Il quadro normativo: cosa punisce l’art. 570 bis c.p.
L’art. 570 bis del codice penale, introdotto dal decreto legislativo n. 21 del 2018 nell’ambito della cosiddetta riserva di codice, sanziona penalmente la violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. La norma ha riordinato e unificato in un’unica fattispecie quanto in precedenza era disperso tra diverse disposizioni speciali.
Il reato si perfeziona in una pluralità di situazioni: quando il mantenimento ordinario non venga corrisposto o venga versato solo parzialmente, quando non sia aggiornato secondo gli indici Istat previsti dal provvedimento del giudice, e quando non vengano rimborsate le spese straordinarie sostenute dall’altro genitore. Un aspetto particolarmente rilevante, chiarito dalla giurisprudenza più recente, è che la sanzione penale scatta a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno del beneficiario: l’inadempimento in sé è sufficiente a integrare il reato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19715 del 2025, ha precisato che il reato si configura anche con il mancato pagamento delle spese straordinarie previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra i coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi, nonché delle spese imprevedibili indispensabili per l’interesse dei figli, poiché la norma non si riferisce solo all’assegno ma, più in generale, a tutti gli obblighi di natura economica in materia di affido.
Cosa si intende per spese straordinarie
La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie ha rilievo pratico fondamentale. Le spese ordinarie sono quelle già coperte dall’assegno mensile di mantenimento: vitto, abbigliamento, trasporti urbani, materiale scolastico di base, farmaci da banco. Le spese straordinarie sono invece quelle che, per loro natura, imprevedibilità e rilevanza economica, esulano dall’ordinario regime di vita del figlio e non possono essere comprese forfettariamente nell’assegno. Rientrano in questa categoria le cure mediche specialistiche, le spese odontoiatriche, le rette scolastiche di istituti privati, le attività sportive o artistiche di un certo impegno economico, i viaggi studio e gli acquisti di strumenti informatici di rilievo.
Conviene sporgere querela?
La scelta tra la via penale e quella civile non è neutra e va ponderata con attenzione, preferibilmente con il supporto di un avvocato matrimonialista.
Se l’obiettivo primario è recuperare le somme non corrisposte, la sede civile è generalmente più efficace e diretta. Il genitore creditore può richiedere un decreto ingiuntivo, azionare il titolo esecutivo già in suo possesso con un atto di precetto e procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Il ricorso alla denuncia penale è invece consigliabile nei casi più gravi, caratterizzati da inadempimento sistematico, condotte ostruzionistiche, sottrazione fraudolenta dei beni o totale assenza di collaborazione. In questi casi la pressione penale può sbloccare situazioni altrimenti impossibili da risolvere in sede civile.
Cosa succede in caso di condanna penale e come recupero il credito?
Il procedimento penale, quando si conclude con una condanna, produce in genere una pena detentiva, eventualmente convertita in misure alternative, e la condanna al pagamento in favore della persona offesa di una provvisionale, ossia di una somma determinata a titolo di acconto sul risarcimento complessivo. Per la liquidazione integrale del credito, comprensiva di tutti gli arretrati e dell’eventuale risarcimento del danno, le parti vengono rinviate al giudice civile competente.
È quindi opportuno fin dall’inizio costituirsi parte civile nel processo penale, in modo da poter beneficiare della provvisionale e mantenere aperto il diritto al risarcimento pieno.
Il dissenso a una spesa straordinaria: quando è valido e quando non lo è
Una delle questioni più dibattute riguarda la rilevanza penale del mancato rimborso di spese che non siano state preventivamente concordate tra i genitori. Il principio generale è che il consenso preventivo non è sempre indispensabile. Il cosiddetto obbligo di concertazione cede ogni qualvolta la spesa, ancorché contestata, sia stata sostenuta nel preminente interesse del figlio.
In altre parole, non è sufficiente limitarsi a rifiutare il rimborso: occorre fornire motivazioni specifiche, pertinenti e non pretestuose. Un dissenso generico, opposto per meri fini ostruzionistici o conflittuali, non fa venire meno né l’obbligo civilistico di rimborso né la rilevanza penale della condotta ai sensi dell’art. 570 bis c.p.
Il valore probatorio di sms, email e messaggi WhatsApp
Nella pratica, uno dei nodi più frequenti riguarda la dimostrazione del consenso o del dissenso prestato dall’altro genitore. Su questo punto la giurisprudenza ha fatto chiarezza: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19155 del 13 giugno 2019, ha affrontato il tema della valenza probatoria di sms ed email nel processo civile, assimilando tali strumenti alle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 del codice civile, con la conseguenza che essi costituiscono piena prova dei fatti rappresentati se la controparte non ne contesta la conformità in modo chiaro, circostanziato ed esplicito.
Lo stesso principio si applica ai messaggi WhatsApp, anch’essi riconducibili alla medesima categoria di riproduzioni informatiche. È pertanto buona prassi conservare sempre le comunicazioni digitali intercorse con l’altro genitore, poiché possono costituire prova sia del consenso prestato sia del rifiuto ingiustificato opposto.
E se l’altro genitore è irreperibile o non risponde?
L’irreperibilità dell’altro genitore non costituisce un ostacolo insuperabile al recupero delle spese anticipate. Anche in assenza di comunicazione preventiva o di risposta, è possibile ottenere il rimborso dimostrando che la spesa non era superflua, era proporzionata al tenore di vita della famiglia e rispondeva a un interesse concreto del figlio. In questi casi è opportuno raccogliere preventivamente tutta la documentazione utile: preventivi, fatture, ricevute, certificazioni mediche o scolastiche, comunicazioni inviate anche senza risposta.
La prescrizione del diritto al rimborso
Il diritto al rimborso delle spese straordinarie si prescrive in cinque anni dal momento in cui la spesa è stata sostenuta. Decorso questo termine, l’azione civile non è più esperibile. Tuttavia, anche in caso di prescrizione del credito civile, è sempre opportuno valutare con un avvocato se il comportamento complessivo del genitore inadempiente nel corso del tempo integri autonome fattispecie di rilevanza penale, che seguono regole di prescrizione diverse.
Il fattore della conflittualità genitoriale
Il mancato rimborso delle spese straordinarie è spesso il sintomo di una conflittualità profonda che persiste tra i genitori anche molto tempo dopo la separazione. In alcuni casi, il contenzioso economico diventa un terreno di scontro che poco ha a che fare con l’interesse reale dei figli. Lavorare sulla qualità della comunicazione, anche con il supporto di mediatori familiari o psicologi, può rappresentare la strada più efficace per risolvere stabilmente il problema, prima ancora di ricorrere agli strumenti legali.
E se il genitore obbligato non ha i mezzi economici per far fronte alle spese?
Le difficoltà economiche reali del genitore obbligato non sono irrilevanti: in sede penale possono incidere sull’elemento soggettivo del reato, e in sede civile possono giustificare una revisione delle condizioni di mantenimento. È però indispensabile agire tempestivamente, rivolgendosi a un legale prima che si accumulino gli inadempimenti e prima che vengano intraprese azioni giudiziarie. Un avvocato potrà valutare se sussistono i presupposti per chiedere al giudice una modifica delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, adeguandole alla mutata situazione reddituale.
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Vedi il quadro completo delle spese straordinarie per i figli e l’obbligo di rimborso. Riferimento: art. 337-ter del Codice civile.
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Domande frequenti
Devo rimborsare una spesa straordinaria decisa senza il mio accordo?
Dipende. Per le spese di maggiore importo e non urgenti l’accordo è di norma necessario, e in sua mancanza puoi contestarle. Per quelle urgenti, necessarie o di modico valore, l’accordo preventivo non è richiesto.
Quali spese richiedono sempre l’accordo?
Quelle gravose e non urgenti, come scelte scolastiche o sportive impegnative: vanno condivise tra i genitori, nell’interesse del figlio.
Come evitare i conflitti sulle spese straordinarie?
Definendo chiaramente, già nelle condizioni di separazione, quali spese sono considerate straordinarie e come vanno autorizzate e ripartite.