Il compimento dei diciotto anni non fa cessare automaticamente il diritto del figlio al mantenimento. Ma fino a quando dura, allora? E a quali condizioni? È una delle domande più frequenti dei genitori separati. La risposta ruota attorno a un concetto chiave: l’autosufficienza economica. Vediamo nel dettaglio.
La maggiore età non estingue il diritto
Diventare maggiorenni non significa diventare automaticamente indipendenti. Per questo la legge prevede che il mantenimento prosegua, oltre i diciotto anni, a favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. L’obbligo dei genitori continua finché il figlio non è in grado di provvedere a sé stesso, o non è stato messo nelle condizioni di farlo.
Il presupposto: l’impegno del figlio
Il diritto non è però incondizionato. Il figlio maggiorenne deve dimostrare impegno e diligenza nel costruire la propria autonomia: completare gli studi in tempi ragionevoli, formarsi e attivarsi concretamente nella ricerca di un lavoro. Il mantenimento sostiene chi sta percorrendo seriamente la strada verso l’indipendenza, non chi rimane inerte.
Di conseguenza, il diritto può venire meno quando il figlio:
- ha raggiunto l’autosufficienza, con un reddito che gli consente di mantenersi;
- pur potendo, non si attiva per rendersi autonomo (inerzia colpevole);
- ha rifiutato senza giustificazione concrete opportunità di lavoro adeguate.
L’autoresponsabilità cresce con l’età
Un principio importante, affermato dalla giurisprudenza, è che l’aspettativa di mantenimento si attenua con l’avanzare dell’età del figlio. Più il figlio cresce, più è ragionevole attendersi che si sia attivato per rendersi indipendente; con il passare degli anni, l’onere di dimostrare la persistente mancanza di autosufficienza, e che essa non dipende da inerzia, ricade sempre più sul figlio.
Come cessa l’obbligo
È bene ricordare che il raggiungimento dell’autosufficienza non fa cessare automaticamente l’assegno: occorre, di norma, una modifica delle condizioni chiesta al giudice. Il genitore che ritiene cessato l’obbligo non può smettere di pagare di propria iniziativa, ma deve domandarne la revoca, dimostrando l’autonomia raggiunta dal figlio o la sua ingiustificata inerzia.
Per approfondire leggi i casi specifici: il figlio con contratto a termine, il mantenimento dopo i 35 anni e la guida generale al mantenimento dei figli. Il riferimento è l’art. 337-septies del Codice civile.
Se hai dubbi sul mantenimento di un figlio maggiorenne, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
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Domande frequenti
Il mantenimento finisce con i 18 anni?
No. Prosegue a favore del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, finché non raggiunge l’autonomia o non è stato messo nelle condizioni di raggiungerla.
A quali condizioni spetta al maggiorenne?
Il figlio deve impegnarsi negli studi e nella ricerca di lavoro. Il diritto può venire meno se è autosufficiente, se resta inerte o se rifiuta senza motivo opportunità di lavoro adeguate.
L’età conta?
Sì. Con l’avanzare dell’età l’aspettativa di mantenimento si attenua e cresce l’onere del figlio di dimostrare che la mancata autosufficienza non dipende dalla sua inerzia.
Posso smettere di pagare quando mio figlio trova lavoro?
Non di tua iniziativa. Devi chiedere al giudice la revoca, dimostrando l’autosufficienza raggiunta o l’ingiustificata inerzia del figlio.