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Liquidazione del tfr e divorzio.

Torniamo ancora ad occuparci di un argomento tanto delicato quanto fondamentale nell’ambito della regolamentazione dei rapporti economici in sede di divorzio.

Con l’acronimo TFR si indica il Trattamento di Fine Rapporto, ovvero quella somma di danaro riconosciuta al lavoratore subordinato cui ha diritto alla cessazione del rapporto lavorativo.

Vedremo a breve dunque quando e in presenza di quali requisiti una percentuale del TFR spetta anche all’ex coniuge divorziato.

Il primo dato da cui partire è il dato normativo.

Ebbene:

L’art. 12 bis della L.898/1970 (che disciplina il divorzio) recita che  “il coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di un assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.”

Sulla norma in questione è poi intervenuta la giurisprudenza a chiarire l’esatta portata del dettato normativo che ha destato non pochi problemi interpretativi soprattutto in ordine al dato temporale.

In primo luogo, va chiarito subito che l’assegno cui fa riferimento la citata norma è quello riconosciuto in sede di divorzio dal Giudice.
Ciò esclude quindi che nel caso di un assegno liquidato in un’unica soluzione (c.d. UNA TANTUM) esso possa costituire requisito valido ai fini del riconoscimento di una quota del TFR.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (sent. 21002/2008) la quale ha chiarito che “il diritto alla quota di indennità di fine rapporto non presuppone la mera titolarità in astratto di un assegno di divorzio (…) e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti” (come ad esempio il versamento di una somma una tantum che pure spesso è una soluzione adottata).

Il primo requisito quindi per avere diritto alla quota del TFR è la titolarità di un assegno divorzile periodico disposto dal Giudice in sede di divorzio.

L’altro requisito richiesto dal citato art.12 è non essere passati a nuove nozze.

Quando matura il diritto alla quota di TFR?

Il dato temporale ha spesso destato dubbi e problemi interpretativi. L’art.12 infatti nella sua formulazione non appare chiarissimo e per tale ragione la giurisprudenza è intervenuta sul punto chiarendo quando concretamente sorge il diritto al riconoscimento della quota di TFR in favore dell’ex coniuge.

La sentenza che ha risolto il dubbio è la numero 5553/1999 con cui è stato chiarito che la dicitura “dopo la sentenza”(che troviamo nell’art.12)  va interpretata nel senso che il TFR può maturare anche prima della sentenza di divorzio ma in ogni caso conta che la domanda di divorzio sia stata già presentata e sia quindi anteriore al momento in cui si matura il diritto del lavoratore  al TFR.

In buona sostanza: se il TFR viene liquidato dopo che è stata introdotta la domanda di divorzio (anche se ancora non è stata emessa la sentenza) allora l’ex coniuge avrà diritto a pretenderne una percentuale (e vedremo di seguito in che misura) sempre naturalmente che l’ex coniuge possieda i requisiti sopra descritti.

 Viceversa se il diritto al TFR viene a maturare in data anteriore alla proposizione del giudizio di divorzio (o in pendenza del giudizio di separazione) l’ex coniuge non avrà diritto a vedersi riconosciuta la quota del TFR.

Quindi il dato temporale fondamentale è rappresentato dalla proposizione della domanda di divorzio che deve essere anteriore o contestuale al maturare del diritto al Trattamento di Fine Rapporto.

Da ciò scaturisce la conseguenza che il coniuge che sia solamente separato non ha diritto alla quota del TFR.

Tuttavia, per completezza, va evidenziato che – nel caso in cui la separazione sia ancora in corso –  è possibile chiedere al Giudice di tener conto dell’arricchimento che deriverà all’ex coniuge dalla liquidazione del TFR ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento.

Se invece la separazione sia già intervenuta al momento della liquidazione del TFR, ma non sia stata ancora avviata la procedura di divorzio, il coniuge più debole potrebbe ricorrere al Tribunale per la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento in virtù del miglioramento delle condizioni reddituali del coniuge che ha ricevuto il TFR.

Come si calcola la percentuale di tfr spettante al coniuge divorziato

Sempre il citato art. 12bis stabilisce che la percentuale di indennità che spetta all’ex coniuge è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Anche in questo caso è intervenuta la Corte di Cassazione che, nella sentenza 1348/2012, ha chiarito che “in base al coordinamento tra il primo e il secondo comma dell’articolo citato, l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale; risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo”.

Infine, va considerata anche l’ ipotesi in cui Il TFR viene liquidato in costanza di matrimonio: in questo caso se i coniugi sono in comunione dei beni, l’importo del TFR cadrà nel patrimonio di famiglia che verrà liquidato al 50% in caso di separazione.

 Mentre se i coniugi sono in separazione dei beni,  il TFR spetterà unicamente al legittimo beneficiario e resterà nella sua esclusiva disponibilità.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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