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Il mantenimento del figlio maggiorenne con contratto a termine

Cosa accade nel caso in cui il figlio maggiorenne, per il quale è stato stabilito in sede di separazione o divorzio l’obbligo di mantenimento, cominci a lavorare ancorchè con contratto a termine?
La posizione della giurisprudenza è abbastanza nètta: gli ermellini infatti ritengono che anche il contratto a termine segni l’ingresso nel mondo del lavoro e dunque, se la paga è adeguata e l’orizzonte non troppo ristretto, il piede messo nel mondo produttivo basta a interrompere l’obbligo da parte del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, che va considerato ormai autonomo economicamente: “anche il contratto a termine segna l’ingresso nel mondo del lavoro” …… In particolar modo, tale obbligo viene meno anche nel caso in cui il figlio sia iscritto all’università ma sia nel contempo un prestatore di lavoro part-time” (Cassazione 2020 n. 11186 )

Esaminiamo di seguito altre pronunce interessanti che si sono succedute nel tempo fino ad arrivare a quelle più recenti, sulla base delle quali si è formato un orientamento che possiamo ritenere comune.
“il diritto del figlio maggiorenne a un contributo al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, per il tempo occorrente mediamente necessario per il suo inserimento in società. La situazione soggettiva del figlio che in età avanzata non acquisisca l’autonomia economica non è tutelabile perché contrasta con il principio della autoresponsabilità”
(Cassazione, sentenza 12952 del 22 giugno 2016)
Ed ancora: “per riconoscere l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente o il diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice deve valutare le circostanze che li giustificano, caso per caso, con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei figli; l’obbligo non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura: il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo”
(Cassazione, sentenza 18076 del 20 agosto 2014)

Non solo. Gli ermellini si sono spinti oltre specificando anche che “spetta al figlio, che abbia concluso il proprio percorso formativo, dimostrare – con onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente”. (tra le altre Cass. 17380/2020; Cass. 32529/2018 e Cass. ordinanza del 2021 n. 38366).

Chiaramente occorre sempre valutare il caso concreto: non basta infatti un contratto part time per far venire meno l’obbligo di mantenimento o per rendere autonomo un figlio: la Corte di Cassazione precisa infatti che occorre valutare sia l’adeguatezza della retribuzione e sia la durata del contratto.

L’adeguatezza della retribuzione

L’elemento retributivo è necessario per valutare la revoca (o la eventuale riduzione dell’importo) dell’obbligo del mantenimento in capo al genitore. La retribuzione deve poter essere considerata adeguata: ciò significa che il fatto che un soggetto percepisca una retribuzione non significa che sia indipendente se la paga non è adeguata secondo i criteri oggettivi di sopravvivenza.
Per tale ragione l’adeguatezza della retribuzione deve essere indicata come quella misura del compenso tale da “assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (Cass. sent. n.40282/2021)

La durata del contratto

Anche la durata del contratto part time ha una valenza fondamentale per la valutazione del caso concreto.
La giurisprudenza precisa infatti che se il contratto ha un termine eccessivamente breve, tipico ad esempio per i contratti stagionali o a “chiamata”, non può venir meno il diritto al mantenimento da parte del figlio. In tale ipotesi la Cassazione evidenzia che la durata del contratto non conduce affatto alla stabilità economica e non può quindi costituire in automatico una circostanza tale da determinare la revoca dell’obbligo di mantenimento.
Quanto al rischio che il contratto a tempo indeterminato non venga rinnovato, la giurisprudenza precisa che si tratta di un pericolo non troppo diverso dalla perdita del lavoro per altre cause o dal caso del licenziamento che non rappresentano motivi per far “rivivere” l’assegno di mantenimento versato dai genitori.
L’inizio dell’esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa “tale da sola di determinare l’irreversibile cessazione dell’obbligo in questione”. Naturalmente – evidenzia la Cassazione – non tutti i lavori a tempo sono utili a raggiungere un’indipendenza economica. Come sopra detto infatti, questa può essere esclusa quando la durata del contratto è troppo breve e senza prospettive (come avviene ad esempio per i lavori stagionali) oppure nel caso in cui la retribuzione sia oggettivamente tropo bassa o esigua da non consentire margini.

Il dovere del figlio di informare il genitore circa le sue condizioni lavorative e reddituali

Può accadere che i rapporti tra genitore obbligato e figlio siano compromessi o si siano diradati nel tempo e che quindi il genitore obbligato non abbia notizie circa la situaizone lavorativa e reddituale del proprio figlio.
In tal caso il genitore continua a versare il mantenimento ignaro del ftto che il figlio si sia reso nel frattempo economicamente indipendente.
Purtroppo non ci sono numerose pronunce in quetso senso ad eccezione di un’interessante pronuncia del Tribunale di Como del 15.11.2017 il quale ha imposto al figlio “il dovere di informare, ogni tre mesi, il proprio padre circa la sua situazione reddituale e lavorativa”, così motivando la decisione assunta: “il soggetto alimentando è tenuto a fornire le informazioni relative alle proprie condizioni reddituali e lavorative, onde evitare al debitore dell’assegno i pregiudizi economici che potrebbero derivargli, sul piano fiscale, ove egli per ignoranza incolpevole richiedesse le detrazioni fiscali (per carichi familiari) relativamente a soggetto beneficiario dello assegno, che va quindi onerato della informazione, trimestrale, circa la propria situazione reddituale e lavorativa”.

Come ottenere la revoca dell’obbligo di mantenimento

Una volta appurato che il figlio maggiorenne abbia acquistato una certa indipendenza economica, il genitore obbligato al versamento del mantenimento non può arbitrariamente sospendere il versamento o ridurne l’importo a suo piacimento, ma dovrà avviare presso il Tribunale una procedura di modifica delle condizioni di separazione o divorzio (a seconda del provvedimento che ha stabilito l’obbligo di mantenimento) e chiedere una revoca (o una riduzione dell’importo parametrata alle nuove condizioni economiche del figlio) dell’obbligo di versamento del mantenimento. Solamente una pronuncia del Tribunale può infatti autorizzare il genitore obbligato a non versare più l’assegno di mantenimento o a versare un importo inferiore a quello stabilito. Ogni azione arbitraria può condurre infatti a spiacevoli coneguenze sul piano giurdico ed è quindi sempre consigliabile consultare un legale prima di agire in auotonomia.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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Un commento

  1. Buonasera avvocato,
    sono un padre che versa 824 euro al mese di mantenimento alla figlia .
    Non voglio ne ridurre ne sospendere ma chiedo : è possibile applicare il principio del mantenimento fino ad indipendenza economica in modo progressivo e graduale ? Ovvero se la figlia percepisce un reddito in un determinato mese , pari a X euro : la cifra versata dal padre può essere ridotta di un importo pari a quanto guadagnato dalla figlia, per quel determinato mese? Poi il mese successivo non lavora … il padre versa l’intero ammontare del mantenimento . E cosi via fino a quando non sarà raggiungo la piena indipendenza economica.
    Altrimenti come può essere una figlia a 25 anni stimolata a trovare un lavoro che la rende economicamente indipendente ? Esempio : un mese prende 700 euro che da soli non sono sufficienti per essere considerata indipendente economicamente ma ne usufruisce di 1500 con il mantenimento pieno in quel determinato mese …… se la cifra necessaria per il mantenimento è stabilita dalla sentenza di divorzio perché a 25 anni deve essere esclusa la partecipazione della stessa mantenuta a guadagnare quanto necessario secondo sentenza? Non si chiede di avere uno stipendio tutti i mesi ma nel mese in cui si riesce a contribuire al proprio mantenimento NON capisco perche non possa essere prevista questa eventualità .
    La ringrazio per l’attenzione e spero di ricevere suo cortese riscontro

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