Come sappiamo in caso di separazione (o divorzio) il nostro ordinamento riconosce al coniuge economicamente più debole il diritto a percepire, da parte dell’altro coniuge, un assegno di mantenimento o, nel caso del divorzio, un assegno divorzile secondo quanto stabilito dalla Legge sul divorzio n.898/70.
Il primo requisito per ottenere un assegno di mantenimento è lo status di difficoltà economica (che sia naturalmente incolpevole) che non consente al coniuge di sostenersi in maniera autonoma.
Prima di approfondire l’argomento è utile chiarire la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile: il primo è quello che viene riconosciuto in sede di separazione e dura fino al divorzio; il secondo è chiaramente quello che viene riconosciuto in sede di divorzio e va a sostituire l’assegno di mantenimento.
I presupposti per ottenere l’uno o l’altro sono tuttavia diversi e il loro scopo e altrettanto diverso.
L’assegno di mantenimento infatti va a garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio mentre l’assegno divorzile garantisce soltanto un tenore di dignitoso ovvero la sola autosufficienza economica (stante la sua natura assistenziale) e quindi il suo importo è decisamente più contenuto rispetto al primo.
Quali sono i requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento
Chiariamo subito che il semplice stato di disoccupazione non è sufficiente a dimostrare il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, poiché è richiesta la prova dell’impossibilità oggettiva – ovvero non per propria colpa – di mantenersi da soli.
Tale presupposto è naturalmente applicabile tanto alla moglie quanto al marito.
Da ciò ne consegue che l’ex moglie che abbia un impiego stabile può essere condannata dal Giudice a versare l’assegno di mantenimento ( o divorzile ) al marito disoccupato purchè questo dimostri non solo la differenza economica ma anche la sua impossibilità oggettiva ed incolpevole di mantenersi da solo.
Le ipotesi più frequenti sono la perdita del lavoro o l’impossibilità di reperire un’attività lavorativa per cause non imputabili alla sua volontà (cause di salute, età avanzata etc…..)
In conclusione, dunque, i criteri e i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile, sono identici per entrami i coniugi: la legge infatti non pone distinzioni legate al sesso e pertanto il mantenimento potrà spettare tanto alla moglie quanto al marito, purchè non vi sia pronuncia di addebito (sul punto rimandiamo al nostro approfondimento in tema di separazione con addebito).