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Per la riduzione del mantenimento non conta più il tenore di vita

§ Sintesi dei contenuti

È di poco tempo fa la notizia della storica sentenza n. 11504/2017 con cui la Cassazione ha segnato una decisa inversione di tendenza riguardo ai criteri per la determinazione dell’assegno divorzile. Questo stesso orientamento è stato recentemente ancora ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in occasione della sentenza n. 15481/2017.

Cassazione Sentenza n. 15481/2017

La sentenza in oggetto riguarda, in particolare, un caso di revisione dell’importo e ha portato i giudici della Suprema Corte ad affermare che il coniuge tenuto alla corresponsione può farsi onere di dimostrare che vi siano sopraggiunti motivi in virtù dei quali poter richiedere la revoca o la riduzione dell’assegno, secondo il criterio interpretativo affermato dalla sentenza n. 11504/2017.

Il criterio interpretativo a cui ci riferiamo riguarda l’indice di riferimento per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno: esso attiene non più al mantenimento dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma guarda all’indipendenza economica (effettiva o anche solo potenziale).

I casi in cui chiedere riduzione o revoca del mantenimento

Si potrà, quindi, richiedere un adeguamento quando l’altro ex coniuge beneficiario:

  • Percepisca un reddito per l’esercizio dell’attività lavorativa svolta o sia almeno potenzialmente in grado di procurarsi un’attività lavorativa. Tale valutazione dovrà tener conto della salute, dell’età e  del sesso del coniuge beneficiario, nonché guardare alle effettive opportunità offerte dal mercato del lavoro;
  • Disponga di patrimoni mobiliari o immobiliari, da cui percepisca o potrebbe percepire un reddito;
  • Abbia a disposizione un’abitazione in cui poter stabilmente condurre la propria vita.

La Cassazione segue, quindi, il solco già tracciato con la sentenza n. 11504/2017 e ormai la rivoluzione sembra inevitabile: chi auspicava inversioni di rotta sarà rimasto deluso. Se di rivoluzione si tratta, tuttavia, è bene comprenderne i limiti, derivanti dalla necessità di contestualizzare ogni singolo caso, evitando esemplificazioni troppo nette e generiche. Sarà, infatti, compito dei giudici di merito valutare come adattare i nuovi principi ispiratori ai singoli e variegati casi.

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