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La disciplina delle unioni civili e delle convivenze

La legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. legge Cirinnà, in vigore dal 5 giugno 2016, con successivi decreti attuativi), istituisce e regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto tra persone etero e omosessuali.

La portata della legge in esame è senza dubbio enorme ed è interessante analizzare più dettagliatamente cosa prevede la legge per tutte quelle coppie che non intendono contrarre matrimonio ma che nello stesso tempo portano avanti un progetto di vita.

In questo articolo cercheremo, senza pretesa di completezza, di focalizzare i punti essenziali della Legge in commento.

La Legge n.76/2016 va dunque a disciplinare le due seguenti tipologie:

L’Unione civile (art.1, commi 1-34) qualificata come formazione sociale ritualmente costituita, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Con l’unione le parti acquistano lo status familiare di unito civilmente.

La Convivenza di fatto (art.1, commi 36-65; art.2 Cost.) qualificata invece come formazione sociale costituita tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità , adozione, matrimonio o da un’unione civile.

Entrambe sono quindi tipologie di unione alternativa e diversa dal matrimonio, dalla quale derivano, per le parti, specifici diritti e doveri .

Unione civile tra persone dello stesso sesso

Essa si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Gli atti dell’unione saranno poi trascritti a cura dell’ufficiale di stato civile nell’apposito registro, ovviamente diverso da quello dei matrimoni.

Con la costituzione dell’unione civile le parti avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e quindi obbligo e diritto reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione (fissando altresì la residenza comune), e alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative .

Le parti possono inoltre regolamentare i propri rapporti patrimoniali scegliendo la comunione o la separazione dei beni o ancora costituire un fondo patrimoniale o un’impresa familiare.

La legge indica poi quali sono le cause impeditive (in violazione delle quali l’unione sarebbe impugnabile) che sono: la mancanza di stato libero, l’interdizione, i vincoli di parentela, il delitto; mentre le cause di scioglimento dell’unione sono: la morte, i casi previsti dalla legge sul divorzio e la sentenza di rettifica del sesso.

L’unione può poi essere oggetto di scioglimento diretto (non è infatti prevista la separazione) mediante apposita dichiarazione di volontà davanti all’Ufficiale di stato civile.

All’unione civile si applicano inoltre le disposizioni in tema di alimenti (artt. 433 e ss. del codice civile.) e di cui parleremo più avanti.

Convivenze di fatto  

L’altra forma familiare disciplinata dalla Legge in commento è rappresentata dalle convivenze di fatto.

Ai sensi della legge 76/2016, comma 36, per conviventi di fatto s’intendono due persone maggiorenni (indifferentemente se etero o omosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art.1, com.36)

Non è quindi necessaria alcuna formalizzazione per la costituzione di una convivenza di fatto, essendo sufficienti gli elementi sopra citati.

Tuttavia, ove si rende necessario l’accertamento della stabile convivenza e la necessità che la coabitazione risulti da un certificato di famiglia, il comma 37 della Legge 76./2016 rimanda alla normativa di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del 7 regolamento di cui al d.p.r. 223/1989 (“ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile  convivenza  si  fa  riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b)  del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”).

Ciò significa che per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica.

I conviventi però possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune anche  sottoscrivendo un contratto di convivenza

Il contratto di convivenza (art.1 comma 50)

Il contratto di convivenza avrà forma scritta, necessaria a pena di nullità, e sarà contenuto in un atto pubblico o scrittura privata  con sottoscrizione autenticata da un Notaio o da un Avvocato – e potrà essere opponibile a terzi a patto che sia stato trasmesso al Comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe a cura del Notaio o dell’Avvocato che lo abbia ricevuto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento.

Il contratto potrà contenere alcune indicazioni importanti quali

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in base alle proprie possibilità e capacità economiche;
  • il regime patrimoniale scelto.

La Legge 76/16 indica poi quali sono i diritti che spettano ai conviventi di fatto. Ad esempio:

  • i conviventi hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario ( comma 38);
  • in caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali (comma 39);
  • ciascuno di loro può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati;
  • relativamente alla casa familiare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (comma 42);
  • in caso di morte del conduttore (o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza), il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (comma 44).     

Quando si risolve il contratto di convivenza.

Il contratto si risolve in presenza delle seguenti circostanze:

–  per recesso unilaterale ;

–  per matrimonio o altra unione;

–  per decesso.

Cosa accade in caso di cessazione della convivenza

Il comma 65 prevede che in caso di cessazione della convivenza di fatto “il giudice può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento” (sul punto rimandiamo all’approfondimento in tema di diritto agli alimenti pubblicato di recente).

Al convivente di fatto, infatti, non è riconosciuto l’assegno di mantenimento, ma – qualora esso versi in stato di necessità –  potrà ricevere l’assegno alimentare dall’ex convivente.

L’assegno sarà stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza, pertanto non è previsto un importo “standard”.

La misura è infatti determinata sulla base dei criteri già dettati in tema di alimenti dall’articolo 438 del codice civile.
Allo stesso modo anche la gerarchia dei soggetti obbligati a versare gli alimenti sarà quella dettata dalle norme sul diritto agli alimenti e quindi l’ex convivente sarà tenuto a versare gli alimenti laddove non possano farlo (o manchino) i soggetti gerarchicamente superiori indicati dalla legge.

Certamente la Legge n.76/2016, pur restando perfettibile, ha avuto il merito di considerare la diffusa realtà delle convivenze sia eterosessuali che omosessuali, troppo a lungo dimenticate e alle quali venivano riconosciuti diritti solo all’esito dell’intervento del Tribunale su istanza di una delle parti.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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