Il marito può ottenere l’assegno di mantenimento se è il coniuge economicamente più debole e dimostra di non potersi mantenere da solo per ragioni oggettive e non dipendenti da lui. La legge non distingue in base al sesso: i presupposti sono gli stessi per la moglie e per il marito. Quello che cambia, nella pratica, è che al marito viene chiesto quasi sempre di provare la propria condizione con maggiore precisione.
Il criterio è economico, non di genere
Nell’immaginario comune l’assegno di mantenimento è qualcosa che il marito versa alla moglie. La legge però è neutra rispetto al sesso: l’assegno spetta al coniuge economicamente più debole ed è a carico di quello economicamente più forte, chiunque dei due sia.
Se è la moglie ad avere il reddito e il patrimonio maggiori, sarà lei a versare l’assegno al marito che si trovi in condizioni inferiori e non sia in grado di procurarsi mezzi adeguati. Con l’aumento dei nuclei in cui la donna ha la posizione lavorativa più solida, è una situazione sempre più frequente — e sempre più spesso mal digerita, perché urta contro un’aspettativa culturale prima che giuridica.
I presupposti da provare sono esattamente gli stessi che si applicherebbero a parti invertite: un divario economico significativo, l’inadeguatezza dei mezzi di chi chiede l’assegno e l’impossibilità di procurarseli, e l’assenza di addebito a suo carico. Valgono anche gli stessi criteri di valutazione: durata del matrimonio, tenore di vita goduto, contributo dato alla famiglia, attitudine al lavoro di chi chiede.
Quando l’assegno può spettare al marito
Il presupposto è una difficoltà economica incolpevole, tale da non consentire di sostenersi autonomamente. L’ex moglie con un impiego stabile può quindi essere tenuta a versare un assegno al marito disoccupato, ma solo se questi dimostra sia lo squilibrio economico sia l’impossibilità oggettiva di provvedere a sé stesso.
Che cosa bisogna dimostrare, in concreto
Il coniuge che chiede l’assegno deve provare quattro cose distinte:
- la propria condizione di difficoltà economica;
- lo squilibrio rispetto alla situazione dell’altro coniuge;
- l’impossibilità oggettiva di mantenersi autonomamente;
- il carattere incolpevole di quella impossibilità.
Sono quattro passaggi, non uno. La domanda viene respinta molto più spesso sul terzo e sul quarto che sui primi due: dimostrare di guadagnare meno dell’altro è facile, dimostrare di non poter fare altrimenti è il punto difficile.
Le prove che servono davvero
Nella pratica il fascicolo si costruisce con documenti, non con dichiarazioni:
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, proprie e dell’altro coniuge;
- estratti conto e documentazione bancaria;
- iscrizione al centro per l’impiego e prova delle candidature inviate;
- certificazioni sanitarie, se la difficoltà dipende dallo stato di salute;
- documentazione di eventuali carichi familiari.
La prova delle ricerche di lavoro è quella che i mariti trascurano più spesso, ed è proprio quella che il giudice usa per distinguere l’impossibilità dalla scelta.
Essere disoccupati non basta
Lo stato di disoccupazione, da solo, non dimostra il diritto all’assegno. Il criterio applicato è quello dell’autoresponsabilità: chi ha una capacità lavorativa concreta e non la utilizza non può addossare all’ex coniuge il proprio mantenimento.
Rilevano invece le circostanze che rendono quella capacità inesigibile:
- la perdita del lavoro non dipendente dalla propria volontà;
- l’impossibilità di lavorare per ragioni di salute;
- l’età avanzata, che rende irrealistico il reinserimento;
- l’aver rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia durante il matrimonio.
L’ultima ipotesi è quella meno conosciuta e spesso la più solida: il contributo dato alla famiglia a scapito del proprio percorso professionale è un elemento che pesa, e vale per il marito esattamente come per la moglie.
Mantenimento e assegno divorzile non sono la stessa cosa
- l’assegno di mantenimento si riconosce nella separazione e dura fino al divorzio;
- l’assegno divorzile si riconosce con il divorzio e prende il posto del precedente.
La differenza non è solo di nome. Nella separazione il matrimonio è ancora in piedi e il parametro di riferimento resta il tenore di vita goduto durante l’unione. Con il divorzio quel legame si scioglie e i criteri cambiano: dal 2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno superato il criterio del tenore di vita, valorizzando la funzione assistenziale dell’assegno e il contributo dato dal coniuge alla formazione del patrimonio comune. Ne parliamo in come si determina l’assegno dopo il divorzio.
La conseguenza pratica è che ottenere il mantenimento in separazione non garantisce di ottenere l’assegno divorzile, e l’importo può cambiare sensibilmente.
Che cosa esclude o riduce il diritto
- L’addebito della separazione: al coniuge cui la separazione è addebitata non spetta il mantenimento. Su quando scatta si veda addebito della separazione: quando scatta e come evitarlo.
- Una nuova convivenza stabile, che può far venire meno il diritto: ne trattiamo in nuova convivenza e assegno divorzile.
- Il miglioramento della propria situazione economica, o il peggioramento di quella dell’obbligato, che aprono la strada alla revisione dell’assegno.
- Il rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, che il giudice legge come mancanza del requisito dell’incolpevolezza.
Come viene quantificato
Non esistono tabelle vincolanti. Il giudice guarda ai redditi e ai patrimoni di entrambi, alla durata del matrimonio, al contributo dato da ciascuno alla vita familiare, all’età e alle condizioni di salute, e all’assegnazione della casa familiare, che incide sull’equilibrio complessivo.
L’assegno per il coniuge, va precisato, è cosa diversa dal mantenimento dei figli: quest’ultimo segue regole proprie e non viene meno per l’addebito né per una nuova convivenza.
E il mantenimento dei figli
Lo stesso principio vale per i figli: entrambi i genitori contribuiscono in proporzione alle proprie risorse. Se la madre ha redditi più alti, contribuirà in misura maggiore; e se i figli sono collocati prevalentemente presso il padre, sarà lei a versare a lui l’assegno per il loro mantenimento.
È bene tenere le due cose distinte: l’assegno per il coniuge e quello per i figli hanno presupposti diversi e seguono strade diverse. Il secondo non viene meno per l’addebito né per una nuova convivenza, e non è rinunciabile dai genitori. Come si determina lo spieghiamo in come si calcola l’assegno di mantenimento.
Gli errori che fanno perdere la causa
Tre ricorrono con regolarità: presentarsi senza la documentazione reddituale dell’altro coniuge e pretendere che sia il tribunale a cercarla; dichiarare di essere disoccupati senza alcuna prova di aver cercato lavoro; e chiedere una cifra costruita sul tenore di vita passato anziché sul proprio fabbisogno effettivo, il che indebolisce l’intera domanda.
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- Come ridurre l’assegno di mantenimento: la revisione
- Addebito della separazione: quando scatta e come evitarlo
Domande frequenti
Il marito disoccupato ha sempre diritto al mantenimento?
No. Deve dimostrare che la disoccupazione dipende da un’impossibilità oggettiva e incolpevole di mantenersi, non da una scelta o dal mancato utilizzo della propria capacità lavorativa.
La moglie che lavora può dover versare l’assegno al marito?
Sì, se il marito è il coniuge economicamente più debole e prova lo squilibrio e l’impossibilità oggettiva di provvedere a sé stesso. Il criterio è economico, non di genere.
Quando termina l’assegno di mantenimento?
Con il divorzio, quando può essere sostituito dall’assegno divorzile, che però risponde a criteri diversi e non è automatico.
La salute o l’età avanzata contano?
Sì, quando impediscono oggettivamente di trovare un’occupazione. Vanno documentate: l’affermazione generica non è sufficiente.
Se trovo lavoro perdo l’assegno?
Non automaticamente, ma l’altro coniuge può chiederne la revisione o la revoca dimostrando che è mutata la situazione economica su cui l’assegno era stato calcolato.
Il mantenimento può essere a carico della moglie?
Sì. Se è la moglie ad avere redditi e patrimonio maggiori, è lei a versare l’assegno al marito economicamente più debole: il criterio è economico, non di genere.
Anche per i figli può pagare la madre?
Sì. Entrambi i genitori contribuiscono in proporzione ai redditi, e se i figli vivono prevalentemente con il padre è la madre a versargli l’assegno per loro.