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ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

Assegno di mantenimento: a chi spetta e come ottenerlo

§ Sintesi dei contenuti

L’assegno di mantenimento è uno degli aspetti più delicati e conflittuali di ogni separazione. Chi ha diritto a riceverlo? Come si calcola l’importo? Quanto dura e cosa fare quando non viene pagato? In questa guida completa rispondiamo a tutte le domande, distinguendo con chiarezza il mantenimento del coniuge da quello dei figli, perché seguono regole diverse.

Cos’è l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è la somma periodica che un coniuge versa all’altro, e/o ai figli, per contribuire al loro sostentamento dopo la separazione. Risponde a un principio di solidarietà che non si esaurisce con la fine della convivenza: la rottura del rapporto di coppia non cancella i doveri economici verso chi è più debole e, soprattutto, verso i figli.

Occorre subito distinguere due figure spesso confuse: il mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole e il mantenimento a favore dei figli. Hanno presupposti, criteri e durata differenti, e vanno trattati separatamente.

Il mantenimento del coniuge: a chi spetta

L’assegno a favore del coniuge spetta a chi, in conseguenza della separazione, non disponga di redditi propri adeguati a mantenere un tenore di vita dignitoso, sempre che non gli sia stata addebitata la separazione. L’addebito — cioè l’accertamento che la crisi è dipesa dalla violazione dei doveri coniugali di uno dei due — fa infatti perdere il diritto all’assegno (pur conservando, in presenza dei presupposti, il diritto agli alimenti).

Il presupposto fondamentale è dunque uno squilibrio economico tra i coniugi. Se entrambi sono autosufficienti e hanno redditi equivalenti, di norma nessun assegno è dovuto. È bene chiarire che il mantenimento ha una funzione assistenziale: serve a sostenere chi è in difficoltà, non a perpetuare in eterno il tenore di vita matrimoniale.

I presupposti, in sintesi

Perché spetti l’assegno al coniuge devono ricorrere, in sostanza, queste condizioni:

  • l’inadeguatezza dei redditi propri del richiedente rispetto a un tenore di vita dignitoso;
  • l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (età, salute, mercato del lavoro, carichi di cura);
  • l’assenza di addebito della separazione a carico di chi chiede l’assegno;
  • una differenza economica apprezzabile rispetto all’altro coniuge.

Come si determina l’importo

Non esiste una formula matematica né una tabella che fissi l’importo: il giudice (o l’accordo tra le parti) valuta la situazione concreta. I principali fattori considerati sono:

  • le condizioni economiche di entrambi i coniugi (redditi da lavoro, pensioni, rendite, patrimoni);
  • il tenore di vita goduto durante il matrimonio, come parametro di riferimento;
  • la durata del matrimonio;
  • il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune, comprese le rinunce professionali;
  • l’età e la capacità lavorativa del richiedente.

Va segnalato che, soprattutto in sede di divorzio, la giurisprudenza ha superato l’automatismo del “tenore di vita”: oggi conta soprattutto l’autosufficienza economica e la concreta possibilità di procurarsi i mezzi, in un’ottica anche compensativa dei sacrifici fatti per la famiglia. Per il calcolo nel dettaglio vedi la guida su come si calcola l’assegno di mantenimento.

Il mantenimento dei figli

Diverso, e prioritario, è il mantenimento dei figli. È dovuto da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze, è irrinunciabile e prescinde dall’addebito o dai rapporti tra gli ex coniugi. Spetta ai figli minorenni sempre, e ai figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, finché non raggiungono l’autonomia o non sono messi in condizione di raggiungerla per loro colpa.

Per i figli, il giudice considera le loro attuali esigenze, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi. È importante distinguere le spese ordinarie (comprese nell’assegno) dalle spese straordinarie (cure rilevanti, università, attività impegnative), che si aggiungono e di norma si dividono a metà: ne parliamo nella guida alle spese straordinarie per i figli.

Da quando decorre e quanto dura

L’assegno decorre di regola dalla domanda: già con i provvedimenti provvisori, nella fase iniziale del giudizio, il giudice fissa un importo immediatamente esecutivo, e gli importi maturati per il periodo trascorso sono dovuti come arretrati. Quanto alla durata, l’assegno per il coniuge prosegue finché permangono i presupposti (e può essere ridotto o revocato se mutano); quello per i figli dura fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica.

La revisione: l’importo non è fisso per sempre

L’assegno fissato non è immutabile. Se intervengono fatti nuovi che modificano in modo apprezzabile e stabile la situazione economica delle parti — perdita del lavoro, nuovi redditi, eredità, nascita di altri figli, mutate esigenze — è possibile chiederne la revisione (aumento o riduzione). La modifica passa sempre da un accordo o da una decisione del giudice: non è mai consentito ridurre o sospendere i pagamenti di propria iniziativa. Approfondisci in come ridurre l’assegno di mantenimento.

Cosa fare se l’assegno non viene pagato

Quando il coniuge obbligato non versa l’assegno, chi ne ha diritto dispone di strumenti efficaci. Sul piano civile può ottenere il pignoramento delle somme e l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro dell’inadempiente. Sul piano penale, il mancato versamento può integrare un reato, come spieghiamo nella guida su quando il mancato pagamento del mantenimento è reato. Esiste inoltre, per i casi più gravi, un Fondo di solidarietà per i coniugi separati in stato di bisogno.

Un aspetto da non dimenticare: il fisco

Sul piano fiscale, l’assegno periodico a favore del coniuge è un reddito imponibile per chi lo riceve ed è deducibile per chi lo versa. Diverso è l’assegno per il mantenimento dei figli, che non è né tassabile né deducibile. È una distinzione che incide sulla dichiarazione dei redditi e sulla valutazione della reale capacità economica delle parti.

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 156 del Codice civile per la separazione, l’art. 5 della legge sul divorzio per l’assegno divorzile e gli artt. 337-ter e seguenti per il mantenimento dei figli.

Se vuoi capire se ti spetta l’assegno, quanto chiedere o come ottenerlo, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.

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Domande frequenti

A chi spetta l’assegno di mantenimento?

Al coniuge economicamente più debole privo di redditi adeguati, sempre che non gli sia addebitata la separazione, e ai figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti), da parte di entrambi i genitori.

Come si calcola l’importo?

Non c’è una formula fissa: il giudice valuta redditi e patrimoni, tenore di vita, durata del matrimonio, contributo dato alla famiglia e capacità lavorativa. Per i figli contano esigenze, tempi di permanenza e risorse dei genitori.

Quanto dura l’assegno?

Per il coniuge, finché permangono i presupposti (è rivedibile o revocabile). Per i figli, fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica.

Cosa posso fare se l’ex non paga?

Puoi agire in via civile (pignoramento, ordine di pagamento al datore di lavoro) e penale, e nei casi gravi accedere al Fondo di solidarietà. Mai però sospendere di tua iniziativa altri obblighi: ogni modifica passa dal giudice.

L’assegno di mantenimento è tassato?

L’assegno per il coniuge è imponibile per chi lo riceve e deducibile per chi lo versa; quello per i figli non è né tassabile né deducibile.

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