Quando un figlio maggiorenne trova un lavoro, ma con un contratto a termine o precario, sorge una domanda concreta: il diritto al mantenimento viene meno? Il genitore obbligato può smettere di versare l’assegno? La risposta richiede di guardare alla realtà della situazione, oltre la semplice esistenza di un contratto. Vediamo.
Non basta “un” lavoro: serve l’autosufficienza
Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne cessa con il raggiungimento dell’autosufficienza economica. Il punto è proprio questo: avere un contratto a tempo determinato o un impiego precario non equivale automaticamente a essere autosufficienti. Un lavoro saltuario, di breve durata o con una retribuzione insufficiente a garantire un’autonomia stabile, può non essere sufficiente a far cessare l’obbligo.
Cosa valuta il giudice
Per stabilire se il figlio sia diventato autosufficiente, si guarda alla stabilità e adeguatezza del reddito, non alla mera forma del contratto. In particolare contano:
- la durata e continuità dell’attività lavorativa;
- l’entità della retribuzione e la sua idoneità a garantire un’autonomia reale;
- la prospettiva di stabilizzazione e il percorso professionale complessivo.
Un contratto a termine ben retribuito e rinnovato nel tempo può segnare il raggiungimento dell’autonomia; un impiego precario, occasionale e sottopagato, invece, può non bastare. La valutazione è sempre concreta.
Un diritto che può “riattivarsi”?
La giurisprudenza ha affrontato anche il caso del figlio che raggiunge una prima autosufficienza e poi la perde. In linea generale, una volta che il figlio ha conseguito l’indipendenza economica, l’obbligo dei genitori si considera esaurito e non rivive automaticamente per la successiva perdita del lavoro: l’adulto già autonomo dovrà attivarsi con i propri mezzi e gli strumenti di tutela del lavoratore, non tornare a carico dei genitori. Ben diverso è il caso del figlio che non ha mai raggiunto una reale stabilità.
Cosa fare in concreto
Il genitore che ritiene il figlio ormai autosufficiente grazie al nuovo lavoro non deve sospendere i pagamenti di propria iniziativa, ma chiedere al giudice la revoca o riduzione dell’assegno, dimostrando la stabilità e adeguatezza del reddito del figlio. Allo stesso modo, il figlio o l’altro genitore possono far valere che il lavoro precario non garantisce ancora l’autonomia.
Per approfondire leggi la guida al mantenimento dei figli maggiorenni e il caso del mantenimento dopo i 35 anni. Il riferimento è l’art. 337-septies del Codice civile.
Se tuo figlio ha un lavoro precario e hai dubbi sul mantenimento, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
Leggi anche
- Affidamento dei figli minori
- Mantenimento del figlio dopo i 35 anni: fino a quando?
- Ospitalità invece di mantenimento per il figlio maggiorenne
- Versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne
Domande frequenti
Il figlio con contratto a termine ha diritto al mantenimento?
Può averlo ancora: un contratto a termine o precario non equivale automaticamente all’autosufficienza. Conta se il reddito è stabile e adeguato a garantire un’autonomia reale.
Cosa valuta il giudice?
La stabilità e l’adeguatezza del reddito, non la forma del contratto: durata e continuità del lavoro, entità della retribuzione e prospettive di stabilizzazione.
Se il figlio già autonomo perde il lavoro, torna a carico dei genitori?
Di norma no. Una volta raggiunta l’indipendenza economica, l’obbligo si considera esaurito: l’adulto dovrà attivarsi con i propri mezzi e le tutele del lavoratore.
Posso smettere di pagare se mio figlio firma un contratto?
No, non di tua iniziativa. Devi chiedere al giudice la revoca o riduzione, dimostrando che il reddito del figlio è stabile e adeguato all’autosufficienza.
2 risposte
Buonasera avvocato,
sono un padre che versa 824 euro al mese di mantenimento alla figlia .
Non voglio ne ridurre ne sospendere ma chiedo : è possibile applicare il principio del mantenimento fino ad indipendenza economica in modo progressivo e graduale ? Ovvero se la figlia percepisce un reddito in un determinato mese , pari a X euro : la cifra versata dal padre può essere ridotta di un importo pari a quanto guadagnato dalla figlia, per quel determinato mese? Poi il mese successivo non lavora … il padre versa l’intero ammontare del mantenimento . E cosi via fino a quando non sarà raggiungo la piena indipendenza economica.
Altrimenti come può essere una figlia a 25 anni stimolata a trovare un lavoro che la rende economicamente indipendente ? Esempio : un mese prende 700 euro che da soli non sono sufficienti per essere considerata indipendente economicamente ma ne usufruisce di 1500 con il mantenimento pieno in quel determinato mese …… se la cifra necessaria per il mantenimento è stabilita dalla sentenza di divorzio perché a 25 anni deve essere esclusa la partecipazione della stessa mantenuta a guadagnare quanto necessario secondo sentenza? Non si chiede di avere uno stipendio tutti i mesi ma nel mese in cui si riesce a contribuire al proprio mantenimento NON capisco perche non possa essere prevista questa eventualità .
La ringrazio per l’attenzione e spero di ricevere suo cortese riscontro
mia figlia ha 22 anni sta facendo università online al secondo anno ,gioca a pallavolo B2 dunque percepisce un rimborso spese… lavora partime ma non conosco quando percepisce ,facendo ore extra … io come papà posso richiedere la diminuzione dell assegno di mantenimento.. grazie mille..