L’importo dell’assegno di mantenimento fissato al momento della separazione o del divorzio non è scolpito nella pietra. La vita cambia: si perde il lavoro, nascono altri figli, l’ex trova un’occupazione o si rifà una famiglia. In tutti questi casi è possibile chiedere una riduzione dell’assegno. Vediamo quando e come si può ottenere, evitando l’errore — molto rischioso — di ridurre i pagamenti di propria iniziativa.
Il presupposto: il mutamento delle condizioni
La parola chiave è revisione. L’assegno può essere modificato solo se, dopo il provvedimento che lo ha stabilito, sono intervenuti fatti nuovi che hanno alterato in modo apprezzabile e stabile la situazione economica delle parti. Non basta essere insoddisfatti dell’importo, né una difficoltà passeggera: occorre un cambiamento concreto, sopravvenuto e duraturo, da provare con documenti.
Quando si può chiedere la riduzione
I motivi che giustificano più di frequente una riduzione sono:
- la diminuzione dei redditi di chi paga: perdita del lavoro, riduzione dell’attività, malattia, pensionamento;
- il miglioramento economico del coniuge che riceve l’assegno: un nuovo lavoro, un’eredità, una maggiore autonomia raggiunta;
- la nascita di nuovi obblighi familiari a carico dell’obbligato, come un altro figlio da mantenere;
- per i figli, il mutare delle loro esigenze o il raggiungimento dell’autosufficienza;
- la nuova convivenza stabile dell’ex coniuge, che per l’assegno divorzile può comportarne addirittura la perdita.
Il superamento del “tenore di vita”
Un fattore che ha rafforzato le richieste di riduzione è l’evoluzione della giurisprudenza. Per l’assegno divorzile, il parametro del tenore di vita matrimoniale non è più automatico: oggi conta soprattutto l’autosufficienza economica del coniuge richiedente e la sua concreta possibilità di procurarsi i mezzi. Chi versa un assegno fissato anni fa secondo il vecchio criterio del tenore di vita può quindi avere argomenti validi per chiederne la rideterminazione, sempre tenendo conto della componente compensativa legata ai sacrifici fatti per la famiglia.
Come si chiede la revisione
La riduzione si ottiene in due modi:
- con un accordo tra le parti sul nuovo importo, preferibilmente formalizzato per dargli certezza ed efficacia;
- con un ricorso al giudice per la revisione delle condizioni, quando manca l’intesa: sarà il giudice a verificare se i presupposti esistono e a rideterminare l’assegno.
Nel ricorso è decisivo documentare con precisione il mutamento: buste paga, dichiarazioni dei redditi, certificazioni mediche, prova della nuova occupazione dell’ex o della sua nuova convivenza. Più la prova è solida, più la richiesta è efficace.
L’errore da non commettere mai
È fondamentale ribadirlo: finché il giudice non dispone la modifica (o non c’è un accordo valido), l’assegno è dovuto nella misura originaria. Smettere di pagare o ridurre l’importo di propria iniziativa non è consentito e può comportare conseguenze serie: il pignoramento delle somme, l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro e perfino la responsabilità penale per il mancato versamento. La crisi economica, da sola, non giustifica l’omissione: va fatta valere nelle sedi corrette.
Da quando decorre la riduzione
Un aspetto pratico importante riguarda la decorrenza: la riduzione disposta dal giudice ha effetto, di norma, dal momento della domanda di revisione, non dal momento in cui è intervenuto il fatto nuovo. È un’ulteriore ragione per attivarsi subito, appena le condizioni economiche cambiano in modo stabile, anziché lasciar passare il tempo accumulando un assegno divenuto insostenibile.
Per approfondire leggi come si calcola l’assegno di mantenimento, l’incidenza della crisi economica e cosa accade con una nuova famiglia. Il riferimento è l’art. 156 del Codice civile e l’art. 9 della legge sul divorzio.
Se la tua situazione economica è cambiata e vuoi chiedere la riduzione dell’assegno, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
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Domande frequenti
Si può ridurre l’assegno di mantenimento?
Sì, con la revisione: occorre però un mutamento apprezzabile e stabile delle condizioni economiche, intervenuto dopo il provvedimento che ha fissato l’assegno, e va provato con documenti.
Quali motivi giustificano la riduzione?
Il calo dei redditi di chi paga, il miglioramento economico di chi riceve, la nascita di nuovi obblighi familiari, il mutare delle esigenze dei figli o la nuova convivenza stabile dell’ex.
Posso ridurre il pagamento da solo se guadagno meno?
No. Finché il giudice non dispone la modifica, l’assegno è dovuto per intero. Ridurlo da soli espone a pignoramento, ordine di pagamento e conseguenze anche penali.
Da quando vale la riduzione?
Di norma dalla domanda di revisione, non dal momento del fatto nuovo: per questo conviene attivarsi subito, appena le condizioni cambiano in modo stabile.
Come si chiede la revisione?
Con un accordo tra le parti sul nuovo importo, oppure con un ricorso al giudice quando manca l’intesa, documentando con precisione il mutamento delle condizioni economiche.