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Crisi economica e mantenimento

L’emergenza sanitaria non può certo dirsi conclusa, ma quella economica è certamente al suo picco. Sono molte le categorie di lavoratori che per circa due mesi hanno dovuto sospendere le proprie attività, con buona pace del fatturato. Così, mentre i sussidi promessi da governo si fanno attendere c’è chi ha guadagnato poco e chi ha guadagnato niente.

Malgrado ciò, nulla è stato previsto circa l’obbligo di corrispondere il mantenimento: obbligo era prima e obbligo resta oggi, covid o non covid.

Come comportarsi, quindi, in questi casi?

Le regole da seguire e i consigli che possiamo dare sono tre.

Niente fai da te

Nessuna sacrosanta ragione può legittimare un’autodeterminata sospensione del pagamento. Non ci si può svegliare una mattina col proposito di non corrispondere più il mantenimento. Se nelle condizioni della separazione era previsto l’obbligo del mantenimento, quell’obbligo resta lì, inciso nella pietra. L’omesso pagamento del mantenimento è rilevante sia civilmente che penalmente, quindi, occorre agire con prudenza, senza improvvisare e immaginare che “automaticamente” la sostanza (ovvero la propria oggettiva impossibilità) prevalga sulla forma.

Accordo bonario

Prima di ricorrere agli strumenti previsti dalla legge, di cui diremo tra qualche riga, è opportuno tamponare subito l’emergenza. Quindi, se si è impossibilitati a pagare per intero il mantenimento, sarà utile discutere di questa difficoltà con proprio (ex) coniuge, cercando di raggiungere un accordo. Basterà scrivere due righe con cui il beneficiario dichiarerà di comprendere le ragioni di impossibilità e accetterà di rinunciare ad esercitare ogni azione volta al recupero del credito. In che misura il coniuge accetterà che sia ridotto il mantenimento e per quanto tempo accetterà la riduzione, resterà oggetto del singolo accordo.

È chiaro che quest’accordo potrà servire solo a tirare un po’ il fiato per coprire il tempo necessario a richiedere la modifica delle condizioni.

La modifica delle condizioni

Per poter legittimamente sospendere o diminuire l’importo del mantenimento il genitore obbligato dovrà necessariamente rivolgersi al Tribunale richiedendo la riduzione o la revoca dell’obbligo impostogli, dimostrando che a causa della normativa  emanata per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid 19 egli ha subito una contrazione dei propri  redditi cui è conseguita l’impossibilità, totale o parziale, di assolvere all’obbligo di mantenimento.

Sotto tale profilo quindi è assolutamente indispensabile – per ottenere un provvedimento favorevole – fornire la prova della riduzione oggettiva dei propri guadagni a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti norme restrittive imposte dal Governo (che hanno impedito il regolare svolgimento della propria attività lavorativa).

Incombe quindi uno specifico onere della prova, non essendo sufficiente invocare le limitazioni poste dalla normativa emergenziale alle attività produttive o alla libertà di circolazione delle persone.

La domanda quindi verrà accolta laddove il ricorrente dimostrerà che la propria impossibilità di adempiere sia incolpevole e comprovata.

Nell’ambito di tale giudizio verrà poi presa in considerazione naturalmente anche la capacità reddituale dell’altro genitore, il quale a sua volta potrebbe aver subito la stessa contrazione economica dovuta alle misure anti-cotagio.

Il Giudice dovrà valutare entrambe le posizioni, quella del genitore obbligato e quella del genitore beneficiario, al fine di ristabilire e riequilibrare la fattispecie in adesione al principio in virtù del quale ciascun genitore sarà sempre tenuto a provvedere al mantenimento in modo proporzionale alle proprie possibilità e risorse economiche.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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