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ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

Quando l’assegno di mantenimento spetta al marito

§ Sintesi dei contenuti

Il marito può ottenere l’assegno di mantenimento se è il coniuge economicamente più debole e dimostra di non potersi mantenere da solo per ragioni oggettive e non dipendenti da lui. La legge non distingue in base al sesso: i presupposti sono gli stessi per la moglie e per il marito. Quello che cambia, nella pratica, è che al marito viene chiesto quasi sempre di provare la propria condizione con maggiore precisione.

Il criterio è economico, non di genere

Nell’immaginario comune l’assegno di mantenimento è qualcosa che il marito versa alla moglie. La legge però è neutra rispetto al sesso: l’assegno spetta al coniuge economicamente più debole ed è a carico di quello economicamente più forte, chiunque dei due sia.

Se è la moglie ad avere il reddito e il patrimonio maggiori, sarà lei a versare l’assegno al marito che si trovi in condizioni inferiori e non sia in grado di procurarsi mezzi adeguati. Con l’aumento dei nuclei in cui la donna ha la posizione lavorativa più solida, è una situazione sempre più frequente — e sempre più spesso mal digerita, perché urta contro un’aspettativa culturale prima che giuridica.

I presupposti da provare sono esattamente gli stessi che si applicherebbero a parti invertite: un divario economico significativo, l’inadeguatezza dei mezzi di chi chiede l’assegno e l’impossibilità di procurarseli, e l’assenza di addebito a suo carico. Valgono anche gli stessi criteri di valutazione: durata del matrimonio, tenore di vita goduto, contributo dato alla famiglia, attitudine al lavoro di chi chiede.

Quando l’assegno può spettare al marito

Il presupposto è una difficoltà economica incolpevole, tale da non consentire di sostenersi autonomamente. L’ex moglie con un impiego stabile può quindi essere tenuta a versare un assegno al marito disoccupato, ma solo se questi dimostra sia lo squilibrio economico sia l’impossibilità oggettiva di provvedere a sé stesso.

Che cosa bisogna dimostrare, in concreto

Il coniuge che chiede l’assegno deve provare quattro cose distinte:

  • la propria condizione di difficoltà economica;
  • lo squilibrio rispetto alla situazione dell’altro coniuge;
  • l’impossibilità oggettiva di mantenersi autonomamente;
  • il carattere incolpevole di quella impossibilità.

Sono quattro passaggi, non uno. La domanda viene respinta molto più spesso sul terzo e sul quarto che sui primi due: dimostrare di guadagnare meno dell’altro è facile, dimostrare di non poter fare altrimenti è il punto difficile.

Le prove che servono davvero

Nella pratica il fascicolo si costruisce con documenti, non con dichiarazioni:

  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, proprie e dell’altro coniuge;
  • estratti conto e documentazione bancaria;
  • iscrizione al centro per l’impiego e prova delle candidature inviate;
  • certificazioni sanitarie, se la difficoltà dipende dallo stato di salute;
  • documentazione di eventuali carichi familiari.

La prova delle ricerche di lavoro è quella che i mariti trascurano più spesso, ed è proprio quella che il giudice usa per distinguere l’impossibilità dalla scelta.

Essere disoccupati non basta

Lo stato di disoccupazione, da solo, non dimostra il diritto all’assegno. Il criterio applicato è quello dell’autoresponsabilità: chi ha una capacità lavorativa concreta e non la utilizza non può addossare all’ex coniuge il proprio mantenimento.

Rilevano invece le circostanze che rendono quella capacità inesigibile:

  • la perdita del lavoro non dipendente dalla propria volontà;
  • l’impossibilità di lavorare per ragioni di salute;
  • l’età avanzata, che rende irrealistico il reinserimento;
  • l’aver rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia durante il matrimonio.

L’ultima ipotesi è quella meno conosciuta e spesso la più solida: il contributo dato alla famiglia a scapito del proprio percorso professionale è un elemento che pesa, e vale per il marito esattamente come per la moglie.

Mantenimento e assegno divorzile non sono la stessa cosa

  • l’assegno di mantenimento si riconosce nella separazione e dura fino al divorzio;
  • l’assegno divorzile si riconosce con il divorzio e prende il posto del precedente.

La differenza non è solo di nome. Nella separazione il matrimonio è ancora in piedi e il parametro di riferimento resta il tenore di vita goduto durante l’unione. Con il divorzio quel legame si scioglie e i criteri cambiano: dal 2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno superato il criterio del tenore di vita, valorizzando la funzione assistenziale dell’assegno e il contributo dato dal coniuge alla formazione del patrimonio comune. Ne parliamo in come si determina l’assegno dopo il divorzio.

La conseguenza pratica è che ottenere il mantenimento in separazione non garantisce di ottenere l’assegno divorzile, e l’importo può cambiare sensibilmente.

Che cosa esclude o riduce il diritto

Come viene quantificato

Non esistono tabelle vincolanti. Il giudice guarda ai redditi e ai patrimoni di entrambi, alla durata del matrimonio, al contributo dato da ciascuno alla vita familiare, all’età e alle condizioni di salute, e all’assegnazione della casa familiare, che incide sull’equilibrio complessivo.

L’assegno per il coniuge, va precisato, è cosa diversa dal mantenimento dei figli: quest’ultimo segue regole proprie e non viene meno per l’addebito né per una nuova convivenza.

E il mantenimento dei figli

Lo stesso principio vale per i figli: entrambi i genitori contribuiscono in proporzione alle proprie risorse. Se la madre ha redditi più alti, contribuirà in misura maggiore; e se i figli sono collocati prevalentemente presso il padre, sarà lei a versare a lui l’assegno per il loro mantenimento.

È bene tenere le due cose distinte: l’assegno per il coniuge e quello per i figli hanno presupposti diversi e seguono strade diverse. Il secondo non viene meno per l’addebito né per una nuova convivenza, e non è rinunciabile dai genitori. Come si determina lo spieghiamo in come si calcola l’assegno di mantenimento.

Gli errori che fanno perdere la causa

Tre ricorrono con regolarità: presentarsi senza la documentazione reddituale dell’altro coniuge e pretendere che sia il tribunale a cercarla; dichiarare di essere disoccupati senza alcuna prova di aver cercato lavoro; e chiedere una cifra costruita sul tenore di vita passato anziché sul proprio fabbisogno effettivo, il che indebolisce l’intera domanda.

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Domande frequenti

Il marito disoccupato ha sempre diritto al mantenimento?

No. Deve dimostrare che la disoccupazione dipende da un’impossibilità oggettiva e incolpevole di mantenersi, non da una scelta o dal mancato utilizzo della propria capacità lavorativa.

La moglie che lavora può dover versare l’assegno al marito?

Sì, se il marito è il coniuge economicamente più debole e prova lo squilibrio e l’impossibilità oggettiva di provvedere a sé stesso. Il criterio è economico, non di genere.

Quando termina l’assegno di mantenimento?

Con il divorzio, quando può essere sostituito dall’assegno divorzile, che però risponde a criteri diversi e non è automatico.

La salute o l’età avanzata contano?

Sì, quando impediscono oggettivamente di trovare un’occupazione. Vanno documentate: l’affermazione generica non è sufficiente.

Se trovo lavoro perdo l’assegno?

Non automaticamente, ma l’altro coniuge può chiederne la revisione o la revoca dimostrando che è mutata la situazione economica su cui l’assegno era stato calcolato.

Il mantenimento può essere a carico della moglie?

Sì. Se è la moglie ad avere redditi e patrimonio maggiori, è lei a versare l’assegno al marito economicamente più debole: il criterio è economico, non di genere.

Anche per i figli può pagare la madre?

Sì. Entrambi i genitori contribuiscono in proporzione ai redditi, e se i figli vivono prevalentemente con il padre è la madre a versargli l’assegno per loro.

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