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Revisione del mantenimento e pensione sociale

In sede di separazione o “divorzio”, laddove uno dei coniugi non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il tenore di vita avuto durante il matrimonio, potrà essere stabilito dal Giudice a carico dell’altro l’obbligo al versamento di un assegno che contribuisca al mantenimento di quello bisognoso. L’importo dell’assegno sarà determinato considerando sia i bisogni del coniuge economicamente più debole sia i redditi dell’altro coniuge che sarà obbligato. L’assegno di mantenimento, data la vulnerabilità delle situazioni di entrambi gli ex coniugi, è suscettibile ad essere revisionato nel tempo.

Cassazione Sentenza n. 18092/2016

La Cassazione con sentenza n. 18092/2016, proprio in merito alla possibilità di revisionare l’importo del mantenimento, ha stabilito che va considerata la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento presentata dall’ex marito se costui dimostra che la ex moglie percepisca altre fonti di reddito, ad esempio la pensione sociale.

Nel caso preso in esame la Corte d’Appello di Bologna aveva determinato in € 250 mensili l’assegno dovuto dal marito alla ex moglie a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il marito impugnava il provvedimento lamentando la violazione dell’art. 384, 2° comma c.p.c. ( che prevede che la Corte di Cassazione quando accoglie il ricorso può cassare la sentenza e rinviarla ad altro Giudice che dovrà uniformarsi a quanto statuito dalla Corte) nonché vizio di motivazione, per avere la Corte del merito trascurato quanto stabilito dalla Cassazione; questa, infatti, aveva cassato già una volta la prima sentenza d’appello in cui il Giudice del merito nella determinazione dell’importo dell’assegno divorzile aveva erroneamente ritenuto di non dare rilevanza alla titolarità in capo alla ex della pensione sociale.

Revisione del mantenimento e pensione sociale

La Cassazione riteneva che la pensione sociale costituisse fonte adeguata a fronteggiare alle esigenze di vita della percipiente. La pensione veniva ritenuta circostanza valutabile ai finì dell’accertamento della condizione economica della richiedente l’assegno di divorzio.

Nonostante il rinvio, con cui si chiedeva alla Corte di merito di tenere in considerazione la rilevanza del reddito pensione nella misurazione dell’assegno, la statuizione della Cassazione veniva del tutto ignorata. Per questo il ricorso è stato accolto e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’appello in diversa composizione.

L’assegno sociale, per quanto modesto, accresce il reddito e, come ogni reddito, deve essere preso in considerazione con la conseguenza che il contributo economico mensile a carico dell’ex marito potrebbe essere ridotto.

Avv. Marta Cuman
Avv. Marta Cuman

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