fbpx

Il mantenimento dopo la sentenza della Cassazione

Sintesi dei contenuti

CHIEDI UNA CONSULENZA TELEFONICA

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 pronunciata in data 11.05.2017 ha destato non poco interesse nell’opinione pubblica, alimentando  forti  speranze di riscatto per tutti  quei soggetti  “costretti” all’assegno divorzile nei confronti del proprio ex coniuge.

I fatti

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su un divorzio “vip”,  ha infatti stabilito che, data la natura assistenziale dell’assegno, questo non va disposto a vantaggio dell’ex coniuge che sia economicamente autosufficiente, chiarendo, quindi, che l’assegno non serva a far mantenere lo stesso tenore di vita che si aveva in costanza di matrimonio, quanto piuttosto a rispondere ad una situazione di reale bisogno dell’ex coniuge.

Il principio

In particolare nella citata sentenza si legge: “E’ necessario superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come ‘sistemazione definitiva’. E’ ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato dell’unione come atto di libertà e di autoresponsabilità”.

La Corte ha così ritenuto che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non sia più un orientamento “attuale”, ed ha individuato nel “raggiungimento dell’indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno divorzile, il parametro diverso a cui far riferimento.

 La decisione della Cassazione scaturisce dalla considerazione che col divorzio vengano meno i rapporti tra coniugi nati col matrimonio, dunque si estingua anche il rapporto patrimoniale fino ad allora esistente. Un assegno divorzile può essere richiesto solo dall’ex coniuge bisognoso, che non abbia mezzi per sostenersi autonomamente, ma ciò nulla ha a che vedere con le rendite a vita di chi, giovandosi del tenore di vita avuto durante il matrimonio, ne pretenda la continuazione anche a seguito di divorzio, senza nulla fare per rendersi indipendente. Per la Corte “non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

La conseguenza immediata di tale importante decisione  è che  l’assegno potrà essere chiesto solo dal coniuge che dimostri di non possedere, e di non poter oggettivamente procurarsi, mezzi sufficienti per vivere autonomamente. Il coniuge più forte economicamente, sulla base di un dovere  inderogabile alla “solidarietà economica”, avrà pertanto il solo compito di fornire mezzi sufficienti a vivere, senza fare riferimento al  tenore di vita matrimoniale per stabilire il parametro di riferimento per l’assegno, quanto piuttosto all’incapacità del richiedente di essere indipendente.

Cambiamento epocale

Tuttavia, se da un lato con la citata sentenza si chiude l’era della “sistemazione definitiva” ristabilendo per la prima volta una reale parità di genere, dall’altro qualcuno ha identificato nella stessa statuizione la causa del persistere della debolezza di un coniuge già debole.

Di certo la Suprema Corte, riconoscendo il fondamento della richiesta dell’assegno nella impossibilità oggettiva di una indipendenza economica, ha voluto affermare (forse per la prima volta!) una visione laica del matrimonio, svincolata da antichi retaggi di natura religiosa, dove la libertà di scegliere il vincolo matrimoniale e di dissolverlo deriva ed è condizionato esclusivamente dalla volontà delle parti.

Vi è inoltre chi fa notare come questa stessa sentenza, non facendo esplicito riferimento all’uomo o alla donna come coniuge economicamente più debole, abbia far voluto intendere che, conformemente a quanto avviene oggi nel mondo lavorativo, ben può trovarsi la moglie nella condizione di dover versare l’assegno all’ ex marito. Ciò evidenzia una assenza di differenza di genere nella considerazione dei ruoli, frutto di una visione moderna del matrimonio, sulla scia di quanto già avvenuto negli altri Stati Europei.

Ma veniamo agli aspetti pratici della sentenza che più da vicino possono interessare i soggetti coinvolti in una situazione di divorzio.

Chi potrà chiedere la riduzione dell’assegno

La riduzione dell’importo dell’assegno, o persino la cancellazione, potrà essere richiesto da tutti gli obbligati il cui  ex coniuge è economicamente indipendente , in quanto titolare di un reddito proprio, o che abbia le capacità per esserlo.

Nella sentenza si legge infatti : “Se è accertato – che (il richiedente l’assegno) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto“.

 In particolare deve essere considerato “economicamente indipendente” colui/colei che possiede redditi, patrimonio mobiliare ed immobiliare, e “capace di esserlo”, colui/colei che ha capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di un’abitazione.

Sarà compito di chi chiede l’assegno dimostrare di averne i presupposti  ovvero provare di non avere mezzi adeguati per vivere né capacità per procurarseli.

L’onere probatorio (che si attuerà attraverso l’allegazione di prove documentali  per quanto attiene alla mancanza di redditi e cespiti patrimoniali) comporterà che il richiedente debba portare in giudizio (dimostrandole con ogni mezzo) le iniziative realmente intraprese per rendersi indipendente, secondo le proprie attitudini ed esperienze lavorative, che non abbiano sortito l’effetto sperato.

Rientrerà, invece, nella capacità dell’ex coniuge, a cui viene chiesto l’assegno, opporsi e dare prova contraria di quanto asserito dal richiedente.

Nuova luce, dunque, si riversa anche su divorzi passati, mentre si prospettano tristi novità per chi ancora confidava nel matrimonio come strumento definitivo per un’intera vita comoda!

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati) offre consulenze legali gratuite a beneficio di famiglie e persone in condizioni di disagio economico. Contattaci

Articoli: 100