assegno al figlio anziché all’altro genitore. È importante chiarire che questo non fa venire meno l’obbligo di mantenimento né ne riduce l’importo: cambia solo il destinatario materiale del pagamento. Il genitore presso cui il figlio eventualmente continua a vivere può comunque vedere riconosciuto il proprio contributo in natura (vitto, alloggio) nella determinazione complessiva.

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, anche il figlio maggiorenne autosufficiente che torni a vivere stabilmente con un genitore, o che perda l’autosufficienza senza sua colpa, può conservare o riacquistare il diritto: ogni modifica delle modalità di pagamento può quindi essere chiesta al giudice con un’istanza di revisione.

Come ottenere o modificare il versamento diretto

Se non è già previsto nel provvedimento di separazione o divorzio, il versamento diretto può essere chiesto con un ricorso per la revisione delle condizioni, illustrando al giudice la nuova situazione del figlio. È sempre consigliabile formalizzare la modalità di pagamento per iscritto, così da evitare contestazioni su quanto effettivamente versato.

Per il quadro generale leggi come si calcola l’assegno di mantenimento e la guida all’assegno di mantenimento. Il riferimento è l’art. 337-septies del Codice civile.

Se vuoi capire se nel tuo caso il mantenimento possa essere versato direttamente al figlio, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.

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Domande frequenti

Il mantenimento può essere pagato direttamente al figlio?

Sì, se il figlio è maggiorenne e non ancora autosufficiente: il giudice, valutate le circostanze, può disporre che l’assegno sia versato direttamente a lui anziché al genitore.

Il versamento diretto è automatico al compimento dei 18 anni?

No. Non è automatico: occorre una valutazione del giudice, che lo dispone in base alla situazione concreta del figlio, ad esempio se vive fuori sede o gestisce da sé le spese.

Con il versamento diretto cambia l’importo del mantenimento?

No. Cambia solo il destinatario del pagamento. L’obbligo e l’importo restano gli stessi, salvo una separata richiesta di revisione.

Come si ottiene il versamento diretto?

Se non già previsto, va chiesto al giudice con un ricorso per la revisione delle condizioni, descrivendo la nuova situazione di vita del figlio maggiorenne.

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