Anche una spesa che nulla ha a che vedere con la salute in senso stretto può essere straordinaria, e quindi da dividere fra i genitori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 5490 del 2018, in un caso che riguardava i trattamenti estetici di una ragazza: nessuna prescrizione medica, eppure spesa dovuta.
Il caso: l’estetista senza prescrizione medica
Un genitore aveva impugnato la decisione della Corte d’appello sostenendo che fosse illegittimo qualificare come straordinari gli esborsi affrontati dalla madre per i trattamenti estetici della figlia, proprio perché non sorretti da alcuna prescrizione medica.
La Cassazione ha respinto l’argomento. Sulla natura della spesa i giudici non hanno avuto dubbi: per tipologia e caratteristiche l’estetista rientra fra le spese che, come la stessa Corte aveva già affermato, «per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli».
Nel caso concreto il trattamento era destinato a rimuovere una peluria sul viso della ragazza, definita anomala e fonte di notevole imbarazzo. La valutazione di utilità compiuta dai giudici di merito, ha precisato la Corte, non era sindacabile in sede di legittimità.
Il criterio non è la prescrizione medica
È il punto che rende questa pronuncia utile ben oltre il caso dell’estetista. Ciò che qualifica una spesa come straordinaria non è l’esistenza di una prescrizione, ma la combinazione di tre caratteri: rilevanza economica, imprevedibilità e imponderabilità rispetto al normale svolgersi della vita del figlio.
Ne discende che possono essere straordinarie spese di natura molto diversa, purché rispondano a un’utilità concreta per il minore accertata dal giudice. Il quadro generale della distinzione è nella nostra guida completa alle spese straordinarie per i figli e in spese ordinarie e straordinarie: le differenze.
Accertata l’utilità, l’obbligo di contribuire scatta
Una volta che il giudice di merito ha riconosciuto l’utilità della spesa per la figlia, e appurata la sua natura straordinaria, ciascun genitore è tenuto a corrisponderne la propria quota, che di regola è il cinquanta per cento salvo diversa previsione del provvedimento.
Il dissenso: l’arma che il genitore aveva e non ha usato
Questa è la parte da cui trarre la lezione pratica. Il genitore non collocatario conserva sempre la possibilità di opporsi a una spesa, ma il dissenso deve essere:
- tempestivo, cioè manifestato entro i termini previsti e prima che la spesa venga sostenuta;
- motivato, con l’indicazione delle ragioni concrete dell’opposizione;
- espresso nelle forme prescritte, quindi per iscritto e in modo tracciabile.
Nel caso deciso dalla Cassazione nessun dissenso era stato manifestato in questi termini, e proprio per questo non è stata riconosciuta alcuna alternativa al pagamento. Il silenzio, in questa materia, vale come adesione.
Sulle conseguenze del mancato accordo si veda spese straordinarie non concordate: chi le paga.
Contestare la spesa perché è troppo alta non basta
L’ordinanza affronta anche un secondo profilo, altrettanto istruttivo. Il genitore aveva sostenuto che la spesa fosse insostenibile rispetto alla propria capacità economica, ma la Corte ha ritenuto la doglianza «del tutto generica e, come tale, inammissibile».
Chi eccepisce l’insostenibilità deve motivare e provare, con riferimento all’effettivo reddito di ciascuno dei genitori. Affermare genericamente di non potersela permettere non produce alcun effetto.
Che cosa portarsi a casa
- Una spesa non diventa ordinaria per il fatto di non essere medica.
- Se non sei d’accordo, dillo prima, per iscritto e spiegando perché: dopo è tardi.
- Se contesti l’importo, porta i numeri: i tuoi redditi e quelli dell’altro genitore.
- Conserva le comunicazioni: nella quasi totalità dei contenziosi sulle spese straordinarie si decide su quello che è stato scritto e quando.
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Domande frequenti
L’estetista è davvero una spesa straordinaria?
Nel caso deciso dalla Cassazione sì, perché il trattamento rispondeva a un’utilità concreta per la ragazza e presentava i caratteri di rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità richiesti. Non è però una regola valida per qualsiasi trattamento estetico: conta la valutazione del caso specifico.
Serve la prescrizione medica perché una spesa sia straordinaria?
No. La prescrizione può rafforzare la posizione di chi sostiene la spesa, ma non è il criterio decisivo.
Posso rifiutarmi di pagare una spesa che non ho autorizzato?
Solo se hai manifestato un dissenso tempestivo, motivato e nelle forme dovute. Se non lo hai fatto, il silenzio viene interpretato come adesione e l’obbligo di rimborso resta.
E se la spesa è superiore alle mie possibilità?
Devi dimostrarlo con riferimento ai redditi effettivi di entrambi i genitori. Una contestazione generica viene dichiarata inammissibile.