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La scelta del genitore da parte del minore

§ Sintesi dei contenuti

Nel momento della crisi e della successiva rottura del rapporto tra coniugi, inevitabilmente si determina una situazione di disagio per i figli, ove presenti. Indipendentemente dalla volontà e dalla bravura dei genitori di far pesare il meno possibile le conseguenze di una propria scelta sui figli, questi ultimi, quantomeno, cambieranno le proprie abitudini quotidiane, non vivendo più sotto lo stesso tetto contemporaneamente con i propri genitori. Varie, tuttavia,  possono essere le soluzioni adottabili  per quel che concerne la condivisione della casa familiare in sede di separazione dagli ex coniugi, per garantire la prosecuzione del proprio rapporto genitoriale con i figli: a) questi potranno vivere prevalentemente con uno e vedere l’altro in determinati giorni secondo un calendario più o meno preciso, è questo il caso del collocamento prevalente; b) oppure essi  potranno stare per un determinato numero di giorni a settimana presso il domicilio dell’uno, per poi passare i restanti giorni presso il domicilio dell’altro, in tal caso si parlerà di collocamento turnario; c) ultima ipotesi è quella del collocamento invariato ove, addirittura, i figli rimarranno fermi nella casa familiare e ad alternarsi nella abitazione della casa saranno i genitori. Tutto ciò, è da precisare, attiene semplicemente alla condivisione della casa familiare ed al collocamento dei figli, fermo restando l’affidamento che, solitamente, è condiviso: sono, cioè, entrambi  i genitori ad occuparsi del minore ed entrambi avranno potere decisionale sulle scelte che incidono sulla vita del figlio. Il caso di affido esclusivo, infatti, deve essere considerato una ipotesi marginale, limitata a quei casi estremi in cui un genitore non venga ritenuto idoneo ad essere punto di riferimento per i figli, per aver tenuto, lo stesso, comportamenti che hanno arrecato o potrebbero arrecare pregiudizio ai minori. L’affido esclusivo, pertanto, è un ulteriore mezzo di tutela dell’interesse del figlio ad una vita che sia la più sana  e serena possibile.

La scelta ultima sarà compiuta, comunque, in sede di giudizio  per la separazione, dal giudice, avendo egli la funzione di garante, in primis, proprio del rispetto dei diritti del minore, tra cui preminente vi è quello ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori.

Tuttavia, in questa scelta, possono incidere vari fattori, e non da ultimo, proprio la volontà del minore. Quest’ultimo può essere sentito dal giudice e manifestare la propria opinione ed il proprio desiderio di stare prevalentemente con l’uno o con l’altro. Tale diritto non può essere negato neppure successivamente alla separazione quando il collocamento del figlio sia già stato disposto.

Ben può succedere, infatti, che data la giovane età dei figli nonché le incomprensioni, generazionali e non, che si determinano soprattutto con la stretta convivenza tra genitori e figli, questi decidano di voler cambiare il genitore presso cui essere collocati.

In questa ipotesi, fermo restando la necessità di un nuovo provvedimento del giudice che muti il precedente, il minore potrà chiedere ed ottenere di andare a vivere con l’altro, non volendo più stare con il genitore inizialmente eletto.

La regola è, pertanto, che il diritto di scelta del minore di preferenza del genitore presso cui vivere debba essere assecondato il più possibile ( vedi sent. C.App. Venezia del 21.01.2016) a patto che il minore abbia, compatibilmente con la sua giovane età, capacità di giudizio e chiara idea di ciò che rappresenti la sua volontà. Il provvedimento del giudice che disporrà secondo la volontà del minore non dovrà, tuttavia, ritenersi espressione di un giudizio fatto sull’operato del genitore non preferito, in quanto è avulso da ogni possibile valutazione delle manchevolezze dello stesso.

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