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Il decesso dell’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento

Ci occupiamo questa volta del caso di morte dell’ex coniuge obbligato al mantenimento e delle conseguenze in ordine alle sorti dell’assegno di mantenimento o divorzile.

Preliminarmente occorre chiarire che se il soggetto obbligato viene meno, tale obbligo non si trasmette agli eredi. Il versamento del matenimento è infatti un’obbligaizone peronale e perciò non trasmissibile.

Naturalmente stesso discorso vale per il caso inverso : se è il beneficiario a venir meno, il beneficio non può trasmettersi agli eredi.

Fatta questa doverosa premessa, vediamo ora cosa accade all’assegno di mantenimento e quali tutele prevede la legge per il coniuge superstite.

Intanto occorre distinguere fra due ipotesi: quella in cui il coniuge superstite è solo separato da quella in cui invece il coniuge superstite è divorziato.

La legge infatti tutela in maniera diversa etrambe le posizioni.

La tutela del coniuge superstite separato

In primo luogo ricordiamo che il coniuge separato non perde i diritti successori ed è quindi erede a utti gli effetti del coniuge defunto. Al coniuge superstite quindi viene riservata una quota dell’eredità (in base alle ripartizioni previste dalla legge tra gli eredi legittimari) a prescindere dalla volontà del coniuge defunto.

Altro beneficio accordato al coniuge separato è la pensione di reversibilità. Tale diritto spetta solo a condizione che l’ex coniuge superstite

  • non si sia risposato,
  • sia titolare di un assegno di mantenimento
  • il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla pronunzia di scioglimento del matrimonio.

Se invece il coniuge defunto aveva contratto nuove nozze, la pensione di reversibilità verrà suddivisa tra i due coniugi supersiti (per approfondimenti sul tema rimandiamo alla lettura di quest’articolo a chi spetta la pensione di reversibilità del coniuge superstite o divorziato).

La tutela del coniuge superstite divorziato

Il coniuge superstite divorziato invece non ha alcun diritto sull’eredità del defunto dal momento che il divorzio determina la perdita dei diritti successori.

Tuttavia anche al coniuge superstite divorziato la legge attribuisce delle tutele specifiche.

Infatti se il coniuge divorziato già percepiva un assegno divorzile e se non è passato a nuove nozze, egli potrà  avere diritto alla pensione di reversibilità (sempre che il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico fosse antecedente alla sentenza di divorzio)

ASSEGNO A CARICO DELL’EREDITA’

Altra tutela posta a favore del coniuge superstite divorziato è l’assegno a carico dell’eredità.

L’art. 9-bis della Legge sul divorzio (n.898/70) prevede che : “A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione“.

Il diritto all’assegno si estingue ovviamente se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno.

Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito dal Tribunale.

Tale assegno è riconosciuto quindi in presenza dei seguenti requisiti:

  • l’ essere già titolare di un assegno divorzile;
  • trovarsi in stato di bisogno.

L’importo verrà stabilito sulla base di diverse circostanze, ovvero:

  • importo del mantenimento;
  • entità del bisogno;
  • eventuale pensione di reversibilità;
  • sostanze ereditarie;
  • numero e della qualità degli eredi;
  • condizioni economiche di questi ultimi.

In altre parole l’assegno a carico dell’eredità o assegno  successorio è un assegno periodico che, dopo la morte dell’obbligato, può essere posto a carico degli eredi (legittimi o testamentari) dal Tribunale a favore dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile che non sia passato a nove nozze, tutte le volte in cui egli si trovi in una situazione di stato di bisogno e sempre che in sede divorzile gli obblighi di mantenimento non siano stati soddisfatti in un’unica soluzione.

L’assegno a carico dell’eredità può anche essere corrisposto, su accordo tra le parti,  in un’unica soluzione (una tantum), e cessa di essere corrisposto se il beneficiario passa a nuove nozze o non si trova più in stato di bisogno (salvo poi poter essere nuovamente disposto se il bisogno risorga).

Va precisato che l’assegno in questione mira a garantire solo il sostentamento dell’ex e a coprire  i bisogni essenziali di vita.

Esso quindi è inferiore all’assegno divorzile e non è riconosciuto nel caso in cui il coniuge abbia un tarttamento pensionistico a suo favore o percepisca una parte della pensione di reversibilità che gli consenta di soddisfare le sue esigenze primarie.

Un’ulteriore tutela a favore del coniuge divorziato è il diritto alla quota di TFR di cui abbiamo trattato nel seguente articolo liquidazione del tfr e divorzio.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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