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Separazione e animali domestici: a chi resta il cane?

§ Sintesi dei contenuti

Quando una coppia si separa, tra le questioni da risolvere ce n’è una che tocca sempre più famiglie: cosa succede all’animale domestico? Cani, gatti e altri animali da compagnia sono ormai membri a pieno titolo della vita familiare, e la loro sorte, in caso di crisi coniugale, può diventare motivo di acceso conflitto tra i coniugi.

In Italia quasi una famiglia su due vive con un animale domestico, e i tribunali si trovano con crescente frequenza a dover dirimere dispute che riguardano proprio questi preziosi compagni di vita. Il tema, dunque, è tutt’altro che marginale.

Il quadro normativo: un vuoto che persiste

La prima cosa da sapere è che, ad oggi, nel nostro ordinamento manca una norma specifica che disciplini la sorte degli animali domestici in caso di separazione o divorzio. Nonostante nel 2008 sia stato presentato il primo disegno di legge per introdurre una normativa ad hoc in materia di affidamento dell’animale cosiddetto “familiare”, quella proposta non è mai diventata legge, e nessun intervento legislativo successivo ha colmato questa lacuna.

Dal punto di vista strettamente civilistico, gli animali domestici sono ancora classificati dal Codice Civile come beni mobili, ossia cose suscettibili di proprietà (artt. 810 e seguenti c.c.). Si tratta di una classificazione che affonda le radici nella tradizione giuridica romana e che appare ormai profondamente inadeguata rispetto alla sensibilità sociale contemporanea, ma che costituisce ancora il punto di partenza normativo obbligato.

In assenza di una legge dedicata, sono i giudici, attraverso le loro sentenze, ad aver costruito nel tempo un sistema di regole praticabili, trattando gli animali sempre più come esseri senzienti e distaccandosi dalla visione puramente proprietaria.

Come si risolve la questione: separazione consensuale e separazione giudiziale

Prima di esaminare come decide il giudice, è utile distinguere due situazioni molto diverse tra loro.

Nella separazione consensuale (o nel divorzio congiunto), i coniugi sono liberi di raggiungere un accordo anche sulla gestione dell’animale e di inserirlo tra le condizioni della separazione. Una simile pattuizione non rientra tra quelle vietate dalla legge: con la separazione e il divorzio congiunto, gli ex coniugi possono regolare anche questioni non strettamente economiche, e l’accordo sull’animale può essere ratificato dal giudice.

È importante tuttavia segnalare un limite pratico rilevante. Una clausola sull’animale da compagnia inserita nel verbale di separazione non può essere fatta valere davanti al giudice del tribunale di famiglia: nel caso in cui un ex partner non rispetti l’intesa, la disputa viene affrontata in un’altra sede, dove vigono le regole ordinarie del diritto di proprietà. Questo vuoto normativo finisce per ridurre una questione profondamente sentimentale a una semplice contesa sul possesso di un oggetto.

Nella separazione giudiziale, quando i coniugi non trovano un accordo, è il giudice a decidere applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza, di cui tratteremo nei paragrafi che seguono.

L’evoluzione della giurisprudenza: dai primi tribunali alla Corte di Cassazione

Le sentenze fondatrici: Foggia, Cremona, Roma

I primi tribunali a occuparsi sistematicamente della materia sono stati quelli di Foggia e Cremona, seguiti dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 5322 del 15 marzo 2016. Questi giudici, in assenza di norme specifiche, hanno fatto ricorso alla tecnica dell’analogia, prevista dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (le cosiddette Preleggi al Codice Civile): hanno cioè applicato per estensione la disciplina più simile disponibile, quella dell’affidamento dei figli minori.

Il ragionamento sottostante è il seguente: non esiste una norma per gli animali, ma esiste una norma per i figli; poiché la situazione presenta elementi di analogia (qualcuno che si prende cura di un soggetto di cui è responsabile), si applica quella disciplina per adattamento. Ne è derivato uno schema pratico ormai consolidato: affidamento a uno dei coniugi, diritto di visita per l’altro, spese condivise.

Il Tribunale di Foggia, in particolare, ha affidato il cane a uno dei due coniugi riconoscendo all’altro il diritto di visita per alcune ore durante determinate giornate; il Tribunale di Cremona, invece, ha concesso l’affido condiviso con suddivisione delle spese al 50%.

Il Tribunale di Sciacca (2019): il sentimento per gli animali come valore meritevole di tutela

Un passaggio particolarmente significativo è rappresentato dal decreto del Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019. Il giudice siciliano ha stabilito che il giudice della separazione può disporre l’assegnazione dell’animale domestico in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell’identità del cane o del gatto, oppure in via alternata a entrambi i coniugi, a prescindere dall’eventuale intestazione del microchip.

Quest’ultimo punto merita attenzione. Il microchip è uno strumento identificativo dell’animale, non un titolo di proprietà determinante ai fini dell’affidamento. Il nome su cui è registrato l’animale conta, ma non è decisivo se altri elementi dimostrano un legame più profondo con l’altro coniuge.

Il Tribunale di Lucca (2020): gli animali come “esseri senzienti”

Con la sentenza del 26 gennaio 2020, il Tribunale di Lucca ha ribadito e rafforzato questo orientamento, sottolineando il valore del legame affettivo tra persone e animali e riconoscendo esplicitamente questi ultimi come esseri senzienti. Si tratta di una categoria che, sebbene non ancora formalizzata nel Codice Civile italiano (a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti europei, come quello tedesco e quello francese), rappresenta un fondamentale riferimento interpretativo per i giudici italiani.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 8459/2023): il legame affettivo deve essere provato

La tappa più recente e significativa è rappresentata dalla Corte di Cassazione civile, sezione II, con l’ordinanza n. 8459 del 24 marzo 2023, che segna la prima volta in cui la Suprema Corte si è pronunciata specificamente sulla materia, consolidando i principi già elaborati dai tribunali di merito.

Il caso riguardava una donna che, al termine di una breve relazione, aveva chiesto di essere riconosciuta comproprietaria di un cane acquistato insieme al suo ex compagno e di ottenerne l’affidamento. La Corte ha chiarito che la tutela possessoria è in linea di principio esperibile anche in relazione agli animali domestici, ma che la parte richiedente deve dimostrare l’esistenza di un “rapporto significativo” con l’animale. Una relazione di soli quattro mesi, nel caso concreto, non è stata ritenuta sufficiente a radicare tale legame. Il diritto di visita sull’animale esiste ed è tutelabile in via giudiziaria; non è però sufficiente affermare genericamente di voler bene all’animale, perché il legame va dimostrato con elementi concreti.

I criteri che i giudici applicano nella pratica

Quando un giudice è chiamato a decidere sulla sorte di un animale domestico in caso di separazione, valuta principalmente i seguenti elementi.

L’interesse dell’animale, inteso come valutazione concreta di quale ambiente sia più idoneo al suo benessere fisico ed emotivo. Si considerano la disponibilità di spazi adeguati, la compatibilità con gli orari di vita del coniuge affidatario e la continuità delle abitudini dell’animale.

Il legame affettivo effettivo, che deve essere documentato e dimostrabile. Non basta il generico affetto: occorrono elementi concreti, come la dimostrazione di chi portava l’animale dal veterinario, chi si occupava della sua alimentazione quotidiana, chi lo accudiva nei momenti di malattia.

Le capacità di cura, ossia la concreta possibilità per ciascun coniuge di garantire all’animale un livello adeguato di attenzioni, cure e stabilità nel tempo.

La presenza di figli minori, che può rivestire un peso determinante. Il Codice Civile stabilisce che la priorità del giudice nelle decisioni riguardanti la separazione e il divorzio è il benessere materiale e morale dei figli minori: questo principio si estende anche alla gestione dell’animale domestico quando tra il minore e l’animale esiste un legame affettivo consolidato.

L’intestazione del microchip, che ha un peso ma non è determinante, come chiarito in modo univoco dalla giurisprudenza di merito.

Le soluzioni pratiche: i modelli di affidamento adottati dai tribunali

I tribunali italiani hanno elaborato nel tempo tre modelli principali di gestione dell’animale in caso di separazione.

L’affidamento esclusivo con diritto di visita è il modello più diffuso: l’animale viene collocato stabilmente presso il coniuge ritenuto più idoneo, mentre all’altro viene riconosciuto il diritto di trascorrere con l’animale determinati periodi (alcune ore settimanali, fine settimana alternati o altro). Le spese di mantenimento sono di norma ripartite tra i due, in proporzione alle rispettive condizioni economiche o al 50% quando queste siano sostanzialmente equivalenti.

L’affido condiviso (o alternato) è ammesso ma applicato con cautela, proprio per evitare che il continuo cambio di ambiente generi stress nell’animale. Viene disposto solo quando le abitazioni dei due coniugi siano sufficientemente vicine e quando le abitudini dell’animale lo consentano senza pregiudizio per il suo equilibrio.

La collocazione prevalente, analoga a quanto avviene per i figli minori, prevede che l’animale viva stabilmente con uno dei coniugi e mantenga un regime strutturato di frequentazione con l’altro.

L’accordo tra i coniugi: sempre la soluzione preferibile

Nonostante l’evoluzione giurisprudenziale descritta, la via maestra rimane quella dell’accordo diretto tra i coniugi. Un’intesa autonoma consente alle parti di cucire la soluzione sulle proprie specifiche circostanze: le abitudini dell’animale, gli orari di lavoro, la disponibilità di spazio, la vicinanza tra le abitazioni. È una soluzione più flessibile, più rapida e quasi sempre più rispettosa del benessere dell’animale rispetto a una decisione imposta dal giudice.

Dal punto di vista tecnico, è consigliabile formalizzare l’accordo attraverso un’apposita scrittura privata avente le caratteristiche di un contratto, oppure inserire una clausola specifica direttamente nell’atto di separazione o divorzio. In quest’ultimo caso, l’accordo può essere ratificato dal giudice in sede di omologazione, acquistando così una maggiore solidità formale.

Un settore in evoluzione che attende ancora il legislatore

La giurisprudenza italiana ha compiuto passi significativi nel riconoscere il valore del legame tra persone e animali domestici. Dalla prima applicazione analogica della disciplina sull’affidamento dei minori, passando per il riconoscimento esplicito del sentimento per gli animali come valore meritevole di tutela, fino alla pronuncia della Corte di Cassazione del 2023 che ha confermato la tutelabilità del diritto di visita sugli animali (purché il legame sia concreto e dimostrabile), si è costruito un orientamento sempre più solido e coerente.

Resta tuttavia aperto il nodo centrale: l’assenza di una norma specifica continua a rendere precario l’intero sistema, costringendo i giudici a operare per analogia e lasciando le parti in una condizione di incertezza. Un intervento legislativo che riconosca la specificità degli animali domestici nel contesto delle crisi familiari rimane non solo auspicabile, ma sempre più urgente.

Nel frattempo, chiunque si trovi ad affrontare questa situazione farebbe bene a rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia, con l’obiettivo primario di raggiungere un accordo equilibrato che tenga conto, prima di ogni altra considerazione, del benessere del proprio compagno a quattro zampe.

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