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Divorzio in Comune senza avvocato

Con la riforma avutasi con la Legge n. 55 del 6 maggio 2015 sono state introdotte importanti novità in merito alla disciplina della separazione dei coniugi e del divorzio, tali novità attengono essenzialmente ai tempi, che si sono abbreviati rispetto alle previsioni normative precedenti, ed alla procedura per divorziare anche in assenza dell’avvocato.

Le motivazioni che hanno spinto il nostro legislatore a prevedere anche ipotesi in cui sia possibile non fare ricorso all’avvocato sono essenzialmente di ordine pratico: se da un lato si è voluto favorire la libertà dei coniugi, in presenza di determinate condizioni che a breve andremo ad analizzare, nello scegliere la procedura per porre fine al matrimonio, sia in termini di tempi che in termini di costi, dall’altro si è anche voluto snellire il carico giudiziario pendente presso i Tribunali avente ad oggetto proprio le procedure di divorzio, facendo in modo da lasciare maggiore spazio alle nostre autorità giudiziarie da dedicare ad altre questioni che, viceversa, non possono essere risolte lontano dalle aule giudiziarie.

Ciò che è certo è che anche ove si opti per la scelta del divorzio senza l’ausilio e l’assistenza di un avvocato sarà necessario aver rispettato il periodo di separazione imposto dalla legge, di modo che comunque il divorzio non potrà mai essere posto in essere senza che i coniugi siano prima stati separati legalmente, ovvero separati in presenza di un provvedimento del Giudice che li definisce tali e da cui partire per il calcolo dei termini che necessariamente devono essere trascorsi prima di procedere col divorzio.

La Legge riconosce la possibilità ai coniugi di divorziare autonomamente presso il Comune, tuttavia affinchè possa essere avviata tale procedura che sacrifica la supervisione di un tecnico del diritto, quale è appunto l’avvocato, c’è bisogno che vi siano delle specifiche condizioni, condizioni che assicurano l’inesistenza di situazioni particolarmente delicate ove interessi particolari (quali, ad esempio, l’interesse dei minori) non debbano essere tutelate in modo specifico.

In primis la Legge richiede, per la possibilità di divorziare in assenza di avvocato, la presenza del Sindaco che abbia trascritto l’atto di matrimonio o almeno del Sindaco del comune di residenza di uno dei due divorziandi. Dunque non basterà recarsi al Comune, vi è l’obbligatorietà (ai fini della validità di tale procedura) che il divorzio avvenga in presenza del Sindaco quale appena definito.

Ma non basta. Il Sindaco che ha trascritto o del comune di residenza di uno dei coniugi è condizione necessaria ma non sufficiente; affinché, infatti, si possa correttamente procedere i coniugi devono:

  • Non avere figli minori, ai quali sono equiparati sia quelli portatori di handicap che quelli che seppur maggiorenni non siano ancora autosufficienti dal punto di vista economico;
  • Non aver stabilito negli accordi che regolano il divorzio alcun trasferimento patrimoniale. Tuttavia in questa condizione non rientra invece, la possibilità di stabilire un assegno di divorzio a favore di uno dei coniugi, nonostante la portata di natura patrimoniale di tale previsione.

A tal proposito dunque, la prima osservazione da fare è che i coniugi devono apprestarsi a stabilire da soli gli accordi che regoleranno i loro rapporti a seguito di divorzio, e già ciò comporta la necessità di avere dimestichezza in materia dato che tali accordi, formalizzati in presenza del Sindaco, avranno lo stesso identico valore giuridico dei provvedimenti che sarebbero stati emessi in sede giudiziaria.

Già in tale contesto è facile intuire quanto sia rischioso, specie per chi versa in una situazione di debolezza rispetto all’altro coniuge, procedere in assenza di un avvocato che, viceversa, non consentirebbe la formalizzazione di accordi che non tengano in debita considerazione le condizioni dell’uno e dell’altro tentando di contemperare i diversi interessi in gioco. Inoltre talvolta sarà anche difficile per chi non è un tecnico del diritto trovare la giusta formula che non dia adito ad interpretazioni successive degli accordi diverse dalle intenzioni iniziali delle parti.

E’ indubbio che procedere direttamente al Comune senza l’ausilio di un avvocato comporterà costi ben inferiori rispetto all’iter ordinario del ricorso in tribunale, tuttavia è importante che ciò che venga sacrificato non sia la certezza di quanto stabilito e la tutela delle posizioni di entrambe le parti.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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