L’unione civile è l’istituto con cui, dal 2016, due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono una formazione sociale riconosciuta dallo Stato. La legge le attribuisce quasi tutti i diritti del matrimonio — eredità, reversibilità, casa, regime patrimoniale — con alcune differenze che vale la pena conoscere prima di sceglierla.
La introduce la legge 76/2016, la cosiddetta legge Cirinnà, che nella stessa occasione ha disciplinato anche la convivenza di fatto: due istituti diversi, che spesso vengono confusi.
Esiste l’unione civile per le coppie eterosessuali?
No. L’unione civile è riservata alle coppie dello stesso sesso. Una coppia eterosessuale che non voglia sposarsi ha due strade: restare una convivenza di fatto, con i diritti che la legge le riconosce, oppure regolare i rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza.
È una domanda che ricorre spessissimo, e la risposta secca evita perdite di tempo: non esiste un’unione civile etero, e non c’è modo di costituirla.
Come si costituisce
Con una dichiarazione resa da entrambe le parti davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. L’ufficiale registra l’atto nell’archivio dello stato civile: da quel momento l’unione produce i suoi effetti.
Non serve una pubblicazione come per il matrimonio, e la procedura è sensibilmente più rapida. I dettagli operativi sono in la registrazione delle unioni civili.
Chi non può costituirla: le cause impeditive
L’unione civile è nulla in presenza di:
- un matrimonio o un’altra unione civile ancora in essere per una delle parti;
- l’interdizione per infermità di mente di uno dei due;
- rapporti di parentela, affinità, adozione o affiliazione fra le parti;
- la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sull’unito civilmente dell’altra.
Alla nullità si aggiunge la minore età: l’unione civile si costituisce solo fra maggiorenni, senza le autorizzazioni previste in materia matrimoniale.
Diritti e doveri
Dall’unione civile derivano obblighi reciproci di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuno. Le parti concordano insieme l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
C’è una differenza importante rispetto al matrimonio: non è previsto l’obbligo di fedeltà. È una scelta consapevole del legislatore, e ha una conseguenza pratica — l’infedeltà non può essere invocata come nel giudizio di addebito della separazione.
Le parti possono inoltre scegliere un cognome comune per la durata dell’unione, e ciascuna può anteporre o posporre il proprio.
Il regime patrimoniale
Vale la comunione legale dei beni, salvo che le parti scelgano diversamente al momento della costituzione o successivamente. È lo stesso meccanismo del matrimonio, con le stesse conseguenze su acquisti, aziende e beni personali.
Eredità
L’unito civilmente ha gli stessi diritti successori del coniuge: è erede legittimo e legittimario, con le medesime quote di riserva. Un testamento non può escluderlo.
Gli spettano inoltre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano. Il confronto con quanto invece non spetta al convivente di fatto è impietoso, ed è la ragione principale per cui molte coppie scelgono l’unione civile.
Reversibilità e trattamento di fine rapporto
Alla morte di una delle parti, l’altra ha diritto alla pensione di reversibilità alle stesse condizioni previste per il coniuge, e all’indennità di fine rapporto maturata dal defunto.
Se l’unione si è sciolta e la parte percepisce un assegno periodico, valgono regole analoghe a quelle dell’ex coniuge divorziato, di cui parliamo in reversibilità al coniuge separato e al divorziato.
La casa e il contratto di locazione
In caso di morte della parte che aveva stipulato il contratto di locazione dell’abitazione comune, l’altra succede nel contratto. Lo stesso vale in caso di recesso del conduttore.
Scioglimento: più semplice del divorzio
Qui la differenza con il matrimonio è netta e a favore dell’unione civile. Non esiste la separazione: le parti manifestano, anche disgiuntamente, la volontà di sciogliere l’unione davanti all’ufficiale di stato civile, e trascorsi tre mesi possono proporre la domanda di scioglimento.
Niente attesa di sei mesi o di un anno come fra separazione e divorzio, e niente giudizio di addebito. L’unione si scioglie inoltre per morte, per dichiarazione di morte presunta, e nei casi in cui una delle parti rettifica l’attribuzione di sesso.
Che cosa resta diverso dal matrimonio
- non è previsto l’obbligo di fedeltà;
- non è prevista la separazione: si passa direttamente allo scioglimento;
- la legge non disciplina l’adozione del figlio del partner, materia che è stata lasciata fuori dal testo e affidata alle valutazioni dei giudici caso per caso;
- non si applicano le norme sulla pubblicazione preventiva.
Per il resto — diritti patrimoniali, successori, previdenziali, assistenziali — la legge opera un rinvio pressoché integrale alla disciplina del matrimonio.
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Domande frequenti
L’unione civile vale anche per le coppie eterosessuali?
No, è riservata alle coppie dello stesso sesso. Le coppie eterosessuali che non vogliono sposarsi possono ricorrere alla convivenza di fatto e al contratto di convivenza.
L’unito civilmente eredita?
Sì, con gli stessi diritti del coniuge: è erede legittimo e legittimario e non può essere escluso per testamento.
Spetta la pensione di reversibilità?
Sì, alle stesse condizioni previste per il coniuge, insieme all’indennità di fine rapporto maturata dal defunto.
Come si scioglie un’unione civile?
Manifestando la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale di stato civile; trascorsi tre mesi si può proporre la domanda. Non è prevista una fase di separazione.
C’è l’obbligo di fedeltà?
No. È una delle differenze rispetto al matrimonio, insieme all’assenza della separazione e alla disciplina dell’adozione.