Sintesi dei contenuti
Come è noto dal 1 marzo 2023 sono entrate in vigore nuove regole in materia di separazione e divorzio a seguito della cosiddetta Riforma Cartabia che ha rivoluzionato gran parte delle norme in materia di giustizia (civile e penale).
Ci occuperemo di seguito brevemente delle principali novità in tema di diritto di famiglia (applicabili anche alle coppie con figli non sposate) partendo dalla premessa che l’obiettivo della riforma in materia di famiglia è l’accelerazione dei tempi.
La prima grande novità, infatti, è quella per cui si potrà proporre la domanda di separazione e quella di divorzio in un unico atto.
Cumulo di domande di separazione e divorzio
Con il ricorso introduttivo si potranno proporre contemporaneamente sia la domanda di separazione che la domanda di divorzio in via congiunta o in via giudiziale.
La norma prevede che “Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”, restando fermo il requisito della cessazione ininterrotta della convivenza.
In buona sostanza, quindi, occorre che dalla separazione siano passati almeno 6 o 12 mesi (a seconda che la separazione sia stata pronunciata in via consensuale o giudiziale). Durante questo periodo ovviamente i coniugi non si dovranno essere riconciliati né dovrà essere stata ripresa la convivenza tra di essi.
L’introduzione della possibilità di avanzare subito le due domande (separazione e divorzio) risponde all’esigenza, invero già avvertita in passato, di coordinare i due procedimenti consentendo una contemporanea trattazione in un’ottica di economia processuale dal momento che si tratta di procedimenti sovrapponibili in cui vi è una sostanziale analogia di attività istruttoria.
Per tale ragione le nuove norme prevedono che al ricorso debbano essere allegati tutti i documenti utili al Giudice per avere un quadro chiaro e completo della situazione – anche reddituale – delle parti.
Nel ricorso dovranno essere indicati tutti i fatti e tutti i mezzi di prova oltre alla completa documentazione reddituale del ricorrente, come richiesto dal nuovo art.473 bis.12 c.p.c.
Il piano genitoriale
Altra novità interessante è rappresentata dalla allegazione di un “Piano Genitoriale” in tutti quei giudizi in cui siano presenti figli minori, nel quale andranno indicatele attività, gli impegni dei figli, il percorso educativo, le attività extrascolastiche, le frequentazioni e le vacanze normalmente godute dal minore.
Tale previsione risponde all’esigenza di consentire al Giudice di adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse del minore tenendo conto della sua vita pregressa e delle sue abitudini consolidate.
Il Giudice avrà inoltre facoltà di sanzionare il genitore che – accettando il piano genitoriale – poi non lo rispetti.
Tribunale competente
La Riforma rafforza la centralità dell’interesse prevalente del minore già partendo dall’individuazione del Tribunale competente che è quello della residenza del minore che corrisponde quindi al luogo ove si svolge la sua vita.
Per inciso – in mancanza di figli minorenni – la competenza sarà del Tribunale del luogo di residenza del convenuto o dell’ultima residenza comune dei coniugi.
La Riforma inoltre istituisce il cosiddetto Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che entrerà in vigore – salvo impedimenti- verso la fine del 2024 con l’intento di eliminare l’attuale frammntarietà fra i vari organi.
Le tempistiche
Venendo ora in concreto alle tempistiche , le nuove norme (art. 473 bis .14) prevendono che: una volta depositato il ricorso, il Presidente entro 3 giorni fissa l’udienza di comparizione (specificando che tra i deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di 90 giorni ) e nomina il Giudice relatore al quale può delegare la trattazione del procedimento.
In seguito alla prima udienza, ove la conciliazone tra le parti non riesca, il Giudice emana i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell’interesse della prole.
In questo modo si concentrano in capo al Giudice sia i poteri decisori di adottare provvedimenti urgenti e sia i poteri istruttori di valutazione e ammissione dei mezzi di prova che le parti hanno già articolato nei propri scritti difensivi (rispettivamente ricorso introduttivo e memoria difensiva).
Anche questa concentrazione di poteri e attività, consente di abbreviare i tempi dell’intera procedura potendo il Giudice sin da subito disporre di tutti gli elementi utili all’assunzione dei provvedimenti necessari.
L’ascolto del minore
Un’altra novità molto importante riguarda l’ascolto del minore espressamente previsto dall’art.473 bis.4 c.p.c. il quale prevede che il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore che abbia capacità di discernimento è ascoltato dal Giudice nei procedimenti che lo riguardano.
A meno che il Giudice non ritenga che l’ascolto sia contrario agli interessi del minore.
Le successive norme regolamentano l’ascolto del minore che dovrà avvenire sempre in modalità protetta con l’assistenza ove occorra di esperti ed altri ausiliari.
Ci eravamo in passato già occupati della sempre crescente esigenza di far trovare ingresso all’interno del procedimento del pensiero del minore in ordine alle scelte che lo riguardano e del resto la stessa noramtiva a livello sovranazionale (fra tutte la Convenzione di New York del 20.11.1989 sui Diritti del fanciullo, poi recepita dai vari Stati tra cui l’Italia nel 1991) impone di garantire al minore capace di discernimento di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa.
Della violenza domestica o di genere
Una sezione della normativa è poi dedicata specificamente alla “violenza domestica o di genere” (Capo III sezione I c.p.c.) : tale esigenza è stata avvertita in seguito all’allarmante dilagare di episodi di violenza domestica inducendo cosi il Legislatore a dettare specifiche norme per garantire piena tutela alle vittime.
Infatti i procedimenti connotati da epispdi di violenza domestica e di genere (che andrà dimostrata con allegzioni di violenza e/o abuso) , godono ora di una corsia preerenziale, e avranno quindi una trattazione più rapida e caratterizzata da specifiche attività procedurali che consentiranno anche di verificare da subito se quanto allegato dalla parte sia o meno fondato.
Come si può intuire la portata della Riforma è epocale ed è ancora troppo presto per verificarne la validità o meno : occorrerà infatti testare sul campo l’efficacia delle nuove disposizioni e l’impatto che essa avrà sull’intero sistema.
Avvocati Matrimonialisti Associati continuerà a tenervi aggiornati anche in questa fase di cambiamenti importanti seguendone l’evoluzione pratica con ulteriori approfondimenti specifici.
sono separata legalmente dal 1975. Non ci sono figli minorenni. Vorrei finalmente chiudere la vicenda con un divorzio. Il mio ex marito è cittadino greco e vive in grecia. Posso presentare istanza al tribunale da sola o occorre un avvocato? Ho i tempi stretti perchè colpita da grave malattia